La libertà di espressione e di pensiero

La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto riconosciuto negli ordinamenti democratici. Ad essa sono anche dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 mentre nella nostra Costituzione se ne occupa l'articolo 21. Ecco l'nterpretazione giuridica della norma sulla libertà di espressione e di pensiero

La libertà di espressione e di pensiero

Art. 1, comma 4
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età o condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale o culturale.

Art. 4, comma 4
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità.

I principi qui affermati sono senz'altro un grande passo in avanti rispetto al Regio Decreto.
Più difficile la loro traduzione nella pratica scolastica.

Margini di intervento possono esistere:
nei rapporti con i docenti, nessun insegnante sarà autorizzato a penalizzare studenti per le loro opinioni personali in merito ad argomenti trattati durante interrogazioni;
nessuno potrà più punire con sanzioni disciplinari studenti che protestano (ovviamente nei modi dovuti) per atti di insegnanti e presidi.

Problemi può presentare l'espressione "e non lesiva dell'altrui personalità", concetto giuridicamente vacuo ed evanescente.
In teoria ogni comportamento, infatti, può essere considerato lesivo della personalità altrui.

Va imposta in sede di contenzioso un'interpretazione restrittiva che consideri lesivi dell'altrui personalità "azioni o comportamenti che mettano in discussione o coinvolgano in modo e per fini inopportuni la vita privata degli individui, la loro coscienza individuale e le loro idee" [QUARANTA]

Un consiglio in più