Democrazia diretta e rappresentativa in Italia

Quali sono i modi per esprimere la partecipazione alla vita politica in Italia? Focus su democrazia diretta e rappresentativa

Democrazia diretta e rappresentativa in Italia
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Democrazia diretta e rappresentativa

Democrazia diretta e rappresentativa: differenze
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La nostra costituzione si basa sul principio democratico, infatti “la sovranità appartiene al popolo”. Da questa norma si deduce la distinzione fra democrazia diretta e rappresentativa, in altre parole i modelli principali attraverso i quali si è espresso il regime democratico.

  • œDemocrazia diretta: il popolo direttamente decide sulle questioni concernenti le scelte politiche dello Stato, questo costituisce la vera sovranità popolare; esso però è un modello di stato inutilizzabile presso grandi comunità e inoltre non sempre tutti i cittadini vogliono partecipare alle questioni politiche oppure altri possono non possedere le conoscenze di base che occorrono per prendere delle decisioni giuste.
  • œDemocrazia rappresentativa (Italia): tipica della concezione liberale democratica dello Stato, su questa base…
  • I cittadini eleggono i rappresentanti ai quali delegano l’esercizio della propria sovranità, in altre parole essi decidono in via esclusiva sulle politiche che lo Stato deve operare. Perciò il popolo è titolare della sovranità ma la esercita indirettamente, essa perciò viene anche definita democrazia indiretta. Il momento attraverso il quale si manifesta tale volontà è il momento delle

Comunque anche se il modello seguito dalla nostra Costituzione è quello della democrazia indiretta, essa prevede delle ipotesi nelle quali il popolo è chiamato a esprimere direttamente la propria sovranità. Queste ipotesi sono indicate come istituti di democrazia diretta; essi sono:

  1. Le elezioni
  2. L’iniziativa legislativa popolare
  3. Il referendum
  4. La petizione

Le elezioni

La prima forma di espressione diretta del popolo è costituita dalle elezioni, in esse il popolo conferisce la delega per l’esercizio della sovranità.

In Italia il popolo è chiamato a eleggere i propri rappresentanti in diverse occasioni, esse sono:

  • L’elezione dei rappresentanti del parlamento nazionale cioè deputati e senatori; esse sono dette elezioni politiche.
  • L’elezione dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono dette elezioni amministrative.
  • L’elezione dei rappresentanti nel parlamento europeo, organo della CE, esse sono elezioni europee.

Resta fuori dal circuito democratico la magistratura in quanto i suoi membri non vengono eletti ma assumono la qualifica dopo aver partecipato a un concorso pubblico.

Il diritto di voto

Attraverso le elezioni i cittadini esercitano il diritto di voto, riconosciuto dall’art. 48. hanno diritto di votare:

  • Tutti i cittadini, uomini e donne che abbiano compiuto la maggiore età, fatta eccezione per le elezioni dei senatori che richiede l’età di almeno 25 anni.

Le elezioni avvengono a suffragio universale diretto.

Un cittadino può essere privato del diritto di voto? Si, ma solo per legge e ove ricorra una delle cause citate nell’articolo 483, esse sono:

  • – Incapacità civile
  • – Sentenza penale irrevocabile
  • – Indegnità morale

L’insieme di tutti i cittadini aventi diritto di voto costituisce il corpo elettorale, per i cittadini italiani residenti all’estero il diritto di voto è manifestabile rientrando in Italia.

I caratteri del voto

L’articolo 482 sancisce i caratteri del voto. esso è:

  • Personale: l’elettore non può incaricare altri di votare al posto suo.
  • Uguale: ogni voto allo stesso valore.
  • Libero: ciascun elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto in libertà e non può essere condizionato.
  • Segreto: il voto va espresso nel più totale segreto, senza che si possa risalire all’identità dell’elettore.

Va ricordato inoltre che votare non è solo il principale diritto politico riconosciuto ma è anche un dovere civico; ciò significa che il cittadino deve sentire l’obbligo civile e morale di votare, anche se non vi è nessuna sanzione per chi rinuncia a tale diritto.

Pertanto lo Stato non può obbligare nessuno al voto; in effetti, si va diffondendo sempre più l’astensionismo elettorale, questo è sintomatico della sfiducia nutrita dagli elettori nei confronti dei partiti e della politica.

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L'iniziativa legislativa popolare

Il referendum è un importante elemento della democrazia
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Ai cittadini è riconosciuta la facoltà di prendere parte alla formazione delle leggi formali, infatti, ad essi è riconosciuta la possibilità di presentare un progetto di legge, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 50.000 elettori. C’è purtroppo da riconoscere che fino ad oggi il Parlamento non ha mai discusso le proposte di legge di iniziativa popolare, nonostante la frequenza con la quale sono state proposte.

Il referendum abrogativo

  • Il referendum abrogativo: è un atto normativo avente forza di legge soltanto negativo, in quanto il corpo elettorale non ha il potere di introdurre nuove leggi ordinarie o di modificare in positivo quelle esistente ma, in certi limiti può eliminare dall’ordinamento giuridico leggi ordinarie che ne fanno già parte. Secondo l’art. 75 della Costituzione, il referendum popolare:

†Può essere di due tipi:

  • Abrogazione totale: ha per oggetto l’abrogazione di un’intera legge o di un atto avente forza di legge.
  • Abrogazione parziale: ha per oggetto l’abrogazione di singole disposizioni.    

†Caratteristiche:

  • Deve essere richiesto da 500.000 elettori o da cinque consigli regionali, nel primo caso un comitato promotore si occupa di raccogliere le firme su appositi moduli e vengono poi successivamente autenticate.
  • †Esso non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, d’amnistia e d’indulto, d’autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Per poter abrogare una legge o un atto è necessario che abbiano partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto (quorum costitutivo), vale a dire la metà più uno di coloro che possiedono l’elettorato attivo per la camera dei deputati. Tale disposizione è diretta a evitare che un atto normativo possa essere, di fatto, abrogato per effetto di una minoranza elettorale, in caso avvenga larghe astensioni nella partecipazione al referendum

Occorre anche la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) sia favorevole all’abrogazione dell’atto sottoposto a referendum.

Procedimento

Lo svolgimento del referendum è disciplinato dalla legge 352/1970; essa prevede che:

  • Le richieste di referendum siano sottoposte al controllo di legittimità (tempi, termini previsti per raccolte firme) da parte dell’ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Tale ufficio decide con ordinanza definitiva sulla legittimità delle richieste depositate.
  • Le richieste riconosciute legittime siano comunicate alla Corte costituzionale che procede al controllo di ammissibilità decidendo quali delle richieste siano ammesse e quali siano respinte.

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della repubblica, su deliberazione del consiglio dei ministri, che fissa la data di svolgimento della consultazione in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.

Nel caso siano state ammesse più richieste di referendum all’elettore sono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le votazioni referendarie.

Ogni scheda contiene le indicazioni del quesito formulato con la richiesta di referendum, che deve essere “letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili”, e due caselle sulle quali è stampato rispettivamente un SI per esprimere l’approvazione per l’abrogazione e un NO per esprimere una volontà contraria (perciò a favore della legge da mantenere).

Fonte: redazione

Risultati

Il referendum abrogativo può essere:

  • Favorevole all’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge.

In questo caso l’avvenuta abrogazione è dichiarata dal Presidente della Repubblica e pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. L’abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella gazzetta ufficiale.

  • Sfavorevole all’abrogazione della legge.

Nella Gazzetta Ufficiale viene data notizia del risultato del referendum e prima che siano decorsi cinque anni non è possibile richiedere un nuovo referendum sulla medesima legge o sullo stesso atto avente forza di legge.

Il referendum costituzionale

Il referendum costituzionale è un referendum approvativi, e si configura come un fatto sospensivo e solo eventuale in sede di approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Ha carattere approvativo.

Il referendum regionale

Il referendum regionale è previsto dall’art. 1231 della Costituzione. I referendum previsti in sede regionale sono più ampi di quelli statali, questo perché possono avere per oggetto provvedimenti amministrativi e possono avere anche carattere meramente consultivo cioè diretti semplicemente a sondare l’opinione pubblica su una data questione di interesse pubblico locale.

Il referendum per viariazioni territoriali regionali

Il referendum per variazioni territoriali regionali è estito dall’art. 132 della Costituzione la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni possono essere disposte con legge costituzionale qualora la relativa proposta sia stata approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate; il medesimo procedimento consultivo è previsto anche per il distacco di province e comuni da una regione e aggregazione a un’altra, tale distacco però può essere disposto con una semplice legge ordinaria dello Stato.

La petizione

Attraverso la petizione i cittadini possono portare a conoscenza delle camere le loro richieste di provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Non sempre esse sono tenute in alta considerazione e questo spiega il perché se ne faccia uno scarso ricorso.

Il diritto di poter presentare petizioni può essere esercitato singolarmente o collettivamente.

Non è sottoposto a particolari formalità salvo l’autenticazione delle firme dei presentatori.

N.B. deve avere per oggetti materie di interesse generale non esclusivo del singolo.

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