(Art. 18, Costituzione della Repubblica) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. LE ASSOCIAZIONI E IL DIRITTO DI RIUNIRSI IN ASSEMBLEA (Art. 2, comma 10 D.L. 297/94) I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. (Art. 12 D.L. 297/94) Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli. LE ASSEMBLEE (Art. 2, comma 9 D.L. 297/94) La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. (Art. 13 D.L. 297/94) 1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per lapprofondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto 3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, lassemblea dIstituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. IL COMITATO STUDENTESCO 4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco distituto. 5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio dIstituto. QUANTE ASSEMBLEE 6. E consentito lo svolgimento di unassemblea di istituto e di una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Lassemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante lanno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dallorario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante lorario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nellordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio dIstituto. 7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 8. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. Allassemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato. i docenti che lo desiderino. ALTRE NORME SULLE ASSEMBLEE (Art. 14 D.L. 297/94) 1. Lassemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio distituto. 2. Lassemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. 3. La data di convocazione e lordine del giorno dellassemblea devono essere preventivamente presentati al preside. 4. Il comitato studentesco. ove costituito, ovvero il presidente eletto dallassemblea, garantisce lesercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dellassemblea. |