Esame di Maturità 2022, che succede se ti prendi il covid? Come funziona la gestione dell'esame in caso di malattia

Il MI ha predisposto che la maturità 2022 avvenga in presenza, sia per la prima prova che per il secondo scritto e l'orale. Ma cosa accadrà se in una classe si dovessero verificare uno o più contagi?

Esame di Maturità 2022, che succede se ti prendi il covid? Come funziona la gestione dell'esame in caso di malattia
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Covid e Maturità 2022

L'esame di maturità 2022 è stato definito con l'ordinanza diffusa dal MI il 31 gennaio scorso all'insegna di un ritorno alla normalità (sfoglia la gallery con le caratteristiche dellesame). Torna dunque lo scritto di Italiano che avrà carattere nazionale e, a sorpresa, anche il secondo scritto (leggi qui le anticipazioni sulle materie oggetto del secondo scritto) che sarà però gestito internamente dalle scuole. Anche l'orale sarà in presenza e stavolta senza tesi di diploma, a differenza di quanto si era creduto inizialmente. A guidare i maturandi nel corso del colloquio ci sarà solo una mappa concettuale, un percorso molto più light della tesi inizialmente annunciata. 

Maturità 2022 che succede in caso di contagi da covid o altra malattia?

La maturità 2022 in caso di contagio da covid o altra malattia
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Le prove scritte si svolgeranno in presenza. Per il solo colloquio, sia per l'esame di terza media che per la maturità, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati che non potranno lasciare il loro domicilio - per contagio da covid o altro problema -  condizione che andrà, comunque, documentata. Le modalità di svolgimento delle prove sono disciplinate negli articoli 8 e 26 dell'ordinanza 2022 che ripostiamo qui di seguito.

L'ordinanza che definisce lo svolgimento della Maturità 2022 all'articolo 8 ovvero Effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio in videoconferenza indica che:

  1. I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l’USR può autorizzare l’installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.

  2. I candidati che, per sopravvenuta impossibilità, non possono lasciare il proprio domicilio per l’effettuazione del colloquio inoltrano al presidente della commissione d’esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea documentazione. Il presidente della commissione dispone la modalità d’esame in videoconferenza.

All'Articolo 26 dell'ordinanza si definisce invece la gestione delle Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria.

  1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, anche in relazione alla situazione pandemica, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; per l’invio e la predisposizione dei testi della prima prova scritta si seguono le modalità di cui ai precedenti articoli.

  2. Ai fini di cui sopra, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.

  3. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

  4. In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.

  5. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

  6. In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento.

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