Traduzione De Inventione, Cicerone, Versione di Latino, Libro 02; 61-70

Traduzione in italiano del testo originale in latino del Libro 02; paragrafi 61-70 dell'opera De Inventione di Marco Tullio Cicerone

Traduzione De Inventione, Cicerone, Versione di Latino, Libro 02; 61-70
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DE INVENTIONE: TRADUZIONE DEL LIBRO 02; PARAGRAFI 61-70

[61] Bisognerà consultare, per questo, le parti del diritto che tratteremo in seguito, e analizzare ciò che si fa solitamente in casi simili; poi vedere se lavversario, per trarre in inganno, faccia capire una cosa e invece ne faccia unaltra; se si agisca per sciocchezza o per bisogno, perché non è possibile comportarsi in un altro modo; o se il giudizio e il processo siano tenuti così per approfittare delloccasione per accusare giustamente senza che sussista alcun motivo di questo genere. Luogo comune contro chi avesse voglia di invocare leccezione declinatoria sarà il seguente: egli vuole evitare il giudizio e la pena, perché non confida nella usa causa. A favore delleccezione declinatoria si affermerà: sarebbe un totale sconvolgimento se le azioni non fossero provate e introdotte in un giudizio come si deve; cioè se si portasse avanti unazione contro chi non dovrebbe essere accusato, invocando una pena, un capo daccusa e un tempo che non sono quelli che debbono essere; e si aggiungerà che tale modo di procedere trarrebbe serenità a tutti i processi. Così verranno quindi trattati questi tre stati di causa che non comportano divisioni. Adesso prendiamo in considerazione lo stato di causa generale e le sue parti. [62] Quando trovato laccordo sul fatto, sul nome che lo indica, e esclusa ogni controversia sulla procedura, si indaga sulla portata, sulla natura e sul genere della causa stessa allora abbiamo lo stato di causa chiamato stato di causa generale. Abbiamo già affermato che due, a quanto pare, sono le sue forme più importanti: la negoziale e la giudiziale. La negoziale è quella dove il negozio presenta una controversia di diritto civile. Ecco un esempio: un uomo indicò come erede suo figlio più piccolo; questo figlio morì prima che possedesse la capacità giuridica. Ne deriva una controversia, riguardo alleredità, fra i secondi eredi del padre del minore e gli agnati. I secondi eredi si impossessano dei beni. Questa è laccusa mossa dagli agnati: E nostra la somma di denaro sulla quale non ha dato nessuna disposizione testamentaria colui di cui siamo agnati. La difesa risponde: Enostra invece poiché siamo eredi per testamento paterno. La questione è sapere: di chi è questa parte? La ragione è: In effetti il padre ha fatto testamento per sé e per suo figlio, quando questultimo era ancora minorenne. Per ciò, quello che è appartenuto al figlio, per il testamento del padre, deve essere nostro. La confutazione di tale ragione è: Ma il padre ha fatto testamento a proprio favore e ha indicato un secondo erede a sé stesso e non a sua figlio. Per questo nulla può spettarvi in virtù del testamento del padre, tranne ciò che apparteneva a quello. Il punto è: qualcuno può disporre nel testamento dei beni del figlio minore e i secondi eredi ereditano solo dal padre o sono eredi anche di suo figlio minore? [63] Non è fuori luogo effettuare, a questo punto, unosservazione, attinente a molte cause, per non correre il rischio di tralasciarla o per non ripeterla di continuo.

Esistono causa che, anche se appartengono allo stesso genere di stato di causa, ammettono più tesi difensive; ciò succede quando il fatto che è stato commesso o che si difende, può sembrare giusto o probabile per vari motivi: proprio come in questa causa. In effetti, supponiamo che gli eredi portino avanti questa ragione: Più persone, per vari motivi, non possono essere eredi di una stessa somma di denaro, e non è mai successo che la stessa somma di denaro venga ereditata da uno grazie a un testamento, da un latro attraverso la legge. [64] Si risponderà così: Non è una sola somma, poiché una parte dei beni spettati al minore proveniva da unaltra fonte, e per questa parte non esisteva uno scritto, in quel testamento, nessun erede se al minore fosse accaduta qualche disgrazia; per ciò che concerne laltra parte, aveva valore la volontà del padre anche dopo la sua morte, che dava, alla morte del figlio minore, questa somma ai suoi eredi. Il punto è: era solo una la somma di denaro o nel caos che gli agnati, opponendosi, affermassero che possono esistere più eredi di una stessa somma, per motivi diversi, e che la controversia si basa esattamente su tale punto, il punto è allora: possono più persone ereditare, a titolo diverso, la stessa somme di denaro? Quindi, si è capito come possano trovarsi, in uno stesso stato di cause, più tessi difensive con le relative confutazioni e, di conseguenza, più punti che devono essere giudicati. [65] Analizziamo adesso quali sono le norme attinenti a tale questione. Le due parti, o entrambe se vi sono più contendenti, devono analizzare le fonti del diritto. Le sue origini, come sembra, sono naturali; delle regole che lo formano, alcune entrarono a far parte della consuetudine per un motivo di utilità: motivo che a noi sembra ora chiaro ora oscuro; altre, poi, approvate dalla consuetudine o apparse veramente utili, trovarono conferma nella legge. E esiste, in verità, un diritto naturale che non ci giunge dallopinione ma da un certo istinto innato, come, per esempio, il sentimento religioso, il senso del dovere, la gratitudine, il desiderio di vendetta, il rispetto e la lealtà. [66] Definiamo sentimento religioso quello che si basa sul timore e sul culto degli dèi; senso del dovere quello che ci porta a portare a termine i nostri obblighi morali verso la patria, i genitori o gli altri consanguinei; gratitudine quella, che come ricompensa del bene ricevuto, ci spinge a ricordare e a ricambiare gli onori e le amicizie; desiderio di vendetta quello che ci sprona, per difenderci e vendicarci, a allontanare da noi e dai nostri congiunti, che devono esserci cari, la violenza e loltraggio, e a punire le colpe; rispetto, quello che con cui dimostriamo venerazione e riguardo verso quelli che ci precedono per età o per saggezza, o per rango o per qualche dignità; lealtà, quella per la quale non effettuiamo nulla, né ora, né in passato, né in futuro, diversamente da ciò che abbiamo promesso.

[67] Il diritto naturale non è invocato, soltanto lui, per questo tipo di controversia, perché non ricorre nel diritto civile, e è piuttosto lontano dalla mentalità comune; ma dobbiamo spesso appellarci per unanalogia o unamplificazione. Si stima fondato sulla consuetudine il diritto consacrato dal tempo, sulla base dellopinione comune, anche se non è sancito da una legge. Nel diritto della consuetudine esistono certi diritti che, per la loro anzianità, hanno un valore giuridico definito. In questo tipo di diritto ne esistono in realtà molti, ma di essi gran parte è formata soprattutto da quelli che i pretori formulano di solito nei loro editti. Inoltre certi sono divenuti norme ben precise di diritto in forza delluso; sono di tale genere il patto, la parte e il giudicato. [68] Il patto è laccordo ritenuto talmente giusto dalle parti che lhanno stretto da essere valutato prioritario a buon diritto; la parte è il diritto uguale per tutti; il giudicato è quello sul quale si è già deciso in precedenza con una sentenza di uno o più giudici. Per ciò che concerne il diritto derivato dalla legge, dovrà essere dedotto dalle leggi. Partendo quindi da queste parti del diritto, e approfondendo ogni sua parte, dovremo considerare con attenzione e scoprire quello che, per ogni caso, sembrerà essere tratto dal fatto stesso, da un fatto simile o da un fatto più o meno importante. Poiché esistono, come abbiamo già detto, due categorie di luoghi comuni, di cui una dà lamplificazione di un fatto dubbio, laltra quella di un fatto certo, si analizzerà ciò che la causa dà per se stessa e ciò che può e deve essere ampliato attraverso un luogo comune. Non si possono, infatti, consigliare luoghi comuni che abbiano valore per ogni genere di causa; ma, in gran parte dei casi, dovremo parlare forse con la scorta dei giureconsulti o contro il loro parere autorevole. Inoltre è necessario osservare, in questo e in tutti gli altri tipi di causa, se lo stesso fatto dia alcuni luoghi comuni oltre a quelli che noi trattiamo. Consideriamo adesso il genere giudiziale e le sue parti. [69] E definito giudiziale quello stato di causa in cui si cercano la natura del giusto e dellingiusto e i criteri del premio o della pena. Sono due le parti, una la definiamo assoluta, laltra assuntiva. E assoluta la questione che contiene in sé, non in modo implicito e nascosto, come la negoziale, ma chiaramente e apertamente, il problema del giusto e dellingiusto. Ecco un esempio: I Tebani avevano vinto la guerra contro gli Spartani; era, di solito, usanza dei greci che, dopo aver combattuto fra di loro, i vincitori innalzassero, ai confini, un trofeo, ma solamente per proclamare in modo temporaneo la loro vittoria, e non per renderne eterno il ricordo; i Tebani, quindi, decisero di innalzare un trofeo di bronzo. Vengono accusati davanti gli Anfizionii [cioè davanti al consiglio pubblico greco]. [70] Laccusa è la seguente: Non dovevano farlo.

La difesa: Dovevano farlo. Il punto controverso: Potevano farlo? La ragione della difesa è questa: Grazie a questa guerra abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto una gloria talmente grande che ne abbiamo voluto lasciare testimonianza eterna ai nostri posteri. La confutazione: vero, ma non è giusto che i Greci innalzino un monumento eterno di inimicizia con altri Greci. Il punto è: i greci fecero bene a innalzare, per celebrare il loro estremo valore, un monumento che testimoniasse eterna inimicizia con altri Greci? Abbiamo proposto questa ragione della difesa in modo che si abbia unidea esatta del tipo di stato di causa che stiamo affrontando. Se infatti avessimo proposto quella di cui forse i Tebani fecero uso, cioè: Ma voi avete portato vanti una guerra ingiusta e empia, saremmo caduti nella relazione del crimine, che tratteremo in seguito. chiaro che, in questa causa entrano a far parte tutti e due i generi di stati. Per lo stato di causa che stiamo analizzando adesso, le argomentazioni vanno tratte dagli stessi luoghi da cui si desumono quelle per lo stato di causa negoziale, che abbiamo trattato in precedenza

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