I diritti di libertà nella Costituzione Italiana

Quali sono i diritti di libertà nella Costituzione Italiana? Ecco la spiegazione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 sui diritti di libertà

I diritti di libertà nella Costituzione Italiana
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Introduzione

I diritti di libertà nella Costituzione italiana
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Quello di “libertà” è senza dubbio uno dei concetti più controversi e condizionato da tutta una serie di fattori tra i quali, in primo luogo, il regime politico dello Stato che tale libertà deve riconoscere e garantire.

Nel diritto pubblico il concetto di libertà assume un significato diverso rispetto a quello che emerge nel diritto privato.

Mentre in quest’ultimo settore lo Stato assume un atteggiamento neutrale rispetto ai rapporti che intercorrono tra i privati cittadini, limitandosi a porre i necessari limiti alle scelte individuali e ad apprestare gli strumenti per la risoluzione di eventuali conflitti, nel campo del diritto pubblico il concetto di libertà rinvia proprio alla relazione tra i cittadini e lo Stato e assume i connotati di pretese che i cittadini possono vantare nei confronti dell’autorità statale.

Si tratta di veri e propri diritti che hanno ad oggetto comportamenti omissivi da parte dello Stato, il quale deve astenersi dall'interferire nella sfera di azione privata dei cittadini.

Il fatto che i diritti di libertà siano stati consacrati nella Costituzione impedisce che il potere politico possa, attraverso le leggi ordinarie, modificare o comprimere quei diritti in maniera arbitraria.

La Costituzione, infatti, stabilisce a quali condizioni e da parte di quali autorità, essi possano essere sottoposti ad eventuali limitazioni, garantendo che eventuali restrizioni possano avvenire al solo fine di assicurare il rispetto della pacifica coesistenza dei consociati e attraverso il filtro dell’autorità giudiziaria, organo terzo e indipendente.

Libertà personale: art. 13

L’art. 13 rappresenta il primo e il più importante dei diritti pubblici di libertà dei quali le successive norme costituiscono ulteriori specificazioni.

Esso sancisce l’inviolabilità della libertà personale, da intendere nelle due accezioni di “libertà fisica”, da qualunque tipo di costrizione che possa ostacolare movimenti e azioni nonché di “libertà morale” da qualunque tipo di coazione che possa minare l’autodeterminazione dei singoli o l’integrità della loro coscienza.

Gli eventuali limiti alla libertà personale sono assistiti da un duplice ordine di garanzie. La garanzia, in primo luogo, che i casi e le modalità di tali restrizioni siano previamente stabiliti dalla legge (e quindi con un atto generale e astratto) e, in secondo luogo, che esse siano autorizzate dall’autorità giudiziaria con atto motivato.

L’art. 13 stabilisce inoltre ulteriori garanzie a tutela di coloro i quali subiscano restrizioni della libertà personale sancendo, tra gli altri, i principi secondo cui non si può esercitare nei loro confronti alcuna forma di violenza fisica e morale e quello secondo cui le pene non possono mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Libertà di domicilio: art. 14

Il diritto in esame rappresenta una proiezione "territoriale" della tutela della libertà del singolo, al quale viene garantita la possibilità di evitare interferenze o invasioni in casa propria o nel proprio luogo di lavoro o in qualunque altro luogo in cui egli si trovi a dimorare, anche solo temporaneamente (camera d'albergo, camper, ecc.

).

La Costituzione appresta per la tutela della libertà di domicilio le medesime garanzie già esaminate con riferimento al precedente articolo.

L'art. 14 aggiunge tuttavia che, per motivi di "sanità e incolumità pubblica" o a "fini economici e fiscali", gli accertamenti o ispezioni siano regolati da leggi speciali, prevedendo così la possibilità che, per i fini suindicati, il legislatore appresti una disciplina derogatoria rispetto alle regole comuni consentendo accertamenti o ispezioni anche senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Libertà e segretezza della corrispondenza: art. 15

Ulteriore proiezione della libertà personale è quella di cui all'art. 15 che tutela l'inviolabile diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza, in qualunque modo essa si realizzi (per iscritto, telefonica, telematica), garantendo quindi che le comunicazioni avvengano al riparo da qualunque forma di interferenza esterna.

Le eventuali restrizioni a questo diritto sono ancora una volta assistite dalla garanzia che esse possano avvenire solo nei casi e modi previsti dalla legge e con l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Libertà di circolazione e soggiorno: art. 16

L'art. 16 tutela il diritto dei cittadini di circolare e soggiornare liberamente in qualunque parte del territorio nazionale.

A differenza delle precedenti norme, l'art. 16 fa specifico riferimento ai cittadini e non è pertanto riferibile a chiunque si trovi sul territorio dello Stato. Tale norma va tuttavia coordinata con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che estende questo diritto ai cittadini dell'Unione che si trovino legalmente all'interno del territorio di uno Stato membro.

La norma prevede che eventuali limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno possano essere stabilite, come di consueto, con una legge ma, in questo caso, solo per motivi di sanità e di sicurezza, mentre non potranno mai essere previsti limiti per ragioni di ordine politico.

L'ultimo comma dell'art. 16 prevede infine la libertà di espatrio, ossia la libertà dei cittadini di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica, quando credano. La libertà del cittadino di rientrare in Italia è ammessa senza limiti, la possibilità di uscire dal territorio va coordinata con eventuali obblighi derivanti dalla legge, quali, ad esempio, obblighi militari, di giustizia, ecc.

Libertà di riunione: art. 17

L’art. 17 tutela la libertà dei cittadini di riunirsi, purché per fini pacifici e senza armi. Sono considerate riunioni le aggregazioni temporanee di persone per il perseguimento di scopi comuni.

Le riunioni che avvengono in un "luogo privato" o in "luogo aperto al pubblico" (ad esempio un cinema, uno stadio o, ad ogni modo, un luogo nel quale l’accesso è consentito a determinate condizioni) possono avvenire senza alcuna formalità.

Qualora invece la riunione debba avvenire in un "luogo pubblico" (una piazza o una pubblica via) è necessario che i promotori ne diano preavviso al questore almeno tre giorni prima. Non è tuttavia previsto che si debba attendere una specifica autorizzazione: il preavviso serve solo a consentire alla pubblica autorità, qualora essa lo ritenga opportuno, di predisporre un servizio d’ordine per ragioni di sicurezza.

L’autorità di pubblica sicurezza può tuttavia vietare la riunione nell'unico caso in cui vi siano fondati e comprovati motivi che facciano temere per la sicurezza o l’incolumità pubblica.

Libertà di associazione: art. 18

A norma dell’art. 18, i cittadini possono associarsi in totale libertà. L’associazione si distingue dalla riunione, di cui al precedente articolo, a causa del suo carattere di stabilità.

È evidente che i fini per cui un’associazione può essere costituita possano essere i più disparati (religiosi, politici, culturali, sportivi, ecc.). La norma di cui all’art. 18 sottolinea solo la necessità che le finalità perseguite non siano quelle che la legge penale vieta ai singoli. Essa vieta invece esplicitamente solo le associazioni segrete nonché quelle che perseguano scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Un ulteriore divieto di associazione è poi contenuto nella dodicesima delle "disposizioni transitorie e finali" (che fanno parte integrante della Costituzione) la quale vieta la riorganizzazione, sotto qualunque forma, del disciolto partito fascista.

Libertà di religione: art. 19

L’art. 19 tutela il diritto di chiunque di professare liberamente la propria religione, esercitandone il culto e facendone propaganda in privato o in pubblico.

Rientra chiaramente in questa disposizione anche il diritto di non professare alcuna religione nonché quello di non esser costretti al compimento di atti dal significato religioso. La Corte Costituzionale ha difatti dichiarato illegittima la norma che prevedeva il giuramento religioso nei processi civili e penali.

L’unico limite previsto dall’art. 19 riguarda i riti religiosi che offendano il cosiddetto buon costume. Si tratta di una formula dai contorni assai vaghi che pone grandi problemi di determinazione del suo contenuto dal momento che il concetto di buon costume è frutto di concezioni che, con l'evolversi della società, variano con incredibile rapidità.

Libertà di manifestazione del pensiero: art. 21

Ultima delle norme che si riferisce specificamente alle libertà nei rapporti civili intese (come indicato nell'introduzione) come libertà nei confronti della possibile interferenza dello Stato nella sfera privata, è quella di cui all'art. 21 che sancisce il diritto di manifestazione del pensiero che avvenga oralmente, per iscritto o con qualunque mezzo di diffusione, tra i quali possiamo senz'altro ricomprendere gli spettacoli o un qualunque mezzo di comunicazione di massa.

La norma prosegue affermando che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni né a censure. A questo proposito essa prevede la possibilità del sequestro nei soli casi in cui la legge sulla stampa lo preveda e con atto motivato dell’autorità giudiziaria.

La norma riconosce quindi con grandissima ampiezza il diritto di manifestazione del pensiero, come appare naturale in un ordinamento che si professi democratico.

L'unico limite che è dato evincere dall’art. 21 riguarda il rispetto del buon costume (che ripropone gli stessi problemi accennati con riferimento all’articolo 19).

La libertà di manifestazione del pensiero pone tuttavia una serie di problemi di individuazione dei confini del suo esercizio in quanto esso, per sua natura, è in perenne potenziale conflitto con altri diritti egualmente tutelati.

Si pensi alla contrapposizione tra il diritto di cronaca giornalistica e l’opposto diritto alla riservatezza, oppure al rischio che l'esercizio del diritto di critica sconfini in una diffamazione, penalmente sanzionata.

Non è infatti un caso che giungano spessissimo, dinanzi ai Tribunali, controversie in cui si lamenti la lesione di diritti a causa dell’abuso del diritto di manifestazione del pensiero.

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