DIRITTO ROMANO
Il diritto è l’ordinamento proprio dell’organizzazione dello Stato.
Periodo arcaico del diritto romano
Il periodo arcaico si distingue in 2 fasi una Monarchica (la cd. Monarchia etrusca) ed una Repubblicana.
Periodo preclassico del diritto romano
Il periodo preclassico è quello del pareggiamento tra patrizi e plebei, con la formazione di una nuova classe dirigente politica la nobilitas patrizio-plebea, è anche il periodo dell’espansione imperialistica di Roma.
Periodo classico del diritto romano
Tale periodo inizia nel 27 a. C. con l’assunzione di Augusto dei poteri costituzionali di Princeps: la Tribunicia Potestas, in base alla quale egli poteva interporre l’intercessio (veto) agli atti dei magistrati come i tribuni della plebe, senza subirla e l’Imperium Proconsulare maius et infinitum cioè il potere di comando su tutte le province dell’Impero, invece il potere dei singoli proconsoli (consoli usciti di carica ai quali veniva prorogato l’imperium) e dei singoli propretori riguardava una provincia.
Periodo postclassico del diritto romano
Il periodo postclassico vede al suo sorgere la divisione dell’Impero in 2 partes: Pars Orientis con capitale Costantinopoli e Pars Occidentis con capitale Roma.
Partizioni del diritto romano
Il Ius Quiritium è il diritto dei cittadini romani, esso si sostanzia nei vecchi mores maiorum e viene invocato in giudizio solo per le potestà.
Processo per legis actiones
La forma più antica delle legis actiones fu abolita nel 17 a.C dalla lex Iulia iudiciorum privatorum.
Processo per formulas o per concepta verba
Si affermarono nell’ambito della iurisdictio del praetor peregrinus.
Processo extra ordinem
Si sviluppò sin dalla fine del periodo repubblicano, fino a trionfare in epoca postclassica.
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