L'insegnamento della religione a scuola non da' crediti per la maturità

La sentenza del TAR del Lazio del 23 maggio riconferma la laicità della scuola pubblica italiana

L'insegnamento della religione a scuola non da' crediti per la maturità

Nell'ordinanza ministeriale n°26/2007, quella che definisce le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'anno scolastico in corso, erano presenti forti ambiguità riguardo l'assegnazione di crediti formativi per gli studenti che frequentano l'Insegnamento religione cattolica o l'attività alternativa a questo insegnamento.

Il rischio contenuto nell'ordinanza (nei punti 13 e 14), era quello che venissero dati crediti validi per la valutazione finale all'esame di Stato a chi frequentava l'IRC o un insegnamento alternativo ad esso, penalizzando chi invece sceglieva l'astensione dalle lezioni, che è un'opzione valida e ribadita da più sentenze della corte di cassazione e da vari atti ministeriali. Se l'ordinanza fosse stata confermata, gli studenti che avessero scelto l'astensione dalle lezioni di religione cattolica sarebbero stati svantaggiati, perché avrebbero automaticamente perso crediti formativi.

Il pericolo maggiore, originato dalle disparità effettive di trattamento tra gli studenti, era quello che questa ordinanza costituisse un precedente per far ritornare la religione cattolica un insegnamento equivalente all'offerta curricolare delle scuole, mettendo in discussione la laicità della scuola pubblica e la legislazione in merito.

La sentenza ribadisce che " sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del "credito scolastico"di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive;".

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