Scuola, accesso agli atti: quando e perché chiederlo
Di Redazione Studenti.Accesso agli atti scolastici: ecco quali sono gli atti che i tuoi genitori possono richiedere. Cosa si può consultare oltre al registro elettronico
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ACCESSO AGLI ATTI SCOLASTICI

Dopo l'introduzione del registro elettronico, i genitori degli alunni hanno libero accesso a una serie di documenti: una lista delle presenze e delle assenze, voti di compiti e interrogazioni, ritardi, uscite anticipate, giustificazioni, oltre naturalmente alle pagelle, alle comunicazioni della scuola e alle note dei professori.
Naturalmente, i genitori possono consultare il registro scolastico solo per quel che riguarda il proprio figlio. Non è possibile, in sostanza, chiedere di poter visionare i risultati dei compiti e delle interrogazioni dei compagni di classe, né i documenti che riguardino personalmente altri alunni.
Esiste però un'altra possibilità: l'accesso agli atti scolastici. Ma di cosa si tratta? Chi può richiederlo e come?
ACCESSO AGLI ATTI SCOLASTICI: COME FUNZIONA
L'accesso agli atti scolastici è garantito ai genitori che ne facciano richiesta. Ma non tutto può essere consultato: vediamo innanzi tutto quindi quali sono i documenti di cui si può richiedere la visione e quali no.
Per cosa si può richiedere l'accesso agli atti scolastici (articolo 22 della legge 241/90):
- Formulazione delle graduatorie interne e di istituto;
- Stipula di contratti per forniture di beni e servizi.
- Elaborati scritti e atti della Commissione degli esami di Stato;
- Compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali;
- Registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe;
- atti formali di trasferimento e mobilità professionale;
- Relazione ispettiva su insegnanti sottoposti a ispezione e/o procedimento disciplinare.
Per cosa non si può richiedere l'accesso agli atti scolastici:
- Rapporti informativi sul personale dipendente;
- Documenti su informazione, consultazione , concertazione e contrattazione sindacale
- Documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale;
- Documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi;
- Documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti;
- Documenti su atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell’interessato o dei suoi diritti di pari rango (art.
- Atti dei privati detenuti occasionalmente dall’Istituzione scolastica;
- Documenti su procedimenti penali o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio.
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