LAVORO INTERINALE, COME FUNZIONA
Il lavoro interinale è una delle forme di lavoro più note dei nostri giorni. Fino al 1997 non è stato contemplato nel nostro ordinamento, ma diffuso invece nel resto dell'Unione europea. I tedeschi lo chiamavano «leasing di manodopera», mentre francesi e spagnoli lo definivano «lavoro in affitto». Veniva infatti prevista la possibilità per le imprese di «affittare» dipendenti a tempo determinato, reclutandoli da agenzie specializzate iscritte ad un albo. Si definiva interinale perché ad interim, cioè temporaneo, provvisorio. Dal 2003 in Italia è stato sostituito dal contratto di somministrazione, disciplinato dal d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, sulla base della legge 14 febbraio 2003 n. 30 (legge Biagi).
Era possibile fare lavoro interinale in tutti i casi previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro:
- per sostituzioni temporanee di qualifiche non presenti in Azienda, come nel caso di un nuovo lavoro o di una commessa eccezionale;
- per sostituzione di lavoratore assente
Tuttavia, era vietato ricorrervi nel caso di qualifiche di basso contenuto professionale. Era vietato per:
- lavori che richiedono sorveglianza medica speciale,
- sostituzione di personale in sciopero,
- sostituzione di personale in unità produttive interessate da licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi,
- sostituzione di personale in aziende che abbiano fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni,
- nel caso in cui un' azienda non abbia provveduto alla valutazione del rischio (D.L. 626/94).
Erano anche vietati alcuni lavori pericolosi e nocivi: recupero, demolizione, costruzione, manipolazione di materie esplodenti e lavori che possono esporre ad agenti cancerogeni quali aminato, cloruro di vinile monomero, 2-naftilamina, radiazioni ionizzanti.
IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Il contratto di somministrazione che ha sostituito quello interinale presuppone il rapporto tra 3 soggetti:
- Un'azienda fornitrice registrata in un apposito albo (che fornisce il contratto di somministrazione);
- Il lavoratore o lavoratrice;
- Un'azienda utilizzatrice (quella presso cui si andrà direttamente a lavorare, insomma).
Per legge sono due i contratti che vengono stipulati, quindi:
- Il contratto di somministrazione fra l'agenzia e l'azienda;
- Il contratto di lavoro vero e proprio fra l'agenzia e il lavoratore.
Cosa comporta tutto questo? Che se verrai assunto da un'agenzia per il lavoro, sarà da lei che dipenderai, anche se fisicamente lavorerai presso un'altra azienda. Va da sé che sarà l'agenzia che erogherà il tuo stipendio, e che in caso di tue mancanze potrà decidere di richiamarti all'ordine, sanzionarti o persino licenziarti nei casi più gravi.
Questo non significa però che non avrai diritti: al contrario, anche se non dipenderai direttamente dall'azienda presso cui lavorerai, avrai diritto allo stesso trattamento di un qualsiasi altro dipendente, sia in termini di stipendio che di mansioni.
LAVORO INTERINALE, AGENZIE
Se un tempo il concetto di lavoro interinale era strettamente associato a quello di precariato, oggi non è più così. Le agenzie che offrono contratti di somministrazione, infatti, possono mettere a disposizione anche contratti a tempo indeterminato, occupandosi anche dell'erogazione dell'indennità nei periodi in cui il lavoratore a tempo indeterminato non svolge attività presso alcuna azienda.