GLOSSARIO DI RAGIONERIA

Termini di ragioneria che iniziano per la lettera "f"

GLOSSARIO DI RAGIONERIA



-A- B - C - D - E - F


Factoring:
Contratto con il quale un’impresa cede ad una società (denominata società di factoring) i crediti che essa ha verso la propria clientela, per vendite di beni e servizi con pagamento differito, e ne ottiene l’accredito dell’ammontare in conto corrente. La funzione della società di factoring è di intermediazione finanziaria: acquista i crediti e ne cura la riscossione, esigendo una commissione di factoring ed un diritto fisso. Spesso la società di factoring anticipa all’impresa l’importo delle fatture prima della scadenza; in tal caso essa esige anche una scadenza.

Fattura: Documento preparato dal venditore che descrive i beni venduti e l'importo che l'acquirente ha concordato di corrispondere per l'acquisto.

Fideiussione:
Garanzia che un terzo presta, con il patrimonio personale, a favore di un debitore nei confronti di un creditore. Essa si costituisce con un contratto tra creditore e fideiussore, il quale garantisce con tutti i suoi beni l’adempimento dell’obbligazione, salvo poi rifarsi con il debitore.

FIFO:
(First in, first out - primo entrato, primo uscito). Si scaricano le merci valorizzando via via le quantità uscite in base ai prezzi degli acquisti più remoti, come se le merci entrate per prime fossero anche quelle uscite per prime.

Filiali:
Sezioni di una stessa azienda operanti per nome e per conto della stessa in luoghi diversi dalla sede principale.

Finanziamento:
Operazione mediante la quale l'azienda ottiene i mezzi necessari allo svolgimento della sua attività.
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A titolo di capitale proprio: Riguardano l'imprenditore individuale o i soci, le persone, cioé che hanno la proprietà dell'azienda e si assumono il rischio della gestione. Essi corrispondono: ai conferimenti effettuati dal proprietario o dai soci in sede di costituzione, come apporti iniziali, o in sede di aumento del capitale proprio, come apporti successivi; agli utili conseguiti con la gestione, non prelevati dal proprietario o non distribuiti ai soci, proprio per non sottrarre mezzi all'azienda, che risulta così autofinanziata dalla sua stessa attività.
- Concessi dall'azienda: L'azienda può accordare finanziamenti ad altre aziende a titolo di capitale proprio, acquistandone parzialmente o totalmente la proprietà; o a titolo di prestito, nel cui caso l'azienda diventa semplice creditrice delle aziende finanziate.
- Di capitale di terzi: Sono quelli ottenuti da terzi (banche, fornitori, altri enti) che hanno fiducia nelle capacità di rimborso e di pagamento dell'azienda, per cui le concedono credito. A seconda della natura si distinguono in debiti di regolamento e debiti di finanziamento.

Finanziamento a tasso agevolato:
È un prestito operato in genere da un Istituto di credito, che in alcuni casi deve essere abilitato a tal fine, le cui condizioni di rimborso sono facilitate grazie alla possibilità di usufruire di alcuni vantaggi particolari quali: abbattimento del tasso d’interesse (che si trasforma in una quota interessi più bassa di quella che si pagherebbe a tasso pieno), concessione di un periodo di preammortamento (che consente di rimborsare la quota capitale alla fine di tale periodo sostenendo quindi inizialmente solo la quota interessi), flessibilità della durata del finanziamento (che ne consente un utilizzo personalizzato e funzionale al proprio progetto d’impresa), esonero dalla esibizione di garanzie patrimoniali personali (che consente di alleggerire la esposizione debitoria dei soggetti imprenditoriali e/o dell’impresa). Naturalmente questi vantaggi non sempre si riscontrano tutti contemporaneamente, cosicché alcuni tipi di finanziamento agevolato appaiono più appetibili di altri.

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