Statuto Albertino e Costituzione Italiana: schema

Differenze tra Statuto Albertino e Costituzione Italiana nella gestione del potere esecutivo, nella definizione dei rapporti tra Stato e Chiesa, nel diritto di voto. Spiegazione e schema.

Statuto Albertino e Costituzione Italiana: schema
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Statuto Albertino e Costituzione Italiana

Costituzione italiana
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Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo del 1848 concedeva ai suoi sudditi una carta costituzionale chiamata Statuto Albertino che non fu appositamente chiamata Costituzione per non confondere quella che voleva essere una “concessione” del Sovrano con le costituzioni nate da moti rivoluzionari.

L'iter legislativo per la modifica

Se nella Costituzione Italiana per modificare un articolo bisogna seguire un iter lungo e complicato, nello Statuto Albertino la situazione si presentava diversa: tutto era estremamente flessibile e gli articoli che lo componevano potevano essere annullati da una semplice legge ordinaria. Questo andava ovviamente a favore del re che poteva, senza troppi problemi, modificare qualsiasi articolo.

Costituzione italiana e Statuto Albertino: articoli a confronto

  • C.I. 1) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

  • S.A. 2) Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la Legge salica.
    4) La persona del re è sacra e inviolabile. 5)…egli è il capo supremo dello Stato

  • C.I. 70) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere

  • S.A. 3) Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due Camere…

  • Nella Repubblica italiana il potere esecutivo è esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che “…dirige la politica generale del governo e ne è responsabile…”(art.95).

  • Nello S.A. il potere esecutivo è nelle mani di ministri ma essendo essi scelti dal re, “a lui solo appartiene il Potere esecutivo”(art.5). Stessa cosa avviene per il potere giudiziario.

Il diritto di voto nello Statuto Albertino e nella Costituzione Italiana

Oggi il diritto di voto è esteso a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni, senza nessuna distinzione. Lo Statuto Albertino invece riservava il diritto di voto ai soli cittadini di sesso maschile e di età superiore ai 25 anni che fossero alfabetizzati e pagassero un'imposta diretta complessiva (censo) che variava da regione a regione.
Il diritto di voto fu ampliato per la prima volta a tutti i cittadini – indipendentemente dal sesso e dall’età -  nel 1946, in occasione del referendum del 2 giugno in base al quale fu cambiata la forma dello Stato da Monarchia a Repubblica.

Rapporti tra Stato e Chiesa nello Statuto Albertino e nalla Costituzione Italiana

Per quanto riguarda la religione, oggi l’Italia si può definire uno Stato laico. I rapporti con la Santa Sede sono regolati dai Patti Lateranensi citati nell’art. 7. Questo a suo tempo provocò scontri all’interno dell’Assemblea Costituente poiché erano stati stipulati da Mussolini nel 1929 e, inoltre, sembrava che con tali affermazioni non si rispettasse l’art.3, dove si sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini che “…hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione… di religione…”.
Lo Statuto Albertino sanciva che la religione Cattolica fosse la religione di Stato e gli altri culti venivano tollerati “conformemente alle leggi”(art.1).

Differenze tra Statuto Albertino e Costituzione Italiana: lo schema

Differenze tra Statuto Albertino e Costituzione: schema
Fonte: redazione

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