Riforma costituzionale del senato: ecco cosa cambia
Referendum costituzionale: con il referendum del 4 dicembre 2016 si voterà riguardo la riforma voluta da Renzi. Ecco cosa prevede
RIFORMA COSTITUZIONALE E SENATO: COSA SI VOTA AL REFERENDUM
Il 4 dicembre 2016 i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale, durante il quale dovranno esprimere il proprio voto pro o contro la riforma del Senato voluta dal governo Renzi e regolata dal ddl Boschi.
A differenza di quello abrogativo, il referendum costituzionale non prevede il raggiungimento del Quorum. Sul sito del Ministero dell'Interno è specificato infatti che: «Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo».
Ma cos’è questa riforma del Senato voluta da Renzi per cui si voterà al referendum costituzionale del 4 dicembre? In cosa consiste il ddl Boschi e cosa cambierebbe qualora passasse?
RIFORMA COSTITUZIONALE RENZI: COSA ACCADE AL SENATO
Il rapporto fiduciario con il governo e il controllo del suo operato e la funzione di indirizzo politico saranno attribuite solo alla Camera, che continuerà ad essere composta da 630 membri. Al Senato saranno invece attribuite la funzione di rappresentanza degli Enti territoriali nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri Enti costitutivi della Repubblica; il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri Enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle Pubbliche amministrazioni; la verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori; il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge; il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.
REFERENDUM COSTITUZIONALE: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO SENATO
Il Senato sarà composto da 95 membri rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori di nomina presidenziale (cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica). I 95 senatori saranno eletti dai Consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. La scelta dovrà avvenire in conformità alle indicazioni espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. Il Senato diviene così organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati espressi.
RIFORMA COSTITUZIONALE DEL SENATO: COME VERRANNO APPROVATE LE LEGGI
Cambia naturalmente la ripartizione della funzione legislativa. Restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione, che saranno quindi ad approvazione bicamerale. Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati. Al Senato viene comunque attribuita la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice; la maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la Camera intenda discostarsi dalle proposte di modifica del Senato riguardanti le leggi che danno attuazione alla cosiddetta clausola di supremazia.
Il Senato può altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all'esame di un progetto di legge. Inoltre, i senatori mantengono inalterato il loro potere di iniziativa legislativa, fermo restando che, ad eccezione dei disegni di legge ad approvazione bicamerale, per tutti gli altri l'esame inizia alla Camera. Alla Camera è attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, a maggioranza assoluta, e ad adottare la legge che concede l'amnistia e l'indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione. La Camera è inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all'appartenenza dell'Italia all'Ue, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale.
RIFORMA COSTITUZIONALE DEL SENATO: TEMPI CERTI PER APPROVAZIONE LEGGI
Viene riconosciuto al governo il potere di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della stessa entro il termine di settanta giorni, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni.
REFERENDUM COSTITUZIONALE: TUTTE LE ALTRE NOVITA'
Resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune (630 deputati e 100 senatori) l'elezione del Presidente della Repubblica, ma non è più prevista la partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato.
Viene modificato il quorum per l'elezione del Capo dello Stato, per i primi 3 scrutini serve maggioranza qualificata dei due terzi dell'Assemblea (66%), prevedendo poi dal quarto scrutinio la maggioranza dei tre quinti (60%) e, a partire dal settimo scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al Presidente della Camera.
Sono definitivamente abrogate le Province, con la soppressione delle norme costituzionali che le consideravano Ente costitutivo della Repubblica.
REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL QUORUM
Cambia il quorum per la validità dei referendum abrogativi, non più l'attuale 50% degli aventi diritto ma la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori. Resta l'attuale limite nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000. Vengono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, che dovranno essere disciplinati da un'ulteriore legge costituzionale.
Articolo a cura dell'AdnKronos