Il patrocinio

Istruzioni sulle procedure burocratiche da avviare

Il patrocinio
Il praticante procuratore ammesso al patrocinio (abilitato all'esercizio della professione) puo’ svolgere l'attivita’ giudiziaria, mediante l'assistenza e la difesa della parte, davanti a tutte le Preture del Distretto della propria Corte di Appello senza alcuna limitazione. Puo’ altresi’ essere nominato difensore d'ufficio davanti al Pretore ed essere iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio per la sola Pretura.

Domanda di iscrizione
Il praticante che intenda ottenere l'abilitazione all'esercizio deve inoltrare istanza al Consiglio dell'Ordine, indicando il codice fiscale ed effettuando i prescritti versamenti.
Durata
La abilitazione all'esercizio della professione, ai sensi dell'attuale testo dell'art. 8 secondo comma, L. n. 36/1934, come modificato dalle leggi 24/7/1985 n. 406 e 27/6/1988 n. 242 ha durata non superiore ad anni sei.
Giuramento
Ricevuta la notifica della delibera del Consiglio dell'Ordine con cui si procede alla iscrizione nell'elenco degli abilitati, il praticante procuratore dovra’ prestare giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale. Il giuramento e’ condizione per l'esercizio del patrocinio.
Onorari e tasse
Ai sensi del D.M. 5/10/1994 n. 585 (tariffa forense) al praticante ammesso al patrocinio competono la meta’ degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato. Dal praticante procuratore e’ dovuta al Consiglio dell'Ordine una tassa annuale di iscrizione.

Svolgimento della pratica
Fuori dello studio di un avvocato
L'art. 8 del D.P.R. 101/1990 prevede la facolta’ per il praticante procuratore abilitato all'esercizio di continuare la pratica (al termine del primo anno, cioe’ dopo avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio) fuori dallo studio di un avvocato.
Il praticante dovra’ comunicare preventivamente al Consiglio dell'Ordine tale suo intendimento, indicando anche la sede del proprio studio.
N.B.: Si ritiene che la mancata preventiva comunicazione, potrebbe comportare la perdita di efficacia del periodo di pratica gia’ svolto (art. 5. comma 3. D.P.R. citato).

Egli inoltre dovra’:
Tenere e compilare il libretto di cui al punto 2.2. nella parte prima con la modifica che le udienze da indicare nella parte prima sono quelle in cui si esercita la rappresentanza e difesa della parte, anche eventualmente in sostituzione di un avvocato, ad eccezione di quelle di mero rinvio.
Trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali (come difensore di fiducia) ovvero cinque cause civili di cognizione: cioe’ dovra’ iniziare ogni anno, la trattazione di almeno venti procedimenti (anche speciali - quali decreti ingiuntivi, ricorsi d'urgenza ecc., procedure esecutive, procedure di volontaria giurisdizione) ed almeno cinque cause civili di cognizione oppure cinque cause penali come difensore di fiducia. I procedimenti potranno essere svolti davanti al Pretore.
Esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica nei modi di cui al punto 3 della parte prima, ad eccezione naturalmente della attestazione dell'avvocato.
Il Consiglio dell'Ordine accertera’ la veridicita’ delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.

E’ obbligatoria la esibizione semestrale del libretto.

Nello studio di un avvocato
Il nuovo D.P.R. 101/1990 non elenca espressamente le attivita’ che deve svolgere il praticante procuratore abilitato che rimanga nello studio di un avvocato.

In via di interpretazione si deve rilevare quanto appresso:
non puo’ estendersi in via di interpretazione analogica alla ipotesi esaminata la previsione dell'art. 6 che riguarda esclusivamente il praticante non abilitato, ne’ quella dell'art. 8 che riguarda espressamente il praticante abilitato che intenda trasferirsi fuori dallo studio di un avvocato.
L'art. 10 dichiara che le norme di cui al regolamento sostituiscono quelle di cui all'art. 9 (tra gli altri) R.D. 22/1/1934 n. 37 e pertanto sembrerebbe abrogare espressamente l'art. 9 cit.
Inoltre l'art. 9, 1° comma. prevede che il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dopo che sono stati eseguiti gli accertamenti sull'ultimo semestre completo di attivita’.
La dizione legislativa contenuta nell'art. 10 cit. ('sostituiscono") invece della consueta espressione che indica l'abrogazione esplicita ("abrogano") intende significare che la nuova normativa si sostituisce integralmente alla precedente nella parte espressamente regolata, mentre nulla cambia per la parte non contemplata dall' D.P.R. 101/1990.
Conseguentemente l'articolo 9 R.D.22/1/1934 n. 37 resta in vigore esclusivamente per i praticanti abilitati che rimangono nello studio di un avvocato, ma deve essere integrato con la previsione dell'art. 9, 1° comma, D.P.R. 101/1990:
non esiste limite minimo di procedimenti, ma e’ obbligatoria la tenuta e l'esibizione del libretto della pratica.
La pratica nell'ipotesi esaminata (e solo in questa) pertanto verra’ espletata mediante il patrocinio dinanzi alle Preture. Non esiste un minimo di procedimenti (a differenza dell'ipotesi sub A).

Si ritiene che al praticante con patrocinio iscritto al secondo anno di pratica nello studio di un avvocato debba essere prescritto il minimo di venti affari trattati per ogni semestre incluse nel termine "affari" le udienze di trattazione a cui abbia assistito e gli atti processuali compiuti nelle cause nelle quali egli stesso abbia mandato proprio.

Deve essere tenuto e compilato il libretto della pratica (negli stessi modi di cui al primo anno), con la modifica che le udienze da indicare nella parte prima sono anche quelle in cui si esercita la rappresentanza e difesa della parte, anche eventualmente in sostituzione di un avvocato, ad eccezione di quelle di mero rinvio.

Il Libretto deve essere esibito semestralmente al Consiglio dell'Ordine previa sottoscrizione dell'avvocato presso il cui studio si e’ iscritti per la pratica

Termine del periodo di pratica e certificato di compiuta pratica

Al termine del secondo anno di iscrizione al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica necessario per poter sostenere l'esame di abilitazione professionale occorre effettuare alcuni adempimenti.

1 - Praticante non abilitato ed abilitato che frequenta Io studio di un avvocato
Egli dovra’ effettuare gli adempimenti previsti per il termine del primo anno di pratica e descritti nella prima parte e cioe’:

Depositare presso il Consiglio il libretto della pratica (in cui risulteranno gia’ effettuate tre vidimazioni semestrali, mentre la quarta sara’ effettuata al momento del deposito).
Illustrare con apposita relazione scritta le attivita’ (svolte nel secondo anno) indicate nel libretto della pratica ed i problemi di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.
Esaminato quanto descritto nei punti A e B il Consiglio effettuera’ gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante e ha facolta’ di invitarlo ad un colloquio per eventuale ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.
Egli dovra’ depositare il libretto della pratica e delle relazioni e presentare domanda in bollo diretta al Consiglio in cui richiedere il rilascio del certificato di compiuta pratica allegando:
A) Certificato rilasciato dall'avvocato attestante la compiuta pratica "con diligenza e profitto" dal... al...;
B) Relazione sull'attivita’ svolta durante il primo anno.
C) Marca da bollo e quant'altro richiesto.

2 - Praticante abilitato che non frequenta lo studio di un avvocato.
Unitamente alla domanda (in bollo) diretta al Consiglio in cui richiede il rilascio del certificato di compiuta pratica egli dovra’:

Depositare presso il Consiglio il libretto della pratica (in cui risulteranno gia’ effettuate tre vidimazioni semestrali, mentre la quarta avverra’ al momento del deposito).
Illustrare con apposita relazione scritta le attivita’ (svolte nel secondo anno) indicate nel libretto della pratica ed i problemi di natura deontologica trattati nel corso ditale periodo.
Produrre un certificato rilasciato dalle Cancellerie o dalle Preture presso le quali ha esercitato in cui siano elencate le procedure iniziate nell'anno di patrocinio. Esse dovranno essere almeno venticinque di cui almeno cinque processi penali con incarico di fiducia oppure cinque cause civili di cognizione. Nel certificato dovra’ essere indicato il nome delle parti, il tipo di controversia ed il suo oggetto.
Esaminato quanto descritto, il Consiglio effettuera’ gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante e avra' la facolta’ di invitarlo ad un colloquio per eventuale ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

Esame di avvocato
Possono sostenere gli esami di avvocato i praticanti che alla data di scadenza della presentazione delle domande abbiano compiuto i due anni di pratica.

Il certificato di compiuta pratica determina la Corte di Appello presso cui il praticante puo’ sostenere gli esami di avvocato .
Detto documento deve essere allegato alla domanda di esame, la quale deve essere inoltrata alla Corte di Appello entro il giorno prefissato di ogni anno; il certificato puo’ essere depositato anche successivamente all'invio della domanda, purche' non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
Ogni anno viene pubblicato un apposito D.M. che stabilisce le date scritte e le modalita’ delle domande (con gli allegati richiesti). Detto D.M. sara’ messo a disposizione del praticante.

1 - Prosecuzione della pratica dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica
Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante rimane iscritto nel registro e, se abilitato, nell'elenco speciale per la durata di sei anni.
Decorso tale periodo senza che il praticante abbia superato l'esame di avvocato decadra’ dalla abilitazione al patrocinio.
L'esercizio di attivita’ professionale dopo tale scadenza integrera’ il reato di esercizio abusivo della professione forense.

2 - Trasferimenti
In caso di trasferimento il praticante deve richiedere dapprima il nulla osta al Consiglio dell'Ordine presso cui e’ iscritto e solo dopo averlo ottenuto. inoltrare domanda di iscrizione al nuovo Consiglio, allegando il nulla osta.
Egli deve altresi’ depositare al Consiglio di provenienza la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento della pratica. Nel caso di trasferimento del praticante da un circondario ad un altro, il Consiglio dell'Ordine di provenienza dovra’ dare atto nel nulla-osta dell'attivita’ compiuta nei precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilasciare il certificato di compiuta pratica.

3 - Interruzione della pratica
In caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, perde efficacia la pratica gia’ svolta. L'adempimento del dovere di prestazione del servizio militare non costituisce di per se’ causa di interruzione della pratica forense.

Un consiglio in più