TEST MEDICINA
Nuovo capitolo per i ricorsisti del test medicina del 2018: il Consiglio di Stato interviene a favore degli studenti di Medicina che hanno presentato ricorso contro il numero chiuso. Con l’ordinanza 590/2021 pubblicata nei giorni scorsi, ha infatti confermato che i ricorrenti dell’a.a. 2018/2019 possono continuare a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami previsti dal loro corso di studi. Lo fa sapere Consulcesi, network legale in prima linea per il riconoscimento dei diritti legali in ambito di ricorsi universitari e concorsuali.
Questa è una decisione che sottolinea nuovamente la difficoltà di interrompere la carriera accademica una volta ottenuta la possibilità di iscriversi con riserva. È la stessa ordinanza, infatti, ad evidenziare «l’indifferibile urgenza di assicurare la prosecuzione del corso e della carriera accademica, affinché gli istanti non perdano anni di studio e di frequenza ai corsi».
RICORSO TEST MEDICINA
Secondo Consulcesi, gli aspiranti medici e professionisti sanitari che non superano il test d’ingresso e che ricorrono ai Tribunali per tutelare il proprio diritto allo studio, infatti, generalmente ottengono la possibilità di iscriversi alla Facoltà prescelta con riserva, in attesa che gli organi della giustizia amministrativa completino l’iter. Considerati i tempi della giustizia in Italia, tuttavia, spesso è purtroppo necessario aspettare parecchio tempo per arrivare ad una decisione definitiva.
Nel frattempo, quindi, i ricorrenti seguono le lezioni, studiano e sostengono gli esami proprio come chi è riuscito a superare il test d’ingresso. Più tempo passa, più le posizioni degli studenti si stabilizzano, finché, come evidenziato appunto dal Consiglio di Stato, diventa complicato interrompere la carriera accademica di chi magari sta superando gli esami con ottimi voti. Una situazione che fa emergere tutte le contraddizioni di un metodo di selezione per l’accesso alle facoltà a numero chiuso che non è in grado di individuare in modo efficace chi merita davvero di iscriversi.