Iva: definizione e caratteristiche

Iva: definizione, caratteristiche e campi di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto in Italia

Iva: definizione e caratteristiche
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Partita IVA

Partita Iva: definizione e caratteristiche
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L’imposta sul valore aggiunto è la principale delle imposte indirette (imposte che colpiscono le manifestazioni mediate della capacità   contributiva, cioè non la ricchezza in sé-reddito e patrimonio-, ma i comportamenti, quali scambi e consumi, che fanno presumere una certa ricchezza del contribuente).

Definizione

La partita IVA colpisce appunto il valore aggiunto di un bene o di un servizio è dato dalla differenza tra il prezzo di vendita al consumatore finale e il costo dei fattori impiegati nella sua produzione. si forma gradualmente attraverso gli incrementi di valore che via via si verificano nei vari passaggi che i beni subiscono nell’ambito del circuito distributivo che collega il produttore al consumatore.

Partita IVA: caratteristiche

L’Iva ha 4 caratteristiche:

  • È un’imposta proporzionale, con aliquote differenziate (nonché l’aliquota del 4,10 e 20%) a seconda dei beni e dei servizi che sono oggetto di scambio;
  • È un’imposta a riscossione frazionata, in quanto viene corrisposta gradualmente nei vari stadi del percorso distributivo;
  • È un’imposta neutra, perché – a parità di prezzo finale- incide sul consumatore in misura indipendente dal numero dei passaggi che i beni compiono per arrivare fino a lui.
  • È un’imposta trasparente, perché in ogni fase del processo distributivo è possibile distinguere l’imposta del valore del bene o del servizio scambiato.

L'applicazione dell'IVA

Devono esistere 3 presupposti per far sì che un’operazione rientri nel campo dell’applicazione Iva:

  • Il presupposto oggettivo: è costituito dalle operazioni cui si applica l’imposta;
  • Il presupposto soggettivo: le operazioni devono essere compiute nell’esercizio di imprese o di arti e professioni. I privati –quindi- non sono soggetti passivi Iva in quanto nei loro confronti manca il presupposto soggettivo. Le cessioni e le prestazioni da loro effettuate, dunque, sono estranee al campo di applicazione dell’imposta, fatte salve le importazioni, che sono comunque soggette a Iva;
  • Il presupposto territoriale: le cessioni e le prestazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato, cioè negli spazi soggetti alla sua sovranità.

Ai fini Iva, le operazioni compiute dai soggetti passivi possono essere distinte in:

Imponibili:

Sono soggetti ad Iva; e sono Soggetti agli obblighi di: fatturazione e registrazione concorrono a formare il volume d’affari e consentono la detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti.

Non imponibili:

Non sono soggette a Iva, Sono soggetti agli obblighi di: fatturazione e registrazione, concorrono a formare il volume d’affari e consentono la detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti.

Esenti:

Non sono soggette a Iva Sono soggetti agli obblighi di: fatturazione e registrazione. Concorrono a formare il volume d’affari e NON consentono la detrazione per l’Iva pagata sugli acquisti(si applica il meccanismo del pro-rata).

Il volume d’affari è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione con riferimento a un dato anno solare, tenendo conto delle variazioni rettificative in aumento o in diminuzione ed escludendo le cessioni di beni ammortizzabili.

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