Magna Charta Libertatum: la Grande Carta delle Libertà
Magna Charta Libertatum: significato, caratteristiche e testo dei punti fondamentali della Grande Carta delle Libertà
Magna Charta
La Magna Charta Libertatum è una carta concessa ai baroni inglesi il 15 giugno 1215 dal re d'Inghilterra Giovanni Senzaterra; è considerata il fondamento delle libertà costituzionali inglesi. Le perdite militari patite da Giovanni per mano di Filippo II di Francia, gli onerosi tributi e l'eccessivo uso di privilegi da parte della corona e della nobiltà portarono a un'altra insurrezione dei baroni contro il potere monarchico. Formularono e consegnarono al re una lista di richieste. Di fronte al suo diniego, ritirarono il loro giuramento di fedeltà e si diressero verso Londra, mettendo il re nella posizione di dover negoziare. Giovanni Senzaterra si riunì con i baroni e ratificò il documento proposto.
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Magna Charta: punti fondamentali
Nella Magna Charta per la prima volta venivano definite formalmente le relazioni tra re e baroni, codificando i diritti e i doveri della feudalità e riformando il sistema giudiziario. Molti abusi di autorità furono con essa limitati, compresa la facoltà della corona di stabilire imposte senza il consenso della camera dei Comuni. Il commercio venne protetto, garantendone il libero esercizio a Londra e in numerose altre città, villaggi e porti d'Inghilterra (anche per i commercianti stranieri) e con l'istituzione di un sistema ufficiale di pesi e misure.
Venne infine creata una Corte comune d'appello permanente con sede a Westminster. Lo svolgimento dei processi venne semplificato e condizionato al rispetto di rigide norme di procedura, prima fra tutte quella relativa alla necessità di produrre prove certe a motivo di una condanna, base di tutto il successivo sistema di libertà civili inglesi; si procedette anche all'uniformazione delle pene per i reati più gravi.
Il mancato rispetto della Magna Charta da parte di Giovanni Senzaterra nell'ultimo anno del suo regno scatenò la guerra dei baroni, conclusasi nel 1216. Fra il 1216 e il 1297, sotto i regni di Enrico III ed Edoardo I, la Charta fu più volte modificata e ratificata dal Parlamento. Con l'aggiunta nel 1628 della Petizione dei diritti e, nel 1689, del Bill of Rights, essa sancì la superiorità del Parlamento sulla corona. Pur modificabile e addirittura eliminabile in ogni momento a seguito di un semplice atto parlamentare, la Magna Charta mantiene da oltre sette secoli il carattere di legge fondamentale del diritto inglese.
Magna Charta Libertatum: testo
Qui di seguito ci sono alcuni articoli della Magna Charta:
(1) In primo luogo abbiamo accordato a Dio e confermato con questa carta, per noi e i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa d'Inghilterra sia libera, abbia integri i suoi diritti e le sue libertà non lese; e vogliamo che ciò sia osservato; come appare evidente dal fatto che per nostra chiara e libera volontà, prima che nascesse la discordia tra noi ed i baroni, abbiamo, di nostra libera volontà, concesso e confermato con la nostra carta la libertà delle elezioni, considerata della più grande importanza per la Chiesa anglicana ed abbiamo inoltre ottenuto che ciò fosse confermato da Papa Innocenzo III; la qual cosa noi osserveremo e vogliamo che i nostri eredi osservino in buona fede e per sempre.
Abbiamo concesso a tutti gli uomini liberi del regno, per noi e i nostri eredi tutte le libertà sottoscritte, che essi e i loro eredi ricevano e conservino da noi e dai nostri eredi.
(2) Venendo a morte alcuno dei nostri conti o baroni o altri vassalli con obbligo nei nostri confronti di servizio di militare e alla sua morte l'erede sia maggiorenne e debba pagare il "relevio", potrà avere la sua eredità solo su pagamento del "relevio". Vale a dire che l'erede o gli eredi di un conte o di un barone pagheranno cento sterline per l'intera baronìa; l'erede o gli eredi di un cavaliere al massimo cento scellini per l'intero feudo; e chi deve di meno pagherà di meno, secondo l'antico uso dei feudi.
(5) Per tutta la durata della tutela l'amministratore manterrà gli edifici, i parchi, i vivai, gli stagni, i mulini e ogni altra pertinenza, con i proventi derivanti dalla terra stessa; e renderà agli eredi, quando avranno raggiunto la maggiore età, l'intera proprietà fornita di aratri e carri, come la stagione agricola richiede e il prodotto della terra permette di sostenere.
(6) Gli eredi non siano dati in matrimonio a persone di ceto inferiore; prima che contraggano il matrimonio, esso deve essere reso noto ai loro parenti prossimi.
(9) Né noi né i nostri balivi ci impadroniremo di alcuna terra o di rendite di chiunque per debiti, finché i beni mobili del debitore saranno sufficienti a pagare il suo debito, né coloro che hanno garantito il pagamento subiscano danno, finché lo stesso non sarà in grado di pagarlo; e se il debitore non potrà pagare per mancanza di mezzi, i garanti risponderanno del debito e se questi lo vorranno, potranno soddisfarlo con le terre e il reddito del debitore fino a quando il debito non sarà stato assolto, a meno che il debitore non dimostri di aver già pagato i suoi garanti.
(10) Se qualcuno ha preso a prestito una somma da Ebrei, sia grande o piccola, e muore prima di aver pagato il debito, questo non produrrà interesse fino a quando l'erede si troverà nella minore età, di chiunque egli sia vassallo; e se quel credito cade in nostre mani, noi non chiederemo null'altro, se non la somma specificata nel documento.
(12) Nessun pagamento di "scutagio" o "auxilium" sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della nostra persona e per la nomina a cavaliere del nostro figlio primogenito e una sola volta per il matrimonio della nostra figlia maggiore, per tali fini sarà imposto solo un ragionevole "auxilium"; lo stesso vale per gli "auxilii" della città di Londra.
(16) Nessuno sarà costretto a fornire una prestazione gravosa per il possesso di un feudo di cavaliere o di qualsiasi altro libero obbligo.
(17) I processi comuni non seguiranno la nostra corte, ma si terranno in un luogo fisso.
(20) Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predette ammende sarà inflitta se non con il giuramento di uomini probi del vicinato.
(21) Conti e baroni non siano multati, se non dai loro pari, e se non secondo la gravità del reato commesso.
(22) Nessun religioso sia multato per il suo beneficio laico se non secondo i modi predetti, e non secondo la consistenza del suo beneficio ecclesiastico.
(24) Nessuno sceriffo, conestabile, "coroner" od altro ufficiale reale può tenere assemblee che spettino alla Corona.
(27) Se un uomo libero morrà senza aver fatto testamento, i suoi beni mobili saranno distribuiti ai parenti ed amici sotto il controllo della chiesa, salvi i debiti dovuti dal defunto a chiunque.
(29) Nessun conestabile potrà costringere un cavaliere a pagare del denaro in cambio della guardia al castello, se quello vorrà assumersi personalmente la custodia o affidarlo a un uomo probo, qualora non possa farlo per un valido motivo; e se noi lo arruoliamo o lo mandiamo a prestare servizio d'armi, sarà affrancato dalla custodia per tutto il periodo di durata del servizio presso di noi.
(30) Nessuno sceriffo, ufficiale reale o chiunque altro potrà prendere cavalli o carri ad alcun uomo libero, per lavori di trasporto, se non con il consenso dello stesso uomo libero.
(32) Noi non occuperemo le terre di coloro che sono dichiarati colpevoli di fellonia per un periodo più lungo di un anno e un giorno, dopo di che esse saranno restituite ai proprietari del feudo.
(33) Tutte le reti di sbarramento per catturare i pesci, che si trovino nel Tamigi, nel Medway e in qualsiasi altra parte dell'Inghilterra, fuorché lungo le coste marine, saranno rimosse.
(34) Il mandato detto "praecipe" non sarà emesso in futuro per alcuno, in rapporto ad alcuna proprietà, affinché un uomo libero non possa essere privato della proprietà prima del giudizio.
(35) Che vi sia una sola misura di vino, birra e frumento in tutto il regno; e cioè il "quarterio" londinese, e un'unica altezza, per panni di diversa (bianca e rossa) tintura, cioè di un braccio da un bordo all'altro; lo stesso sia per i pesi e altre misure.
(36) Nulla sarà d'ora in poi pagato od accettato per un mandato di inchiesta per omicidio o ferimento; esso sarà concesso gratuitamente e non sarà negato.
(37) Se un uomo possiede una terra per concessione della corona come "feodifirma", "sokagio" o "burgagio", e possiede pure una terra per concessione di un altro signore contro il servizio di cavaliere, noi non avremo, in virtù di tali "feodifirma", "sokagio" o "burgagio", la tutela del suo erede né della terra che appartiene al feudo dell'altra persona, a meno che il "feodifirma" non comporti un servizio di cavaliere.
Noi non avremo la tutela dell'erede o della terra di alcuno che egli possiede per conto di un altro in base ai "piccoli benefici" che egli tiene per conto della corona, per servizio di pugnali, frecce o simili.
(39) Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno.
(40) A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.
(41) Tutti i mercanti siano salvi e sicuri di uscire dall'Inghilterra e di entrare in Inghilterra, soggiornare e viaggiare in Inghilterra sia per terra che per acqua per comprare o vendere, liberi da ingiusta tassa secondo le antiche e buone consuetudini; eccetto in tempo di guerra e se appartengano ad un paese nostro nemico; e se tali mercanti si trovassero nel nostro territorio al principio della guerra, saranno trattenuti, senza alcun danno alle loro persone ed alle loro cose, fino a quando noi o il nostro primo giudice non saremo informati in quale modo vengano trattati i nostri mercanti che si trovino nel paese in guerra con noi; e se i nostri lì sono salvi, altrettanto siano salvi gli altri nelle nostre terre.
(42) D'ora in poi sarà lecito a chiunque uscire ed entrare nel nostro regno, salvo e sicuro, per terra o per acqua, salva la fedeltà a noi dovuta se non per un breve periodo in tempo di guerra, per il comune vantaggio del reame; eccetto quelli che sono stati imprigionati o messi fuori legge secondo le leggi del regno, e le persone appartenenti ad un paese in guerra con noi, e i mercanti, si farà come è stato sopra detto.
(44) Gli uomini, che vivono al di fuori della foresta, d'ora in poi non dovranno in futuro venire davanti ai giudici della foresta in seguito ad una citazione comune, a meno che non siano implicati in un'azione legale o non siano garanti per qualcuno che sia stato arrestato per reati contro la foresta.
(45) Noi nomineremo giudici, conestabili, sceriffi od ufficiali se non coloro che conoscano la legge del regno e vogliano ben osservarla.
(46) I baroni che hanno fondato abbazie e possono provarlo con documenti del regno d'Inghilterra o per antico possesso, potranno amministrare le dette abbazie in vacanza dell'abate, com'è loro diritto.
(47) Tutti i territori che sono stati dichiarati foreste durante il nostro regno, perderanno immediatamente tale stato. Lo stesso sarà per le sponde dei fiumi poste sotto riserva durante il nostro regno.
(49) Noi restituiremo immediatamente tutti gli ostaggi e le carte consegnatici dai sudditi inglesi a garanzia della pace e della fedeltà.
(51) Non appena la pace sarà restaurata allontaneremo dal nostro regno tutti i cavalieri stranieri, balestrieri, sergenti, mercenari che sono arrivati con cavalli e armi con grave danno per il regno.
(52) Se qualcuno è stato da noi spossessato o privato senza un legale processo dei suoi pari, di terre, castelli, delle libertà o dei diritti, immediatamente glieli restituiremo; e se sorgono casi controversi, essi saranno decisi dal giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento sotto relativamente alla sicurezza della pace.
Poi per tutte quelle cose di cui qualcuno è stato spossessato senza un processo legale dei suoi pari, da parte di nostro padre re Enrico o di nostro fratello re Riccardo, e si trovi in nostro possesso o nelle mani di altri sotto la nostra garanzia, noi dovremo avere un termine comunemente concesso a chi è segnato della croce; eccetto quei casi in cui sia iniziato un processo o aperta un'inchiesta per nostro ordine, prima della sospensione per la nostra croce; al nostro ritorno dal pellegrinaggio* o in caso di rinuncia al pellegrinaggio, immediatamente sarà resa piena giustizia.
(53) Avremo ugualmente una proroga (e lo stesso sarà nel rendere giustizia) per l'eliminazione del vincolo sulle foreste (o per la sua conservazione), qualora queste siano state afforestate (dichiarate foreste, cioè sottoposte a vincolo regio ndr) da nostro padre Enrico o da nostro fratello Riccardo, e per la custodia delle terre che si trovano nel feudo di un altro, la cui custodia abbiamo avuto fino ad ora a causa di un feudo tenuto per nostro conto da un terzo, in virtù del servizio di cavaliere; lo stesso sarà infine per le abbazie fondate nel feudo di altra persona da noi, qualora questa avanzi delle pretese su di esse; e al nostro ritorno, o nel caso di rinuncia al pellegrinaggio, noi concederemo piena giustizia a tutte le lagnanze riguardanti queste cose.
(54) Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa di una donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna.
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Domande & Risposte
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Quante copie ci sono della Magna Charta?
4 copie. Due sono custodite nella British Library, una nella cattedrale di Lincoln e l’altra nella cattedrale di Salisbury.
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Perché è importante la Magna Charta?
Perché è il primo documento scritto che limita i diritti di un sovrano e che tutela le libertà fondamentali e i diritti dei sudditi.
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In che cosa consiste la Magna Charta?
La Magna Charta è un documento concesso ai baroni inglesi il 15 giugno 1215 dal re Giovanni d’Inghilterra che limita il potere assoluto del sovrano concedendo dei diritti ai nobili, al clero e ai cittadini.