Lo Stato e la separazione dei poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario
Indice
1Lo Stato e la separazione dei poteri
Quello della separazione dei poteri - legislativo, esecutivo e giudiziario - è un principio tipico degli Stati liberali. Secondo questo principio il potere va suddiviso tra i vari organi che compongono uno Stato in modo tale che ciascuno di essi abbia una particolare funzione.
In questo modo il potere è fortemente limitato e controllato e questa è una garanzia per tutti i cittadini che possono godere di più libertà e diritti.
Tale principio si contrappone a quello dello Stato assoluto nel quale si aveva un’arbitrarietà del potere statale, minori garanzie di libertà per il cittadino e una marcata inefficienza dell’azione amministrativa.
- Tutto Storia: schemi riassuntivi e quadri di approfondimento
Per conoscere e ricordare i concetti, gli eventi e i principali avvenimenti della storia dalle origini a oggi.
2La separazione dei poteri secondo Montesquieu
La moderna teoria della separazione dei poteri viene di solito associata al filosofo illuminista francese Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, noto come Montesquieu.
A partire dalla pubblicazione della sua opera più famosa: Lo Spirito delle leggi (1748) si iniziò a parlare di Stato in maniera diversa e non più identificandolo soltanto col re, con la religione, con la ricchezza dei suoi cittadini e con l’onore del sovrano.
Egli scriveva: “chiunque abbia potere è portato ad abusarne; […] arriva sin dove non trova limiti. Chi lo direbbe perfino la virtù ha bisogno di limiti. Perché non si possa abusare del potere occorre che nella disposizione delle cose il potere arresti il potere”.
Montesquieu credeva quindi che soltanto se il potere fosse stato controbilanciato dal potere stesso si sarebbe potuta evitare una sua degenerazione. Smembrando il potere si poteva effettivamente garantire la libertà politica e giuridica, poiché ciascun potere sarebbe stato controllato e frenato dagli altri due.
I tre poteri da lui individuati erano quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Nel suo modello plasmato sulla costituzione inglese del tempo:
- il potere legislativo doveva essere affidato ad un gruppo di nobili;
- quello esecutivo ad un monarca;
- quello esecutivo a giudici scelti tra il popolo.
3I tre poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario
I poteri tradizionalmente identificati sono quello:
- legislativo
- esecutivo
- giudiziario
Essi esprimono una simbolica suddivisione della sovranità, elemento costitutivo di uno Stato moderno.
Nelle attuali democrazie generalmente il potere legislativo rappresenta il potere di approvare le leggi e spetta al parlamento.
Il potere esecutivo costituisce il potere di applicare le leggi e spetta al presidente del consiglio dei ministri.
Il potere giudiziario che ha il compito di far rispettare le leggi e condannare chi le infrange è assegnato alla magistratura.
La divisione dei poteri richiede comunque la collaborazione tra gli organi dello Stato senza la quale sarebbe impossibile evitare un conflitto che andrebbe a generare un certo disordine costituzionale.
4La separazione dei poteri nella storia
Il principio della divisione dei poteri per impedire gli abusi si ritrova già nella Grecia Classica dove era avvertita l’esigenza di limitare l’arbitrio di un unico soggetto.
Platone, nel IV secolo a.C., aveva parlato di indipendenza del giudice dal potere politico e Aristotele , nella sua opera La Politica, aveva illustrato una forma di governo nella quale confluivano i caratteri di: monarchia, aristocrazia e democrazia.
E aveva diviso l’attività dello Stato in tre momenti: deliberativo, esecutivo e giudiziario.
Polibio considerava inoltre la costituzione della Roma antica come un esempio di governo misto nel quale il potere era diviso tra:
- istituzioni democratiche (i comizi);
- aristocratiche (il Senato);
- monarchiche (i consoli).
Solo nel Medioevo però il principio della divisione dei poteri inizia ad essere visto come un’insostituibile garanzia di libertà e riconoscimento dei diritti fondamentali dei cittadini.
Henry de Bracton nel XIII aveva distinto la sfera del potere governativo vero e proprio da quella del potere giudiziario.
Con John Locke invece la teoria della separazione dei poteri comincia ad assumere una fisionomia simile all'attuale. Egli infatti afferma per primo la necessità di affidare ogni funzione dello Stato a organi diversi. Locke divide il potere in:
- legislativo (spetta al parlamento);
- esecutivo (spetta al monarca);
- federativo (spetta al monarca come il potere esecutivo).
Gli scritti di Locke vennero alla luce dopo la gloriosa rivoluzione inglese del 1688 che rovesciò il governo dispotico degli Stuart e lo sostituì con una monarchia costituzionale. Questo governo rimpiazzò in maniera profonda l’autoritarismo dei monarchi che avevano dichiarato di governare in virtù del diritto divino. Gli scritti politici di Locke gettarono le basi logiche per la nuova monarchia costituzionale, e giustificarono la rivoluzione che l’aveva istituita.
Il principio della separazione dei poteri, quale principale garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini venne poi affermato nella Costituzione americana del 1787. I primi tre articoli stabilivano che il potere legislativo fosse prerogativa del Congresso, il potere esecutivo spettasse al Presidente e al suo gabinetto di governo e il potere giudiziario alla Corte suprema e agli altri tribunali federali.
Anche in Francia la Costituzione adottata nella prima parte della rivoluzione prospettò una monarchia costituzionale molto simile a quella teorizzata da Montesquieu. Essa venne però ripudiata dalla Costituzione del 1793 e ripristinata solo nel 1795. La Costituzione del 1799 mantenne formalmente la divisione seppur con uno sbilanciamento sempre crescente a favore del potere esecutivo che aprirà la strada all’impero di Napoleone Bonaparte.
4.1In Italia
Nel nostro paese il potere legislativo spetta al Parlamento, il potere esecutivo al Governo e il potere giudiziario alla Magistratura.
Il Parlamento viene eletto dal popolo e rappresenta la massima forma di democrazia. Esso è composto da due camere:
- Camera dei deputati;
- Senato della Repubblica.
Le due Camere hanno identici poteri e per questo si parla di “bicameralismo perfetto”.
Le leggi vengono formate seguendo un apposito procedimento:
- iniziativa o proposta di legge;
- approvazione;
- promulgazione;
- pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il potere esecutivo spetta al governo che deve far applicare e rispettare le leggi. Oltre al potere esecutivo, il governo esercita anche quelli di direzione, impulso e indirizzo politico. In alcuni casi il governo adempie anche alla funzione legislativa, attraverso due strumenti:
- il decreto legge;
- il decreto legislativo.
Il potere giudiziario spetta alla Magistratura, un complesso di organi indipendenti: i giudici. Il loro compito è quello di decidere riguardo alle liti applicando il diritto. Le loro decisioni sono chiamate sentenze. L’aspetto fondamentale è rappresentato dalla loro totale soggezione alla legge, sono quindi indipendenti da ogni altro potere.