Il concetto di Imprenditore

Le basi da sapere per un imprenditore: dal concetto economico a quello giuridico, dai requisiti dell'organizzazione alla professionalità

Il concetto di Imprenditore

Argomenti trattati: Il Concetto Economico di Imprenditore - Il Concetto Giuridico di Imprenditore - Imprenditore e Professionista Intellettuale - La Professionalità dell’Imprenditore - L’economicita’ dell’attività di Imprenditore - Il Requisito dell’organizzazione



IL CONCETTO ECONOMICO DI IMPRENDITORE


L’imprenditore è uno dei soggetti del sistema economico; altri sono i capitalisti (offrono il proprio capitale per ricevere come corrispettivo, una remunerazione fissa: interesse), i lavoratori (offrono le proprie esigenze di lavoro in cambio di una remunerazione fissa: salario), i consumatori (domandano determinati beni o servizi per soddisfare i proprio bisogni).
L’imprenditore è l’attivatore del sistema economico, ha la funzione intermediatrice fra chi offre capitale e lavoro e chi domanda beni e servizi; trasforma, o cambia, i fattori della produzione (capitale e lavoro) in un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni del consumatore; svolge una funzione creativa di ricchezza.
Rischio economico: l’imprenditore deve corrispondere un compenso fisso a capitalisti e lavoratori però c’è il rischio che non riesca a coprire, con il ricavo dei beni o dei servizi prodotti, il costo dei fattori produttivi impiegati.
Il prodotto del lavoro è fatto proprio da chi ha comprato le energie lavorative: l’imprenditore.
Il concetto di imprenditore appare in Say per la prima volta: egli distinse tra capitalista (proprietario del capitale) e imprenditore (colui che, acquistati i fattori produttivi, organizza e dirige la produzione).

IL CONCETTO GIURIDICO DI IMPRENDITORE

La figura dell’imprenditore prende, nel sistema del diritto privato vigente, il poso che nel diritto anteriore aveva occupato la figura del commerciante. Erano commercianti anche gli imprenditori di fabbriche e costruzione e quelli di manifacturing. Il commerciante è quella figura di imprenditore la cui attività consiste nello scambio di beni. Il commerciante era il genere, l’imprenditore era la specie, ossia una delle possibili figure di commerciante.
Art. 2082: definizione di imprenditore: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Il fine è quello della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Il commerciante era l’uomo d’affari (colui che compiva per professione operazioni speculative). L’imprenditore è colui che produce beni o servizi o si interpone nello scambio di beni: svolge un’attività creativa di ricchezza (vengono in considerazione anche le attività commerciali).
Lo speculatore di borsa era sicuramente commerciante per il vecchio diritto ma non è imprenditore per il vigente CC.
Fa scommesse sull’andamento dei prezzi, non è imprenditore, non pone in essere attività di vera e propria intermediazione.
L’art. 2082 esige il fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Chi non produce beni o servizi o non scambia beni non è imprenditore. I redditi conseguiti mediante operazioni speculative sono considerati non redditi d’impresa ma redditi diversi.

IMPRENDITORE E PROFESSIONISTA INTELLETTUALE

Lo svolgimento professionale di un’attività produttiva di ricchezza è condizione necessaria per l’assunzione della qualità di imprenditore (no imprenditori: i professionisti intellettuali e gli artisti). Il professionista intellettuale o l’artista diventa imprenditore solo se svolge un’ulteriore attività, diversa da quella intellettuale o artistica, definibile come attività d’impresa.
Da un punto di vista giuridico la prestazione dell’esercente una professione intellettuale non è un servizio, e ciò perché attività squisitamente intellettuale. Non è imprenditore chi offre le porpore prestazioni intellettuali mentre lo è chi offre le prestazioni intellettuali altrui.
La natura del servizio offerto è ininfluente ai fini dell’attribuzione della qualità di imprenditore.
L’art. 2238 attribuisce al professionista intellettuale la qualità di imprenditore se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa (esempio: farmacista).
Art: 2229: ci sono professionisti intellettuali l’esercizio delle quali è subordinato all’iscrizione in appositi albi o elenchi (esempio: architetto, avvocato, dottore commercialista, ingegnere, medico). Presupposto indispensabile di questa protezione è il carattere personale della prestazione professionale: l’art. 2232 impone al professionista di eseguire personalmente l’incarico assunto).
La prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Ci sono anche professioni intellettuali l’esercizio delle quali non è protetto (esempio: agenti di pubblicità).

LA PROFESSIONALITA’ DELL’IMPRENDITORE

Il concetto di professionalità designa solo la stabilità o non occasionalità dell’attività esercitata.
L’art. 2082 dà una definizione sia di imprenditore provato che di imprenditore pubblico, ad entrambi è riferito il concetto di professionalità. (nozione di diritto comune: uguale per civile e amministrativo).
L’affare isolato è incompatibile con il concetto di professionalità. Non si attribuisce la qualità di imprenditore.
Lo scopo di lucro è il carattere per la qualificazione dell’attività economica come attività d’impresa. È imprenditore solo chi ha lo scopo di ricavare dalla sua attività un lucro o profitto personale.
Non acquista la qualità di imprenditore chi fa erogazione gratuita di beni o servizi prodotti. Non è attività professionalmente esercitata quella prestata gratuitamente.
Le imprese mutualistiche non mirano a realizzare un lucro ma agevolano i propri soci (art. 2511), sono soggette a fallimento.
L’impresa pubblica ha finalità molteplici: di interesse sociale e non di lucro. Stessa nozione dell’impresa privata per conferma dell’irrilevanza per il diritto vigente dell’antico requisito dello scopo di lucro.
L’impresa pubblica agiste normalmente per la diretta realizzazione di un fine pubblico (scopo altruistico). In casi eccezionali (monopolio dei tabacchi) l’ente pubblico intraprende attività commerciali al fine di ricavare un lucro.

L’ECONOMICITA’ DELL’ATTIVITA’ DI IMPRENDITORE

Attività economica: attività produttiva: attività creativa di ricchezza. Art. 2082: l’attività economica è organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Lo svolgimento professionale di attività economica importa che chi la compie ritragga dalla cessione dei beni e dei servizi prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati. Produrre con criteri di economicità significa produrre in condizioni di pareggio del bilancio: l’attività produttiva deve alimentarsi con i suoi stessi ricavi.
Ad integrare il requisito della professionalità nell’esercizio dell’impresa è sufficiente l’obiettiva economicità, intesa come metodo utilitario delle operazioni intraprese. L’attività produttiva è svolta dalla cooperativa con criteri che tendono a conservare immutato il capitale sociale: si alimenta con il corrispettivo dei beni o dei servizi prodotti. Non è necessario che l’attività permetta di ricavare un profitto, basta che riesca a rimborsare i fattori di produzione impiegati.
È imprenditore solo chi produce beni e servizi per il mercato. L’impresa per conto proprio è l’attività di chi produce per se e non per vendere o fornire ad latri i beni o i servizi prodotti. La destinazione per il mercato è di regola indispensabile perché l’attività produttiva assuma il carattere dell’attività d’impresa in quanto è possibile riconoscere nell’attività produttiva un’attività economica professionalmente esercitata che rimunera con i ricavi i costi dei fattori produttivi impiegati.

IL REQUISITO DELL’ORGANIZZAZIONE

Art. 2082: attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. La funzione di tracciare il confine tre le attività produttive che assumono carattere di impresa e quelle non sono imprese per la mancanza di un’organizzazione.
L’organizzazione intermediatrice è lavoro di organizzazione e di creazione per determinare i modi di attuazione della produzione e della distribuzione dei beni: apporto tipico dell’imprenditore.
Gli artigiani sono piccoli imprenditori che svolgono un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per essere piccolo imprenditore occorre la prevalenza del proprio lavoro su ogni altro fattore della produzione.
Art. 2555: l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. I lavoratori autonomi che esercitano un mestiere per il quale non sia necessaria la predisposizione di alcun apparato produttivo non sono considerati imprenditori.
Art. 2083: il piccolo imprenditore esercita un’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia à artigiano: i beni e i servizi da lui prodotti sono frutto del suo lavoro personale (imprenditore artigiano è colui che esercita l’impresa svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo; l’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente).

Un consiglio in più