Il Governo italiano: riassunto

Riassunto di diritto sul governo italiano: struttura, funzioni principali e composizione di questo organo del sistema politico italiano

Il Governo italiano: riassunto
getty-images

Il Governo italiano: riassunto

Il Governo italiano: riassunto
Fonte: getty-images

Caratteri generali del Governo. Il Governo è un organo dello Stato composto da: Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei ministri. È costituzionale, perché fa parte integrante dell’organizzazione dello Stato; è complesso, perché è formato da più organi; è di parte, perché è l’espressione delle forze politiche che compongono la maggioranza in Parlamento. L’attività del Governo si articola in due momenti:

  • scelte politiche,
  • pratica di attuazione, o esecuzione.

Esso infatti concorre con il Parlamento a definire l’indirizzo politico del Paese, individuando le scelte da compiere e il modo per realizzarle. Inoltre esercita la funzione esecutiva, eseguendo queste scelte.

I poteri del Governo devono essere esercitati nei limiti imposti dalla legge e sotto il controllo del Parlamento. Più semplicemente, possiamo dire che esso:

  • si trova gerarchicamente a capo della Pubblica Amministrazione,
  • ha il comando della polizia e dell’esercito,
  • amministra le finanze dello Stato,
  • nomina i più alti funzionari pubblici,
  • nomina e revoca i dirigenti degli enti pubblici istituzionali,
  • può emanare Regolamenti, presentare Disegni legge al Parlamento e, nei casi previsti dalla legge, anche i decreti aventi forza di legge.

Anche il Governo è soggetto al principio di legalità: esso può agire soltanto se le leggi approvate dal Parlamento gli consentono di operare, quindi ci deve essere sempre un’autorizzazione da parte del Parlamento.

I rapporti del Governo con il Parlamento e con il Capo dello Stato

Ciascuno dei massimi organi costituzionali, oltre a svolgere funzioni proprie, hanno il compito di verificare che gli altri agiscano nel rispetto della legalità e del principio democratico. L’attività del Governo, è sottoposta al controllo:

  • del Parlamento,
  • del Presidente della Repubblica.

Spetta al Parlamento decidere se un determinato Governo può iniziare a governare, se può continuare a governare o se deve cessare le sue funzioni lasciando il posto ad un’altra formazione:

  • il Governo deve ottenere la fiducia, cioè l’approvazione della maggioranza parlamentare e rimane in carica, finché c’è questa maggioranza;
  • qualunque scelta politica del Governo deve essere preceduta dalla presentazione di specifici disegni di legge che il Parlamento modifica, approva o respinge;
  • i decreti legge perdono efficacia se non li convertono entro 60 giorni;
  • il Parlamento controlla il Governo quando si deve approvare il bilancio preventivo dello Stato.

Il bilancio preventivo è un documento che viene presentato alle Camere in forma di disegno di legge, dove vengono indicate le spese che il Governo intende effettuare e i mezzi a cui intende ricorrere per farvi fronte.

I Parlamentari e gli esponenti delle opposizioni, possono sollecitare il Governo con: interrogazioni, interpellanze e mozioni. L’interrogazione è una domanda per iscritto rivolta da un parlamentare a un ministro o al Governo. Chiede se si è a conoscenza di determinate notizie, se le ritengono fondate e che misure adottano in proposito. L’interpellanza, è una domanda rivolta a un ministro o all’intero Governo, per conoscere quali motivi ne abbiano ispirato la condotta e quale posizione intendono assumere in seguito.

La mozione è la richiesta, rivolta alle Camere, di discutere e votare su una determinata questione. Per esempio, la mozione di sfiducia costringe il Governo a dimettersi.

La formazione del Governo italiano

Per la formazione del Governo:

  • il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e su sua proposta i ministri;
  • il Governo, dopo esser stato eletto dal Presidente delle Repubblica, deve avere la fiducia delle Camere, se non la ottiene deve dimettersi;
  • il Presidente della Repubblica giura fedeltà alla Repubblica e accetta un incarico con riserva.

Il Presidente accetta con riserva perché, prima di accettare in via definitiva, cercherà di capire se un Governo da lui presieduto avrebbe la possibilità di ottenere la fiducia delle Camere. Da qui partiranno una serie di consultazioni informali. Se esse avranno esito negativo, egli rinuncerà all’incarico; se positivo, scioglierà la riserva e presenterà una lista dei ministri al Capo dello Stato.

La durata in carica del Governo

Quando si insediano le nuove Camere, in seguito alle elezioni politiche, si crea anche un nuovo Governo, che dovrebbe rimanere in carica fino allo scioglimento del Parlamento, a meno che la maggioranza parlamentare ritiri la fiducia al Governo, costringendolo alle dimissioni prima del tempo. Ciascuna Camera può revocare la fiducia tramite una mozione motivata e votata per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/10 dei componenti di Camera o Senato, e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione. Se verrà approvata, il Governo sarà costretto a dimettersi, altrimenti continuerà a governare. Si ritira la fiducia quando il Governo non riesce a soddisfare le richieste di tutti e che qualche leader minacci di uscire dalla maggioranza. Le crisi extraparlamentari si concludono senza un voto del Parlamento. Queste impediscono l’allargarsi di un dibattito davanti alle Camere.

La questione di fiducia

Può succedere che il Governo presenti un disegno di legge che rischia di non venire approvato dalla maggioranza (perché trova opposizione tra di loro), con lo scopo di mutare una legge o riguardare l’approvazione. In questi casi, il Governo può porre una questione di fiducia, cioè dichiarare che la mancata approvazione del disegno di legge verrà interpretata dal Presidente del Consiglio, come un voto di sfiducia nei suoi confronti, con la conseguente dimissione.

Leggi anche:

  • Presidenzialismo: cos'è e come funziona
    Pro e contro del Presidenzialismo: cos'è e come funziona la repubblica presidenziale, quali sono i vantaggi e quali i rischi, dove si applica già
  • Presidente del Senato
    Presidente del Senato: chi è, come viene eletto, quali sono i suoi compiti. Panoramica sulla figura della seconda carica dello Stato
  • Presidente della Camera: chi è e cosa fa
    Presidente della Camera dei Deputati: chi è e cosa fa. Poteri, funzioni, durata dell'incarico ed elezione della Terza carica dello Stato

La composizione del Governo italiano

Il Governo è composto dai ministri, dal Consiglio dei ministri e dal Presidente del Consiglio dei ministri. Essi operano in stretta connessione tra di loro:

  • ciascun ministro è posto a capo di un ministero (di una struttura che si occupa di amministrare un certo settore della vita pubblica, es. scuola);
  • se ciascuno amministrasse il proprio settore senza alcun raccordo con gli altri, la gestione dello Stato risulterebbe meno caotica;
  • è per questo che c’è la necessità che i ministri si riuniscano a consiglio per elaborare una strategia sotto la guida del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei Ministri

È un organo collegiale formato da tutti i ministri e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La sua funzione principale è di determinare la politica generale del Governo. Ad esso compete:

  • la delibera dei disegni di legge, prima di esser presentati in Parlamento;
  • l’emanazione dei decreti legge, legislativi e dei regolamenti governativi;
  • approvare le più importanti scelte della politica estera e comunitaria.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

È la vera guida del Governo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

  • dirige la politica generale del Governo, assumendone la responsabilità;
  • promuove e coordina l’attività dei ministri;
  • decide se e quando convocare il Consiglio dei ministri;
  • decide quali questioni porre all’ordine del giorno;
  • quali conclusioni trarre dalla discussione.

Egli per svolgere le sue funzioni si avvale della Presidenza del Consiglio (contenente circa 3000 dipendenti). Formalmente è il primo, il più autorevole, in un gruppo di suoi pari. Riceve dal Capo dello Stato l’incarico di formare il Governo e sceglie i ministri.

I Ministri

I ministri svolgono una duplice funzione:

  • politica, perché come membri del Consiglio partecipano alle scelte globali del Governo;
  • amministrativa, perché ciascuno è posto a capo di un certo settore della Pubblica Amministrazione.

Nel momento in cui un Governo entra in carica, ciascun ministro si insedia nel proprio ministero e dal suo gabinetto dirige il settore della vita pubblica. La maggioranza parlamentare può votare una mozione di sfiducia individuale e costringere il ministro a dimettersi, a causa di un comportamento non coerente alla linea politica per la quale il Governo ha ottenuto la fiducia. Ci sono anche ministri con portafoglio (cioè possiedono una dotazione finanziaria al quale il ministro attinge per le spese necessarie) e senza portafoglio (non dispongono di questa dotazione).

La responsabilità penale dei membri del Consiglio

Qualora i membri del Governo compiano atti penalmente sanzionabili, nell’esercizio delle loro funzioni, possono essere giudicati (dalla magistratura ordinaria), ma solo se la Camera di appartenenza concede l’autorizzazione a procedere. I ministri o il Presidente del Consiglio non possono essere processati senza autorizzazione della Camera di appartenenza per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.

Il potere normativo del Governo

Il Governo può soltanto presentare alle Camere disegni di legge che potranno essere approvati integralmente, corretti o respinti. Può emanare atti normativi solo nelle materie che la Costituzione assegna alla competenza statale. Il Governo può emanare altri atti normativi:

  • decreti legge;
  • decreti legislativi;
  • regolamenti.

Decerti legge

I decreti leggi sono provvedimenti provvisori, aventi forza di legge, che il Governo può emanare solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Vengono emanati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica ed entrano in vigore subito dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La loro provvisorietà consiste nel fatto che hanno una durata massima di 60 giorni. Se entro questo termine il Parlamento non li converte in legge, decadono. La conversione viene operata dal Parlamento approvando un disegno di legge presentata dal Governo che, solitamente, contiene un solo articolo con il quale si dichiara il decreto convertito in legge. La forza di legge consiste nel fatto che essi hanno lo stesso grado delle leggi ordinarie e quindi possono anche modificarne il contenuto o abrogarle.

La situazione di necessità e di urgenza è posta dalla Costituzione per la legittimità dell’emanazione dei decreti legge. I decreti legge non possono essere adottati per:

  • conferire deleghe legislative;
  • regolare materie di natura costituzionale, elettorale e di bilancio;
  • autorizzare la ratifica di trattati internazionali.

Decreti legislativi

I decreti legislativi sono atti normativi aventi forza di legge, che vengono emanati dal Governo sulla base di una delega ricevuta dal Parlamenti. Vengono chiamati anche decreti delegati. La delega deve contenere:

  • l’oggetto del decreto,
  • i principi e i criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nel predisporlo,
  • il tempo entro il quale dovrà essere emanato.

Si ricorre alla delega, quando la legge da approvare contiene disposizioni più tecniche che politiche, es: codici, testi unici, direttive comunitarie. La delega non può mai essere generica, stabilisce che il Parlamento deve indicare le linee fondamentali a cui il Governo dovrà attenersi, e il tempo entro il quale il decreto dovrà essere emesso. La conversione in legge non è richiesta per i decreti legislativi poiché per essi il Governo ha già ricevuto via libera dal Parlamento con una legge ordinaria. I decreti vengono:

  • deliberati dal Consiglio dei ministri;
  • emanati nella forma di decreto dal Presidente della Repubblica;
  • entrano in vigore dopo la vacatio legis.

Regolamenti governativi e ministeriali

Sono atti normativi e possono essere emanati:

  • dallo Stato;
  • dalle Regioni;
  • dai Comuni, Province e le Città metropolitane.

Possono essere norme giuridiche generali, astratte e obbligatorie per tutti. Sono fonti secondarie, quindi hanno efficacia inferiore alla legge. Essi si manifestano come:

  • decreti Presidente della Repubblica (DPR);
  • decreti Ministeriali (DM);
  • circolari Ministeriali.

I DPR sono emanati con decreto dal Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono norme giuridiche di attuazione della legge. Il Governo emana 1 o più regolamenti su come deve essere applicata la legge (es. esame maturità). Possono essere:

  • attuativi, per chiarire come va applicata la legge,
  • indipendenti, disciplinano le materie (non tutte), quelle non regolate dalla legge, e per le quali non esiste riserva di legge.

I DM, emanati dal Ministro, regolano materie di stretta e esclusiva competenza ministeriale.

Troviamo le circolari ministeriali che hanno valenza interna al ministero e relativa agli interessati del ministero; o efficacia esterna.

Un aiuto extra per il tuo studio

Approfondisci l'argomento con questi riassunti di diritto pubblico e costituzionale:

E impara a studiare più in fretta grazie a queste tecniche di memoria e lettura veloce:

Contenuto sponsorizzato: Studenti.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Studenti.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati

Un consiglio in più