Guida in stato di ebbrezza: sanzioni, punti, reato penale
La legge vieta a qualsiasi conducente la guida in stato di ebbrezza, dopo aver assunto bevande alcoliche. Chi non rispetta quest’obbligo viene punito
Indice
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Guida in stato di ebbrezza: sanzioni, punti, reato penale
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Sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza
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Sanzione penale: quando la guida in stato di ebbrezza diventa reato
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Decurtazione dei punti sulla patente
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Cosa succede in caso di incidente
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Guida in stato di ebbrezza: le aggravanti
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Rifiuto di sottoporsi all’etilometro
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Guida in stato di ebbrezza: pena sostitutiva
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Guida in stato di ebbrezza: sanzioni, punti, reato penale
La guida in stato di ebbrezza è un comportamento molto grave, disciplinato dall’articolo 186 del Codice della Strada in Italia. È un reato contravvenzionale, di rilevanza penale quando il conducente fermato supera la soglia di 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Per chi invece supera 0,5 grammi – ma resta nel limite di 0,8 – è prevista una sanzione amministrativa.
Sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza
Se il tasso alcolemico del conducente fermato dalle Forze dell’Ordine è compreso fra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue, allora la guida in stato di ebbrezza in questo caso non viene considerata reato. È naturalmente meno grave e non comporta l’apertura di procedimenti penali, perché appunto non vi è la presenza di reato.
In questi casi senza rilevanza penale, il Giudice di Pace è l’autorità giudiziaria competente. Il conducente può usufruirne per far valere vizi di carattere formale o sostanziale.
La sanzione amministrativa recentemente aggiornata (articoli 186 CdS) prevede il pagamento di una somma che va da un minimo di 543 a un massimo di 2.170 euro.
Sanzione penale: quando la guida in stato di ebbrezza diventa reato
Quando il conducente ha un tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 grammi per litro di sangue, allora si passa al reato e alla sanzione penale, che prevede il pagamento di una multa 800 a 3.200 euro, oltre all’arresto fino a 6 mesi.
Il conducente con oltre 1,5 grammi di alcol per litro di sangue rientra ovviamente ancora nel penale, ma in questo caso la multa aumenta e parte da un minimo di 1.500 euro, per arrivare a 6.000 euro, oltre all’arresto fra 6 mesi e 1 anno.
Decurtazione dei punti sulla patente
Quando il tasso alcolemico del guidatore sorpreso alla guida in stato di ebbrezza supera 0,5 grammi per litro di sangue, allora si rischia la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.
Cosa succede in caso di incidente
Come abbiamo visto sinora quindi, in base al tasso alcolemico del conducente che guida in stato di ebbrezza, cambiano la situazione di reato o la sanzione amministrativa.
C’è da dire però che le sanzioni variano anche come dice l’articolo 186 del Codice della Strada, nel caso in cui “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”: per questi eventi le multe raddoppiano. In caso di sinistro infatti viene “disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che lo stesso mezzo appartenga a persona estranea all’illecito”. L’incidente è tale anche se non ci sono infortunati o feriti, in caso di presenza di questi invece la gravità aumenta e con essa le sanzioni.
Cosa succede se il conducente guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue e provoca un incidente? In questo caso chi commette il reato di guida in stato di ebbrezza è punibile con la revoca della patente e la confisca del veicolo, se di sua proprietà.
Cosa comporta la revoca della patente? Il conducente deve rifare l’esame di guida per ottenere nuovamente l’abilitazione a circolare.
Guida in stato di ebbrezza: le aggravanti
Sempre all’articolo 186 del Codice della Strada è possibile leggere le varie aggravanti previste per chi guida in stato di ebbrezza.
La prima di cui possiamo parlare è legata alla guida in stato di ebbrezza in ore notturne: fra le ore 22:00 e le ore 7:00 “l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà”.
Aggravante che si applica solo al reato, nella circostanza in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. Se invece il tasso è inferiore, come abbiamo visto, è prevista la sola sanzione amministrativa.
Altra aggravante è quella legata alla guida in stato di ebbrezza da parte di un professionista o di un neopatentato:
- il neopatentato è il conducente che ha meno di 21 anni o nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B: si tratta di soggetti che, per legge, non possono guidare nemmeno con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, il tasso deve sempre essere 0. In questo caso “sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 ad euro 658”. Nel caso di incidente le sanzioni sono raddoppiate;
- per i professionisti vale lo stesso. Per entrambi poi – per la soglia tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue – sono previste le stesse sanzioni a cui sono soggetti tutti, ma aumentate di un terzo.
Il reato di guida in stato di ebbrezza – quindi per conducenti oltre la soglia di 0,8 grammi di alcol per litro di sangue – che viene commesso da neopatentati o professionisti ha sanzioni aumentate da un terzo alla metà rispetto a quelle ordinarie.
Rifiuto di sottoporsi all’etilometro
Un’importante e interessante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha deciso come comportarsi in caso di reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro.
In particolare, la Corte ha deciso che l’articolo 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto) può essere applicabile alla fattispecie del rifiuto di sottoporsi all’etilometro, reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. La particolare tenuità del fatto – secondo il giudice di legittimità – dovrebbe ritenersi riferibile sia ai reati commissivi che a quelli omissivi, come in questo caso. Ed è per questo motivo che l’organo giudicante deve – per ogni situazione differente – valutare la particolare inoffensività del rifiuto, utilizzando tre indici di valutazione, che sono stati stabiliti quali:
- il grado di colpevolezza del soggetto che rifiuta l’alcoltest;
- l’esiguità del danno o del pericolo;
- il modo in cui viene manifestato questo rifiuto.
Guida in stato di ebbrezza: pena sostitutiva
Nel caso in cui il conducente fermato dalla Polizia per guida in stato di ebbrezza non ha causato un incidente, allora può richiedere di commutare la pena detentiva per il reato nella pena sostitutiva dei lavori socialmente utili.
Chi viene indagato infatti per la prima volta può chiedere che le pene pecuniaria e detentiva vengano trasformate in lavori di pubblica utilità, che hanno un tasso di conversione particolarmente favorevole. Generalmente si tratta di attività che possono essere svolte presso gli enti convenzionati, presso la Procura della Repubblica del Tribunale competente per il reato è possibile reperirne la lista.
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