Riconoscimento dei titoli di studio: cosa significa equipollenza, equivalenza, equiparazione

Come funziona il riconoscimento dei titoli di studio e cosa significano i termini equipollenza, equivalenza ed equiparazione

Riconoscimento dei titoli di studio: cosa significa equipollenza, equivalenza, equiparazione

Riconoscimento dei titoli di studio: cosa significa equipollenza, equivalenza, equiparazione

Come funziona il riconoscimento dei titoli

Il riconoscimento dei titoli di studio all’estero è un diritto di ogni studente che intende sfruttare i riconoscimenti ricevuti per ragioni di lavoro oppure di studio. Il riconoscimento dei titoli è regolato da alcune norme e le regole possono variare da un paese all’altra. La documentazione che va presentata viene definita solitamente dall’autorità estera che ha competenza in materia. Proprio per questo è essenziale verificare sempre quali sono i documenti utili, a quale ufficio presentare la domanda e qual è la procedura utile per il riconoscimento.

Riconoscimento dei titoli di studio nell’Unione Europea

La Convenzione di Lisbona è un accordo multilaterale che è stato elaborato dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO. Il suo scopo è quello di stabilire il diritto dei cittadini a vedere valutato un titolo di studio conseguito e vieta, in questo caso, qualsiasi tipologia di discriminazione.

Il riconoscimento può riguardare:

  • studi secondari per accesso all’università
  • titolo finale di scuola secondaria che permette di iscriversi all’università in un paese
  • periodi di studio all’estero
  • periodi di studio o esami sostenuti durante programmi di scambi
  • cicli parziali di studi universitari
  • cicli di studio parziali oppure singoli anni di studio
  • titoli accademici finali
  • titoli professionali.

Equipollenza dei titoli di studio

L’equipollenza dei titoli di studio riguarda il riconoscimento dei titoli che sono stati conseguiti all’estero con quelli italiani, in particolare di diploma scuola secondaria di primo grado e di diploma di scuola secondaria secondo grado. Le dichiarazioni di equipollenza vengono rilasciate solamente per quanto riguarda i diplomi, non vale dunque per le lauree, per cui le modalità vengono stabilite dalle Università.

Secondo la normativa (D.L.vo n. 297/94 art. 379 modificato dall’art. 13 della Legge 25 gennaio 2006 n. 29) stabilisce la dichiarazione di equipollenza può essere ottenuta dai cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea, ma anche degli Stati che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio economico europeo e alla Confederazione elvetica che hanno compiuto 18 anni.

I cittadini extracomunitari invece non possono in alcun modo ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza, hanno però la possibilità di fare una richiesta di equivalenza rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Istruzione.

Per ottenere la dichiarazione di equipollenza non servono inoltre delle tabelle di corrispondenza fra i titoli di studio stranieri e italiani. L’analisi avviene caso per caso con la verifica dell’effettiva corrispondenza fra i programmi di studio che sono stati svolti all’estero e quelli delle scuole italiane.

Equivalenza dei titoli di studio

Per prendere parte ai concorsi e a particolari selezioni che vengono indette dalla Pubblica Amministrazione si può presentare una domanda di equivalenza al Ministero dell’Istruzione. L’equivalenza viene attivata esclusivamente per il concorso pubblico a cui si deve partecipare, proprio per questo è obbligatorio allegare il bando di concorso alla domanda. L’equivalenza è ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 165/2001 e può essere rilasciata solo nel caso delle procedure concorsuali per il reclutamento di “professioni regolamentate”, ad esempio quella del docente.

Equipollenza ed equiparazione tra i titoli accademici italiani

Sul sito web del MIUR nell’area Università e nella sezione Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani si possono trovare i riferimenti normativi che riguardano le equipollenze tra Lauree di Vecchio Ordinamento e le equiparazioni tra Lauree di Vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali.

Per quanto riguarda le equipollenze fra titoli accademici che fanno parte del vecchio ordinamento per accedere ai concorsi, le norme sono state stabilite da alcuni provvedimenti che si possono verificare nella tabella delle equipollenze ed equiparazioni fra titoli accademici italiani. Come funziona? La tabella riporta il titolo accademico equipollente nella prima colonna e il titolo accademico richiesto dal concorso nella seconda. Nella terza colonna invece si possono trovare tutti i riferimenti normativi.

Va precisato che l’equipollenza non mai reciproca, ma è a senso unico. Cosa significa? Che se il titolo X risulta equipollente al titolo Y, quest’ultimo non sarà per forza equipollente a X. Inoltre le equipollenze operano e valgono solamente per quanto riguarda le lauree che sono state citate espressamente nei decreti di equipollenza e non si possono estendere ad altre lauree.

Diverso è il discorso per le equiparazioni fra i titoli di un diverso ordinamento per prendere parte a dei concorsi pubblici. Le equiparazioni fra le lauree del Vecchio Ordinamento, le lauree Specialistiche e le lauree Magistrali infatti sono state stabilite con alcuni provvedimenti e dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009.

L’equiparazione tra le lauree di un diverso ordinamento vanno intese solamente in modo alternato. Ciò significa che se una laurea del vecchio ordinamento trova una corrispondenza con lauree specialistiche oppure magistrali, dovrà essere l’università presso cui la persona ha studiato a rilasciare un certificato per dimostrare a quale classe singola è equiparato il titolo di studio.

Per eseguire il riconoscimento dei titoli le autorità competenti solitamente richiedono alcuni documenti che vengono prodotti dai centri di informazione. Quest’ultimi chiariscono i costi, il tempo per la valutazione e la tipologia di documenti risultanti (dunque riconoscimento totale oppure rapporto comparativo). In caso di insoddisfazione riguardo la valutazione infine è possibile ricorrere in appello.

In Italia esistono il CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) che ha il compito di informare riguardo le procedure e le opportunità per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio esteri. Troviamo poi il NARIC Italia - Credential Information Service, un servizio di documentazione che viene offerto dal CIMEA per favorire il riconoscimento all’estero delle qualifiche italiane.

Dopo aver fatto la scelta di studiare all’estero e aver individuato l’istituzione a cui sottoporre la candidatura, il consiglio è quello di scrivere comunque, chiedendo i tempi d’iscrizione, le modalità e la documentazione necessaria.

Inoltre bisognerà capire se l’università, l’ente di formazione o l’istituzione accetta il riconoscimento e i titoli che sono stati inviati per la valutazione. Infine per ogni paese sarebbe fondamentale conoscere l’ente autorizzato al riconoscimento, contattando direttamente i singoli centri di informazione nazionali.

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