Maturità 2022, i privatisti potranno scegliere anche la scuola paritaria

TAR del Lazio: i privatisti possono scegliere la scuola per sostenere l'esame, anche se paritaria. Gli esclusi possono agire per i danni

Maturità 2022, i privatisti potranno scegliere anche la scuola paritaria
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MATURITÀ 2022

I privatisti possono scegliere la scuola in cui sostenere l'esame, anche se paritaria: la sentenza del TAR del Lazio
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I privatisti possono scegliere la scuola in cui sostenere l'esame di maturità 2022 anche se questa è paritaria. La sentenza arriva dal TAR del Lazio, dove gli studenti privatisti che non sono stati accettati dal MI per la scelta di una scuola paritaria sono stati difesi dall’Associazione per la difesa dei diritti civili nella scuola associata al Codacons e dallo Studio Rienzi.

Il diritto che è stato riconosciuto, e grazie al quale i privatisti esclusi dall'Ufficio Regionale del Lazio potranno ora agire per danni, è quello di svolgere gli esami di Stato nelle scuole scelte, anche se paritarie.

LA SENTENZA DEL TAR

Riportiamo di seguito il testo della sentenza:

L’art 14 comma 3 del d. lgs. n. 62/2017 ("Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato") reca: "i candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso".

La successiva Circolare del Ministero dell'Istruzione R.G. U.0028118 del 12.11.2021, punto 2.A, dispone ulteriormente che "i candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l'esame", aggiungendo di seguito che "tali opzioni non solo vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 62 del 2017".

La disposizione richiamata, pertanto, circoscrive la discrezionalità dell’Ufficio Scolastico nel senso che l'Ufficio Scolastico può disattendere le preferenze espresse dal candidato, nella misura in cui tale decisione sia suscettibile - in concreto - di determinare la violazione del criterio di omogeneità della distribuzione territoriale. Con il provvedimento di assegnazione, in esame, l’USR ha ritenuto di disattendere le indicazioni fornite dalla candidata circa gli istituti scolastici di preferenza, senza fornire adeguata giustificazione di tale decisione e senza dimostrare che l'assegnazione in uno dei predetti istituti avrebbe determinato la violazione del criterio dell'omogeneità della distribuzione territoriale. Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.

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