Scuole chiuse per maltempo: le lezioni si devono recuperare?

Le lezioni perse a causa delle scuole chiuse per maltempo si recuperano? Il limite delle 200 ore annue è sempre valido? Facciamo chiarezza

Scuole chiuse per maltempo: le lezioni si devono recuperare?
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SCUOLE CHIUSE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA

Scuole chiuse, che fine fanno le ore di lezione perse?
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Con l'arrivo dell'autunno, cominciano anche i primi disagi dovuti al maltempo, che ha costretto molti sindaci a tenere le scuole chiuse per tutta la durata dell'allerta meteo. Ma cosa comporta tutto questo in termini di ore di lezione perse? Le lezioni perse possono essere recuperate in qualche modo o sono perdute per sempre? Cerchiamo di fare chiarezza.

Il Ministero dell'Istruzione, in occasione della nevicata che ha interessato Roma nel 2012, aveva emanato una circolare che faceva chiarezza sulle lezioni perse a causa degli eventi eccezionali come allerta meteo e maltempo, dando una risposta definitiva alla questione.

SCUOLE CHIUSE: RECUPERO LEZIONI

La circolare del MIUR a cui facciamo riferimento aveva chiarito che la validità dell'anno scolastico rimane garantita anche se cause di forza maggiore, come la disposizione delle scuole chiuse per eventi eccezionali, fanno diminuire i giorni di lezione oltre il limite dei 200:

Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

In caso di chiusura ordinata dal prefetto o dal Sindaco in occasione di gravi calamità naturali, quindi, i giorni di lezioni persi a causa delle scuole chiuse non vanno recuperati.

Allo stesso tempo, però, le scuole possono anche scegliere in questo caso di adattare il loro calendario scolastico magari rimodulando la data di fine della scuola.

DIFFERENZA TRA CHIUSURA SCUOLE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA

C'è differenza fra chiusura della scuola e sospensione dell'attività didattica? In effetti sì.

  • La chiusura della scuola è, come nel caso di cui abbiamo parlato poco sopra, deliberata in presenza di un evento eccezionale (nevicate, alluvioni, elezioni) e tutto il personale della scuola (docenti, amministrativi etc., studenti) è tenuto a non presentarsi a scuola. In questo caso le assenze non devono essere giustificate e le lezioni perse non devono essere recuperate.
  • Nel caso di emergenze sanitarie o di pericolo, si prevede invece la sospensione dell'attività didattica: docenti e studenti non devono recarsi a scuola, mentre il personale ATA sì. Se ci sono attività particolari previste per il corpo docente (es. consigli di classe), sarà necessario prendervi parte.
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