Cyberbullismo: caratteristiche, lessico e la legge che ti difende
Cos'è il cyberbullismo: caratteristiche, lessico e la legge da conoscere. La guida per riconoscere il fenomeno e il modulo da scaricare per fare una segnalazione
Indice
Cyberbullismo
Prima di parlare del fenomeno del cyberbullismo, partiamo dalla sua definizione. Il cyberbullismo, anche conosciuto come bullismo informatico, che avviene quindi su web, è una forma di maltrattamento che soggetti prepotenti applicano nei confronti di soggetti ritenuti più fragili, spesso minorenni, utilizzando le tecnologie informatiche.
Il bullo (dall'inglese to bull = maltrattare), reitera un atteggiamento di sopraffazione: la vittima viene condizionata psicologicamente attraverso contenuti lesivi della sua persona che vengono immessi su social network e in generale nella rete virtuale di comunicazioni che le ruota attorno.
Differenze fra bullismo e cyberbullismo
Bullismo e cyberbullismo seguono le stesse logiche, anche se con diverse modalità. Ciò che vanno a colpire, entrambi, è sempre la relazione che le vittime hanno con il mondo che le circonda. Il web, che è a tutti gli effetti un luogo di socializzazione e di espressione della propria identità, viene quindi "inquinato" da dinamiche violente, che vanno a minare la sicurezza in sé stessi e la visione che di sé si vuole dare agli altri.
Legge sul cyberbullismo
Quali sono le leggi che ti tutelano contro il bullismo? Principalmente queste:
- La legge 107 del 2015
Ti tutela in caso di molestie, minaccia, stalking, estorsione, diffamazione, sostituzione di persona, furto d’identità digitale, trattamento illecito di dati.
Per quanto riguarda l’imputabilità, i bulli maggiorenni sono soggetti alla disciplina ordinaria, qualora sia loro riconosciuta la capacità di intendere e di volere. L’imputabilità del minore con età inferiore a 14 anni è invece esclusa dall’articolo 97 del codice penale, ma se ritenuto pericoloso, il giudice minorile può richiederne il ricovero in riformatorio giudiziario o il regime di libertà vigilata.
Gli atti di bullismo, ove connotati da particolare gravità, possono giustificare misure cautelari. - La Legge n. 71/17 del 29 maggio 2017, GU n. 127 del 3 giugno 2017
Individua un insieme di interventi volti a contrastare il cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo anziché repressivo. la legge mira a tutelare i minori, siano esse le vittime o gli artefici di episodi di cyberbullismo.
La definizione di cyberbullismo secondo questa legge è: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Secondo tale definizione normativa, la vittima (o le vittime) sono necessariamente minori. Il bullo può invece essere maggiorenne.
La tutela dei dati personali
L’articolo 2 della seconda legge di cui abbiamo parlato poco sopra istituisce una specifica procedura dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, per ottenere una maggiore tutela, atraverso, ad esempio, oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi su Internet o social network.
La richiesta al Garante può essere fatta:
- sia quando non si può identificare il titolare del trattamento (o il gestore del sito o del social network);
- sia quando quest’ultimo non abbia provveduto a rimuovere i contenuti entro 48 ore dalla richiesta
Il Garante, entro 48 ore dalla segnalazione del minore (o del genitore) provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della privacy.
Dunque, se non invita il titolare ad effettuare il blocco spontaneamente, gli prescrive le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alla legge. In caso di mancato adempimento o anche direttamente, il Garante dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto.
Il modulo di segnalazione contro il cyberbullismo
Se vuoi segnalare un episodio di cyberbullismo, puoi farlo attraverso questo modulo, direttamente sul sito del Garante della Privacy:
Bullismo, il lessico
Spesso molti termini non sono immediatamente chiari. Vediamoli insieme e cerchiamo di capirne il senso (fonte: Orizzontescuola):
- Cyberstalking: persecuzione per via informatica. Molestie e denigrazioni ripetute e minacciose, mirate a incutere paura ed ansia;
- Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo on line per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
- Exposure: rivelazione di informazioni private imbarazzanti su un’altra persona;
- Flaming: messaggi on line violenti e volgari intesi a suscitare battaglie verbali in un forum;
- Harassment, ovvero molestie: spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno; denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network ecc.;
- Impersonation, ovvero sostituzione di persona: farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili;
- Sexting (dalla fusione di sex e texting): invio di messaggi, immagini o video a sfondo sessuale o sessualmente espliciti tramite dispositivi informatici;
- Trickery: ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.
Bullismo: approfondimenti e testimonianze
Per imparare a conoscere il fenomeno, ti lasciamo qui una serie di approfondimenti.
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- Bullismo verbale
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