L’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 stabilisce che "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".
Che significa?
Per non essere bocciati si deve andare a scuola per tre quarti del totale dei giorni (o delle ore) di tutto l'anno scolastico. E' ammesso quindi il 25% di assenze sui 200 giorni di scuola in tutto l'anno scolastico.