Occupare la scuola è reato? Tutto quello che devi sapere

Qualche precedente giuridico in tempo di mobilitazioni

Occupare la scuola è reato? Tutto quello che devi sapere

Lo abbiamo visto con la social map in continuo aggiornamento: sono riprese le occupazioni scolastiche negli istituti di tutta Italia, gli studenti tornano a mobilitarsi per sostenere il diritto allo studio, a volte con pratiche abbastanza estreme, come appunto l'occupazione. Come è noto, esistono forme di protesta meno invasive (cogestione, autogestione), ma molti istituti scelgono ancora il presidio studentesco fisso. Uno dei luoghi comuni più noti sulle occupazioni è che siano reato: vediamo quanto c'è di vero.

SCUOLE OCCUPATE, LE NEWS

I REATI - I reati collegabili all'azione dell'occupazione scolastica sono due: "Invasione di terreni o edifici" e il più noto "interruzione di pubblico servizio". Per quanto riguarda il primo, si ha reato quando qualcuno "invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto". A prima vista gli studenti potrebbero essere ritenuti colpevoli, ma i tribunali su questo si sono già puntualmente espressi: gli studenti non sono "invasori" della scuola, non vengono "da fuori" il sistema scolastico, ma anzi "abitano già la scuola" e l'occupazione è stata più volte considerata come un mezzo di protesta per reclamare diritti costituzionalmente garantiti. Il reato di invasione, dice una sentenza del 2000, è pensato per punire "l'arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima" e dunque questo reato non sussiste per l'occupazione.

OCCUPI LA SCUOLA? CINQUE IN CONDOTTA

INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - Sull'interruzione di pubblico servizio c'è qualcosa in più da dire.

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge , cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno

Così, l'articolo 340 del Codice Penale: vale la pena notare che il reato è quello dell'interruzione del pubblico servizio, non dell'occupazione della scuola. Per questo se l'occupazione non impedisce il regolare svolgimento delle lezioni e l'ingresso degli studenti che non sono in occupazione, è difficile che il reato possa essere configurato. E in effetti i giudici solitamente non condannano - anche se nel 2012 un Tribunale dei Minori di Palermo ha condannato uno studente occupante ad un periodo di servizi sociali. Insomma, come spiegavamo anche qui, e come ribadito dalla Rete degli Studenti, dipende molto dal giudice, ma se l'occupazione non è "invasiva" del regolare svolgimento delle lezioni difficilmente c'è reato.

LE ASSENZE - Ancora diversa, e da analizzare, è la questione delle assenze. La legge dice che il numero massimo di assenze consentite per non invalidare l'anno ammonta ad un quarto del totale dei giorni di lezione. I giorni di occupazione valgono come assenza? Qui dipende addirittura dalla singola scuola, che può o valutare l'attività autogestita come una diversa attività formativa, o condannarla come assenza richiedendo dunque la giustificazione. E se i giorni di occupazione vanno a pregiudicare il massimo consentito, la scuola si dovrà organizzare per accorciare le vacanze!

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