a cura della LE COLLABORAZIONI I collaboratori sono lavoratori che, in genere, svolgono o dovrebbero svolgere la loro attività con regole e modalità stabilite da un contratto di lavoro "parasubordinato". Questa forma contrattuale non prevede l'instaurarsi di un rapporto di lavoro dipendente, ma è una prestazione lavorativa temporanea in cui le modalità di lavoro, la durata e il relativo compenso sono stabiliti da un contratto stipulato dalle parti. Tale contratto non obbliga né all'iscrizione ad albi professionali, né l'apertura di una partita Iva. Ad oggi, nel nostro Paese per collaboratori vi sono diverse possibilità contrattuali che possono essere schematizzate in tre distinte tipologie, ognuna delle quali risponde a modalità lavorative differenti ed è soggetta a regimi previdenziali diversi: COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Nello stabilire le modalità di questa prestazione lavorativa, la parola "coordinata" indica la necessità di sincronizzare l'attività del collaboratore e il ciclo produttivo del committente. Il lavoratore "parasubordinato" gode di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e, talvolta, il luogo di lavoro, ma l'attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all'organizzazione dell'impresa, a volte prevedendo anche un rapporto di esclusività. Per la giurisprudenza, con la parola "continuativa" si indica una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti e disciplinate da uno specifico contratto. Questo tipo di contratto, pur prevedendo in alcuni casi l'esclusività, non prevede automaticamente l'unicità della prestazione. Il lavoratore, quindi, può accendere altri contratti di collaborazione a meno che non ci sia un esplicito divieto dettato da una norma precisa del contratto. Fino a poco tempo fa, i lavoratori che prestano la loro attività con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non avevano nessun fondo previdenziale nel quale versare i loro contributi. Dal 1996 presso l'Inps è stato istituito un apposito fondo che prevede, per i collaboratori che non abbiano altre coperture previdenziali, il versamento di un'aliquota contributiva, che per il 2002 ammonta al 14% del compenso lordo, mentre per il 2003 è possibile che vengano introdotti dalla legge Finanziaria 2002 e dai collegati fiscale e previdenziale aumenti consistenti della suddetta aliquota (s'ipotizza un incremento pari al 16,9 %). I pensionati collaboratori, invece, e i collaboratori iscritti ad altri fondi previdenziali versano al fondo il 10% del loro compenso lordo. Al committente spetta il versamento dei due terzi dell'aliquota e al lavoratore il restante terzo. Il collegato fiscale alla Finanziaria 2001, ha assimilato i redditi da collaborazione coordinata e continuativa a quelli da lavoro dipendente. Per le collaborazioni coordinate e continuative, quindi, si applica lo stesso regime fiscale (uguali detrazioni e uguali aliquote) previsto per il lavoro dipendente. Inoltre è probabile che la legge Finanziaria per l'anno 2003 fissi nuove aliquote Irpef per i lavoratori dipendenti e assimilati. > Il lavoro interinale > Gli studenti ed il lavoro interinale > Collaborazioni e consulenze |
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