Lo statuto dell'imprenditore commerciale
Regolamenti di un imprenditore commerciale: dall'iscrizione nel registro delle imprese alle scrittura contabili. Spiegazioni dettagliate
Argomenti trattati: L’iscrizione nel registro delle imprese - La tenuta delle scritture contabili - Le scritture contabili come mezzi di prova
L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Le norme destinate agli imprenditori commerciali sono nello statuto dell’imprenditore commerciale (V libro, capo III, titolo II CC) in cui viene descritto l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la rappresentanza, le scritture contabili e le conseguenza dell’insolvenza. L’iscrizione nel registro delle imprese è un sistema di pubblicità legale da attuarsi presso il registro delle imprese (art. 2185): ogni imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa la propria iscrizione in questo registro indicando il cognome, il nome, la ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede, le generalità degli eventuali institori e procuratori.
Art. 2169: successivamente egli deve chiedere l’iscrizione delle modificazioni e della cessazione dell’impresa.
Il registro delle imprese è stato istituito con l’art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580: è tenuto dalla camera di commercio, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
Sono previsti albi speciali per l’iscrizione degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori con la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (piccoli imprenditori esercenti attività commerciale o artigiana) e funzione di pubblicità dichiarativa (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici esercenti attività agricola).
I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese sono gli imprenditori commerciali (art. 2195), le società (art. 2200), i consorzi e le società consortili, i gruppi europei di interesse economico, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, le società che sono soggette alla legge italiana ma costituite all’estero, gli imprenditori agricoli (art. 2135), i piccoli imprenditori (art. 2083), le società semplici (art. 2251).
Art. 2189: l’iscrizione ha luogo su domanda ma può avvenire d’ufficio per ordine del giudice del registro se l’imprenditore non vi procede spontaneamente.
Fra gli atti soggetti a iscrizione è particolarmente importante il trasferimento dell’azienda commerciale: dà la possibilità di risolvere il conflitto che si determina in caso di doppia alienazione dell’azienda à prevale chi per primo ha iscritto l’acquisto.
LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Agli imprenditori commerciali è imposto di documentare in modo continuativo la propria attività mediante la tenuta di apposite scritture contabili, attività di documentazione che deve svolgersi contemporaneamente all’attività d’impresa con la funzione di precostituire uno strumento di controllo sulla loro attività.
Gli interessi protetti sono quelli dei singoli creditori permettendo così di trarre la prova delle proprie pretese verso l’imprenditore.
La documentazione dell’attività di impresa è affidata all’imprenditore al di fuori di ogni controllo esterno.
L’effettivo adempimento dell’obbligo sono garantiti dalla previsione legislativa di alcune sanzioni destinate però ad operare solo se l’imprenditore è dichiarato fallito: se risulta non aver tenuto le scritture contabili nei 3 anni anteriori al fallimento o averle tenute irregolarmente è punito per il reato di bancarotta semplice; se risulta avere distrutto o falsificato per procurare a se o ad altrui un ingiusto profitto o per recare pregiudizio ai creditori le scritture contabili o se le ha tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del suo patrimonio o del movimento dei suoi affari è punito per il reato di bancarotta fraudolenta; se non ha tenuto una regolare contabilità non può essere ammesso alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata.
Manca ogni forma di controllo esterno nel corso dell’attività d’impresa, salva la revisione contabile a cui sono sottoposte le società quotate in borsa.
Art. 2214: le scritture contabili sono il libro giornale e il libro degli inventari.
È necessario tenere anche altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (libro mastro nel quale le singole operazioni vengono registrate n relazione a determinati nomi o conti, il libro cassa da cui risultano le entrate e le uscite in danaro, il libro magazzino); bisogna conservare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie di lettere, telegrammi e fatture spedite.
Le scritture devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Art. 2216: il libro giornale deve indicare, giorno per giorno, le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.
Art. 2217: il libro degli inventari deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa e le passività e le attività dell’imprenditore estranee all’impresa (perché l’imprenditore risponde delle obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa con tutto il suo patrimonio); deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno; si deve chiudere con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo determinate prescrizioni dalla cui osservanza dipende la loro regolarità.
È necessario che i libri contabili prima di essere messi in uso siano numerati progressivamente in ogni pagina, il libro giornale e il libro degli inventari non sono soggetti a bollatura ne a vidimazione, i libri per cui sia prevista la bollatura siano bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio che nell’ultima pagina devono dichiarare il numero dei fogli, l’inventario sia sottoscritto dall’imprenditore entrò 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 2219: tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine.
LE SCRITTURE CONTABILI COME MEZZI DI PROVA
L’imprenditore commerciale deve tenere sistematicamente una documentazione contabile della propria impresa ma non gli è imposto di renderla pubblica. Un obbligo in tal senso vige solo per le società di capitali e per le società cooperative altrimenti prevale l’interesse dell’imprenditore alla segretezza.
Art. 2709: i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore.
I terzi acquistano il diritto di conoscere i fatti interni all’impresa solo nel corso di un giudizio civile instaurato fra essi e l’imprenditore e solo se le scritture contabili si presentano quali mezzi di prova di una specifica pretesa o di una specifica eccezione del terzo nei confronti dell’imprenditore.
La prova a favore dell’imprenditore si ha solo nei rapporti tra imprenditori, cioè soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. L’imprenditore, nei confronti del quale sono state prodotti le altrui scritture contabili, può controbattere l’altrui pretesa sulla base delle proprie scritture contabili deve però trattarsi di libri bollati o vidimati nelle forme di legge e tenuti regolarmente (art. 2710).
Il valore di prova è limitato allo specifico effetto di ottenere un’ingiunzione di pagamento.