La tutela del patrimonio culturale e del paesaggio

Appunti sulla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio: qual è la legge che la regola e come funziona nella pratica

La tutela del patrimonio culturale e del paesaggio
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TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Cosa dice la legge sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio?
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La conservazione del paesaggio, in pratica l’insieme delle bellezze naturali e del patrimonio artistico-storico-culturale, è un’esigenza irrinunciabile nel nostro paese e va considerata come un aspetto specifico della più ampia tutela dell’ambiente.

Già la costituzione intende la tutela del paesaggio come protezione del patrimonio naturale nella sua complessità; riconosce, inoltre, tra le finalità precipue dello Stato la conservazione del patrimonio storica e artistico al fine di salvaguardare la civiltà, i costumi e le tradizioni, in sostanza la memoria storica della nazione, e di proteggere l’ambiente costruito nel tempo dall’uomo.

TUTELA DEI BENI CULTURALI: LA LEGGE

La tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, è regolata dal decreto legislativo 490/90, rivisitata poi dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, conosciuto come Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Codice si propone principalmente un adeguamento del nostro ordinamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali,

Le altre finalità sono di tipo:

  • economico-finanziarie, in relazione all’ottimizzazione delle risorse e all’incremento delle entrate;
  • amministrative per quanto riguarda l’efficacia degli interventi e al miglioramento degli strumenti di conservazione e protezione;
  • apertura verso i privati, per la compartecipazione nelle attività di tutela ambientale.

Rispetto alla precedente normativa, il Codice sembra essere passato ad una finalità di fruizione collettiva, in modo che tutti possano godere dei beni e delle risorse paesaggistiche. I beni tutelati sono sia i beni culturali, sia i beni paesaggistici, cioè il patrimonio culturale.

Nel 1998 è stato istituito il Ministero dei beni e delle attività culturali; esso ha il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale ed è suddiviso in 4 dipartimenti:

  • dipartimento per i beni culturali e il paesaggio;
  • dipartimento per i beni archivistici e librari;
  • dipartimento per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione;
  • dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

Presso ogni capoluogo di regione troviamo la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, a capo della quale sta il direttore regionale, che può essere contemporaneamente titolare di soprintendenza nell’ambito della stessa regione.

Sul territorio nazionale operano 28 soprintendenze dislocate in 17 regioni, con il compito di tutelare il patrimonio monumentale, artistico o archeologico delle zone asservite.

BENI CULTURALI: COSA SONO

Sono denominati in questo modo i beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico, sia immobili, come ville, parchi, giardini, basiliche, pubbliche piazze, vie, siti minerari, elementi di architettura rurale, sia mobili, come libri, quadri, manoscritti, carteggi, fotografie, e documenti in genere, sia ancora come universalità di mobili, come collezioni e raccolte.

Questi beni possono appartenere ad enti pubblici, ad enti privati senza fine di lucro e a privati.

La sussistenza dell’interesse culturale deve essere valutata, verificata e certificata; il Ministero dei beni e delle attività culturali determina i criteri generali di valutazione dell’interesse culturale, ne verifica la sussistenza d’ufficio o in base alla richiesta dei proprietari e rilascia la relativa dichiarazione.

In particolare abbiamo:

  • per i beni dei privati il procedimento relativo viene avviato dalle soprintendenze, su istanza delle regioni o degli altri enti territoriali;
  • per i beni immobili dello Stato, il ministero, di concerto con l’agenzia del demanio, ai fini della verifica deve predisporre elenchi e schede descrittive che confluiscono in un archivio informatico.

Le cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni o degli altri enti pubblici territoriali per le quali vi sia dichiarazione di insussistenza dell’interesse culturale, sono sottratte a tutela e suscettibili di sdemanializzazione, viene quindi meno la destinazione data al bene che è tolto dai beni demaniali e inserito fra i beni patrimoniali dello stato.

Riguardo alle misure di protezione dei beni culturali, la legge ne vieta la distruzione, il danneggiamento e la destinazione ad usi non compatibili con il carattere culturale o pregiudizievoli alle esigenze di conservazione. Per la demolizione, anche a fini di ricostruzione, lo spostamento, la rimozione dalla sede naturale e lo smembramento di collezioni o raccolte è necessaria l’autorizzazione del ministero; ogni altro intervento è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

In merito agli interventi di restauro volti a mantenere l’intergità materiale del bene, la protezione e la trasmissione dei valori culturali, è prevista l’autorizzazione della soprintendenza; i privati che effettuano tali interventi possono accedere a contributi finanziari dello Stato.

Agli interventi conservativi che riguardano beni dello Stato provvede il Ministero; invece per quelli relativi a beni regionali e degli enti pubblici territoriali, se non sono urgenti, è previsto un accordo tra gli stessi enti e il ministero.

Altri strumenti di tutela:

  • L’obbligo di denuncia delle attività commerciali di cose antiche o usate;
  • Particolari condizioni per l’esercizio del commercio in aree a valenza culturale, storica, ambientale; misure indirette di protezione per non compromettere l’integrità fisica dei beni;
  • Accordi con gli stati membri dell’Unione Europea relativamente alla circolazione dei beni culturali nel territorio comunitario e disciplina sulle restituzione dei beni rubati o illecitamente esportati;
  • Disciplina di cose rinvenute in zone contigue al mare territoriale;
  • Espropriazione per pubblica utilità.

In merito alla circolazione dei beni culturali è necessario ricordare che i beni che rivestono la qualità giuridica di beni demaniali non possono essere alienati, sempre che non sia intervenuta la sdemanializzazione.

I beni culturali inalienabili sono quelli appartenenti al demanio statale, o quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali, ad istituti pubblici e a persone giuridiche private senza fini di lucro, che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico. Per questi beni vige il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale.

La legge prevede inoltre le modalità di fruizione:

  • Accesso a istituti e luoghi di cultura, prevedendone in alcuni casi la gratuità;
  • Modalità di visite a luoghi e siti privati;
  • I diritti di uso e di godimento pubblico e individuale;
  • Regole per la determinazione dei canoni di concessione e dei corrispettivi per la riproduzione dei beni.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali, sono prese in considerazione tutte le attività volte a costituire e organizzare stabilmente risorse, strutture e reti, a sviluppare competenze tecniche e reperire risorse finanziarie.

Sono previste sanzioni penali contro chi esegue opere ed effettua interventi illeciti su beni culturali, ne fa uso illecito, viola le norme in materia di alienazione, si impossessa illecitamente dei beni culturali di proprietà dello Stato, falsifica opere d’arte ed esegue ricerche archeologiche senza permessi. Le sanzioni amministrative riguardano i comportamenti meno gravi.

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