Principio di uguaglianza: definizione dell'art. 3 della Costituzione Italiana
Principio di uguaglianza: definizione e commento dell'articolo 3 della Costituzione Italiana. L'uguaglianza formale e sostanziale
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: ARTICOLO 3
Con la fine della seconda guerra mondiale è stata emanata la legge a suffragio universale (per la prima volta anche le donne potevano votare) ed i cittadini erano chiamati a votare sia per il referendum istituzionale, sia per le elezioni dei deputati dell'Assemblea Costituente.
Esso vide la vittoria della Repubblica ed il 1° gennaio del ‘48 è entrata in vigore la Costituzione. La nostra Costituzione è formata da 139 articoli. I primi 12 sono articoli immodificabili, tra questi abbiamo l'articolo 3 sul principio di uguaglianza.
ARTICOLO 3 COSTITUZIONE ITALIANA COMMA 1
L'articolo 3 della Costituzione Italiana afferma che: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
L'uguaglianza, principio fondamentale della Costituzione.
L'uguaglianza insieme alla democrazia (sovranità del popolo), libertà (spirituali, materiali), giustizia (abolire differenze tra le categorie di cittadini) e internazionalismo (l'Italia fa parte di un sistema internazionale di protezione dei diritti dell'uomo) è un principio fondamentale della Costituzione.
IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE NELLA COSTITUZIONE
L'articolo 3 proclama il principio di uguaglianza di fronte alla legge e quindi il divieto di discriminazione fra cittadini (sesso, razza e religione). Esistono due aspetti fondamentali dell'uguaglianza:
- Formale: ciascun cittadino ha pari dignità di fronte alla legge;
- Sostanziale: rappresenta la realizzazione dell’uguaglianza formale fra i cittadini.