Dispositivi di equipaggiamento: cosa sono e a che servono
Tutto quello che c'è da sapere sui dispositivi di equipaggiamento: quali sono quelli obbligatori per legge e a cosa servono
Indice
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Dispositivi di equipaggiamento: cosa sono e a che servono
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Cosa sono i dispositivi di equipaggiamento
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Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
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Dispositivi di segnalazione acustica
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Pneumatici
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Dispositivi retrovisori
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Dispositivi di equipaggiamento: cosa sono e a che servono
I veicoli a motore e, nel caso siano previsti, i loro rimorchi devono essere equipaggiati per legge con alcuni specifici dispositivi, atti a garantire le massime condizioni di sicurezza per chiunque si trovi a circolare in strada. A mettere nero su bianco quali sono i dispositivi di equipaggiamento che non possono mancare sui veicoli a motore e i loro rimorchi è, nello specifico, l’articolo 72 del Codice della Strada. Diversi altri articoli, però, concorrono a definire la materia in questione con ulteriori precisazioni sull' utilizzo di questi strumenti (e non solo).
Cosa sono i dispositivi di equipaggiamento
L’articolo 72 del Codice della Strada, come chiarisce il titolo, è dedicato in maniera specifica ai “Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi”.
Nel testo si legge che i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
- dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- dispositivi silenziatori e di scarico (se hanno il motore termico);
- dispositivi di segnalazione acustica;
- dispositivi retrovisori;
- pneumatici o sistemi equivalenti.
I rimorchi devono essere dotati, invece, di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e pneumatici o sistemi equivalenti, oltre che di idoneo dispositivo di agganciamento (al pari dei veicoli atti al loro traino).
Per gli autoveicoli e i motoveicoli con massa a vuoto superiore a 0,35 tonnellate è previsto, inoltre, l’obbligo di essere muniti di dispositivo per la retromarcia.
Nell’equipaggiamento degli autoveicoli non possono mancare poi:
- dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione (nel caso di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco);
- segnale mobile di pericolo;
- contachilometri con le caratteristiche indicate nel regolamento.
L’articolo 72 del Codice della Strada indica anche che, mentre circolano, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose (nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici), immatricolati nel nostro Paese e dotati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, devono avere strisce posteriori e laterali retroriflettenti.
Per quanto riguarda, invece, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi abilitati al trasporto di cose e dotati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, essi devono essere equipaggiati con dispositivi omologati atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua nel caso in cui si verifichino delle precipitazioni.
I dispositivi citati all’interno dell’articolo 72 del Codice della Strada devono essere omologati dal Ministero dei Trasporti. Solo alcuni dispositivi di equipaggiamento possono essere modificati: nel caso ciò avvenga, i veicoli devono essere sottoposti a visita e prova presso la Motorizzazione Civile. Chi circola a bordo di un veicolo dotato di dispositivi di equipaggiamento non conformi alle disposizioni o privo di essi è soggetto al pagamento di una multa.
Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
A disciplinare l’utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione è l’articolo 153 del Codice della Strada.
A partire da mezz’ora dopo il tramonto e fino a mezz’ora prima dell’alba (o anche di giorno nelle gallerie), in caso di nebbia, neve, forte pioggia o in generale di scarsa visibilità, i veicoli a motore e i veicoli trainati devono tenere accese durante la marcia le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.
Sui veicoli a motore, inoltre, bisogna tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti.
Per quanto riguarda i proiettori di profondità, l’articolo 153 chiarisce che essi possono essere usati (con alcune limitazioni) fuori dei centri abitati qualora l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente, ma specifica anche che è permesso il loro uso intermittente, anche nei centri abitati, per fornire avvertimenti utili a evitare incidenti o segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare.
La segnalazione luminosa di pericolo, invece, va azionata sui veicoli a motore nei seguenti casi:
- in caso di ingombro della carreggiata;
- durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo laddove sia necessario;
- quando il veicolo è costretto a procedere a velocità ridotta per avaria;
- in caso di improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
- in qualunque caso in cui la fermata di emergenza rappresenti un pericolo (anche momentaneo) per gli altri utenti della strada.
Dispositivi di segnalazione acustica
L’articolo 156 del Codice della Strada è quello dedicato all’”uso dei dispositivi di segnalazione acustica”.
Tale dispositivo, si legge nel Codice della Strada, va utilizzato “con la massima moderazione” e solo “ai fini della sicurezza stradale”. La segnalazione acustica, inoltre, deve essere quanto “più breve possibile”.
All’interno dei centri abitati è vietato utilizzare le segnalazioni acustiche, a meno che non si sia in presenza di casi di effettivo e immediato pericolo. Fuori dai centri abitati, l’utilizzo è consentito con il fine di evitare incidenti, in particolare durante le operazioni di sorpasso. Fuori dai centri abitati il segnale acustico può essere sostituito dall’uso di proiettori di profondità a bassa intermittenza (nei centri abitati ciò è permesso solo di notte).
Chi viola le disposizioni in merito all’uso dei dispositivi di segnalazione acustica rischia una multa. Sono esenti dagli obblighi legati all’uso di tali dispositivi i conducenti di veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi.
Pneumatici
Per quanto riguarda gli pneumatici, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada chiarisce alcune loro caratteristiche: innanzitutto, devono essere in “perfetta efficienza” e non devono presentare lesioni in grado di compromettere la sicurezza. In merito al battistrada, le indicazioni prevedono che il disegno a rilievo sua ben visibile sull’intera larghezza e sull’intera circonferenza e che la profondità degli intagli principali del battistrada (quelli situati nella zona centrale dello stesso) non deve essere inferiore ai 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, a 1,00 mm per i motoveicoli e a 0,50 mm per i ciclomotori.
Dispositivi retrovisori
Anche la presenza dei dispositivi retrovisori è obbligatoria e non a discrezione dei proprietari dei veicoli: come detto, infatti, rientrano tra i dispositivi di equipaggiamento obbligatori indicati per i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli dall’articolo 72 del Codice della Strada. Chiunque circoli a bordo di un veicolo dotato di dispositivi retrovisori non funzionanti o non omologati oppure a bordo di un veicolo privo di essi è soggetto al pagamento di una multa.
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