Traduzione De Domo sua, Cicerone, Versione di Latino, capitoli 41-45
Traduzione in italiano del testo originale in latino, capitoli 41-45, dell'opera De Domo sua di Cicerone
DE DOMO SUA: TRADUZIONE DEI CAPITOLI 41-45
[41] Se i pontefici, per il diritto sacrale, e gli Auguri, per la religione degli Auspici, distruggono tutto il tuo tribunato, cosa ancora cerchi? cè forse qualche diritto più chiaro di quello del popolo e delle leggi? Forse verso lora sesta del giorno mi sono rammaricato in giudizio, difendendo il mio amico Caio Antonio, di alcune cose riguardanti la repubblica, che mi sono sembrate pertinenti alla causa di quello sventurato. Uomini disonesti riportarono ad alcuni uomini valorosi cose molto diverse da quelle che erano state dette da me. Allora nona di quello stesso giorno tu sei stato adottato. Se nelle altre leggi occorrono per la promulgazione dicissette giorni, mentre nelle adozioni soltanto tre ore, io non discuto; ma se si devono osservare le stesse modalità, il senato giudicò che il popolo non era obbligato alle leggi di Marco Druso, le quali erano state fatte contro la legge Cecilia e Didia. [42] Comprendi ormai che secondo ogni tipo di diritto, che sia quello sacrale, che sia quello degli Auspici, che sia quello delle leggi civili, tu non sei stato tribuno della plebe. Ma io tralascio tutto ciò non senza motivo. Mi accorgo infatti che alcuni uomini molto illustri, principi della città, in alcuni luoghi, hanno giuducato che tu potessi legittimamente trattare per la plebe; essi, ed anche io stesso, pur affermando che con la tua richiesta avevo portato a morte la repubblica, tuttavia tale funerale, benchè fosse triste e penoso, era stato indetto secondo le leggi; essi dicevano anche che con quello che avevi fatto riguardo a me e così nei riguardi della repubblica, avevi annunziato il funerale della repubblica, quello che avevi fatto, lasciando salvi gli Auspici, lavevi fatto secondo il diritto. Per la qual cosa, come credo, per noi sarà lecito non invalidare quegli atti con i quali essi approvarono il tuo tribunato già stabilito. [43] Ammettiamo pure dunque che tu sia stato tribuno della plebe, tano secondo il diritto e secondo la legge, quanto lo fu per legge quello stesso Paolo Servilio, uomo molto illustre e rispettabilissimo in tutte le situazioni: con quale diritto, con quale consuetudine, con quale esempio ponesti nonimnativamente una legge sulla vita di un citadino non colpevole? Le leggi consacrate, le Dodici tavole vietano che si impongano leggi a privati cittadini; questo è infatti un privilegio. Nessuno mai lo fece; niente è più crudele, niente è più dannoso, niente che questa città possa sopportare di meno. Quel deplorevolissimo nome di proscrizione e ogni durezza del tempo di Silla che cosa ha che sia più tristemente famoso alla memoria della crudeltà?credo che sia stato un supplizio nominativo contro cittadini romani ordinato al di fuori di ogni giustizia. [44] O pontefici, dunque con la vostra giustizia e la vostra autorità darete quest potere al tribuno della plebe affinchè egli possa bandire quelli che vuole? Credo infatti che cosa sia di diverso il proscrivere se non questo? Disponete, comandate che Marco Tullio non sia in questa città e che i suoi beni diventino i miei: così infatti egli fece, sebbene con altre parole.
Questo è un decreto del popolo?questa è una legge, una prposta di legge?potete voi sopportare ciò, la città può sopportare che i singoli cittadini con singole formulette siano allontanati dalla città? In verità ho già subito cio; non temo alcunba violenza, alcun attacco; ho saziato gli animi degli invidiosi, ho placato gli odi dei disonesti, ho saturato anche la malvagità e il crimine dei traditori; infine, riguardo alla mia situazione, che sembrava essere stata offerta allinvidia dei malvagi cittadini, ormai hanno giudicato tutte le città, tutte le classi sociali, tutti gli di e gli uomini. [45] O pontefici, voi dovete provvedere, per voi stessi, per i vostri figli e per gli altri cittadini, in difesa della vostra autorità e sapienza. Infatti, poichè i giudizi del popolo sono tanto moderati, essi sono stati stabiliti dagli antenati, prima di tutto affinchè la pena capitale non sia unita al denaro, poi affinchè nessuno sia accusato in un giorno non fissato, terzo affinchè il magistrato accusi tre volte e lasci passare qualche giorno prima di emettere sentenza ed infliggere la pena, quarto affinchè laccusa sia fissata dicissette giorni prima dei comizi, nello stesso giorno in cui ci sarà il giudizio, quella volta poi furono concesse anche molte agevolazioni per favorire la riconciliazione e suscitare compassione verso i colpevoli, e il popolo è indulgente e di facile appoggio in vista della salvezza, infine inoltre, se qualcosa fa perdere quel giorno o per gli Auspici, o per la discolpa, tutta la causa e il conseguente giudizio viene annullato: stando così le cose, nel diritto, dovè il crimine, dove laccusatore, dove il testimone e che cosa cè di più indegno, quando persone assoldate, sicari, uomini miserevoli e perduti votino riguardo alla vita, ai figli, a tutti i beni di colui il quale non ha un mandato di comparizione e non è nè citato, nè accusato; e questa deve essere ritenuta una legge.