L'imprenditore commerciale e l'imprenditore agricolo
Le caratteristiche che deve avere un imprenditore, l'imprenditore commerciale e l'imprenditore agricolo e quali sono le differenze.
Argomenti trattati: L’imprenditore in genere e le specie dell’imprenditore agricolo e dell’imprenditore commerciale - L’imprenditore commerciale - L’esercizio Diretto e L’esercizio indiretto di Attivita’ Commerciale: La Societa’ Holding e L’impresa Di Gruppo -Le attivita’ essenzialmente agricole e agricole per connession - Gli enti pubblici che esercitano attivita’ commerciali: l’ente pubblico come imprenditore e come imprenditore commerciale
L’IMPRENDITORE IN GENERE E LE SPECIE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO E DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
La coltivazione del fondo non era considerata attività d’impresa. Lo sfruttamento delle risorse della terra era concepito come attività di mero godimento, come un modo di esercitare il diritto di proprietà o altro diritto, reale o obbligatorio, che avesse ad oggetto la terra. Oggi l’agricoltura è considerata attività d’impresa.
Art. 2135: l’imprenditore agricolo esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. Si è delimitata una specifica categoria degli imprenditori commerciali contrapposta alla categoria degli imprenditori agricoli e sottoposta a oneri come la tenuta delle scritture contabili e la soggezione a fallimento.
Lo statuto generale dell’imprenditore comprende ogni norma che il CC ricolleghi all’esercizio di un’impresa e le norme che regolano l’azienda e quelle che reprimono la concorrenza sleale.
L’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale hanno una propria disciplina normativa ulteriore rispetto alla disciplina dell’imprenditore in generale. La disciplina di specie dell’imprenditore agricolo ha poche e scarne norme. La disciplina dell’imprenditore commerciale è più vasta, implica l’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili, la soggezione e al fallimento…
L’art. 2135 precisa quali attività sono da considerare agricole.
L’art. 2195 elenca cinque categorie di attività commerciali (attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti.
L’impresa civile è una terza specie: impresa diversa dall’impresa agricola e dall’impresa commerciale, determinabile in base a criteri meramente negativi.
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE:
A) L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ INDUSTRIALI
L’attività industriale è diretta alla produzione di beni o di servizi. L’attività industriale è ricompressa tra le attività commerciali. L’industriale utilizza beni preesistenti (le materie prime), che acquista sul mercato e trasforma in nuovi beni che destina alla vendita.
Processi tecnici che determinano la modificazione o la trasformazione fisica o chimica, delle risorse naturali o di beni già prodotti da precedenti processi industriali.
L’attività di trasporto (servizio che consiste nel trasferire persone o cose da un luogo a un altro) e l’attività assicurativa (servizio che consiste nel rilevare l’assicurato dal rischio cui è esposta la vita o il patrimonio) sono attività di produzione di servizi ma non attività industriali.
Le attività di produzione di servizi che non sono definibili come attività industriali e né siamo espressamente contemplate dai numeri 3, 4 e 5 non possono essere considerate attività commerciali à imprese civili.
L’attività industriale identifica solo le attività produttive di beni o servizi che richiedono un procedimento di trasformazione della materia.
B) L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ INTERMEDIARIE NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI
Acquisto dei beni e successiva rivendita senza alcuna trasformazione della loro intrinseca sostanza.
Lo scambio è l’alienazione del bene contro il corrispettivo di un prezzo; l’intermediazione nella circolazione implica anche che l’alienazione sia preceduta dall’acquisto del bene.
L’attività bancaria è la raccolta del risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito.
Si presenta come un’attività di intermediazione nella circolazione dei denaro e perciò si sarebbe potuta collocare nel n. 2 anziché nel n. 4 dell’art. 2195.
Attività di finanziamento: un soggetto o una società presta denaro a chi glielo richieda ma utilizza per effettuare prestiti il proprio patrimonio, non si interpone nella circolazione del denaro. È attività commerciale solo se vi è una contemporanea attività di raccolta del risparmio.
C) L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ AUSILIARIE
Sono ausiliarie le attività di mediazione, degli agenti di commercio, delle agenzie di pubblicità, delle agenzie di viaggi e tutte le attività esercitate da un imprenditore a vantaggio di altri imprenditori.
Il n. 5 prende in considerazione solo le attività ausiliarie delle precedenti ma sono imprenditori commerciali anche gli ausiliari dell’imprenditore agricolo.
L’ESERCIZIO DIRETTO E L’ESERCIZIO INDIRETTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE: LA SOCIETA’ HOLDING E L’IMPRESA DI GRUPPO
Una stessa impresa può articolarsi in diverse società. La holding gestisce le proprie partecipazioni di controllo in altre società che a loro volta hanno per oggetto attività di produzione o di scambio. La holding compone un unitario gruppo di società insieme alle società da essa controllate. Alla holding spetta la suprema direzione del gruppo, le società controllate traducono le direttive della holding in specifiche attività. L’una e le altre sono soggetti di diritto tra loro distinti (giuridicamente separati).
L’attività della holding consiste nel dirigere in forma organizzata una serie di società delle quali si ha il controllo azionario. L’interesse della società a favorire l’azionariato dei dipendenti è valutato come sussistente non solo quando si tratta di propri dipendenti, ma anche quando si tratta dei dipendenti di società controllante o di società controllata.
Il carattere imprenditoriale della holding non deriva dal fatto che essa svolge un’attività di partecipazione e di coordinamento tecnico finanziario ma deriva dalla specifica attività di produzione o di scambio che forma oggetto delle società operanti.
LE ATTIVITA’ ESSENZIALMENTE AGRICOLE E AGRICOLE PER CONNESSIONE
Art. 2135: l’imprenditore agricolo è tale solo se esercita coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Le prime tre sono essenzialmente agricole: attività dirette alla produzione di beni.
Le attività connesse sono attività agricole solo se esercitate al tempo stesso da chi eserciti una delle attività essenzialmente agricole.
La coltivazione del fondo include fra i fattori della produzione la terra riproducendo con apposite tecniche un ciclo biologico di carattere vegetale o animale.
La silvicoltura è la coltivazione del bosco: attività agricola diretta a produrre legname (il bosco però deve anche essere coltivato).
Le colture artificiali sono prodotti corrispondenti a quelli tradizionalmente ricavati dal fondo che vengono ottenuti al riparo delle incontrollabili vicende dell’ambiente esterno o con accelerazione del naturale ciclo riproduttivo. Il fattore produttivo caratteristico dell’attività agricolo non è tanto la terra in sé quanto piuttosto la natura.
L’allevamento di animali comprende anche la bachicoltura, la apicoltura, gli allevamenti di animali da cortile, oltre che i bovini, gli equini, i suini, gli ovini e i caprini. La cura e lo sviluppo di un ciclo biologico animale può utilizzare anche le acque dolci, salmastre o marine.
Possono essere connesse all’agricoltura le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti agricoli. L’attività deve essere esercitata dal medesimo imprenditore che esercita una delle attività essenzialmente agricole.
Ad esempio: il produttore agricolo organizza la vendita al pubblico dei propri prodotti, istituendo negozi di vendita.
Fra le attività connesse vi è l’agriturismo che è una vera e propria attività alberghiera o di ristorazione: esso da luogo ad impresa agricolo se esercitato in connessione con un’attività essenzialmente agricola.
GLI ENTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ATTIVITA’ COMMERCIALI: L’ENTE PUBBLICO COME IMPRENDITORE E COME IMPRENDITORE COMMERCIALE
L’art. 2221 dopo aver sancito la soggezione al fallimento e alle altre procedure concorsuali degli imprenditori che esercitano un’attività commerciale esclude l’applicazione della norma agli enti pubblici. Un imprenditore può essere considerato commerciale sono diverse per l’imprenditore individuale e per l’imprenditore collettivo
Nel caso degli enti pubblici l’esercizio dell’attività commerciale deve essere oggetto esclusivo e principale dell’ente. Sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese solo gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale.
L’oggetto accessorio è l’oggetto secondario di attività commerciale.
È il caso dello Stato e degli altri enti territoriali. Non deve iscriversi nel registro delle imprese.
Quanto alla soggezione in caso di insolvenza al fallimento e alle altre procedure concorsuali l’esenzione riguarda tutti gli enti pubblici anche quelli che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale.