Bullismo e cyberbullismo, fino a 7 anni di carcere e multe per i genitori. Cosa succede
Bullismo e cyberbullismo: fino a 7 anni di carcere per i bulli e multe fino a 2000 auro per i genitori. La stretta del governo
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Bullismo e cyberbullismo
Stretta del governo su bullismo e cyberbullismo: fino a sette anni di carcere e multe fino a 2000 euro per i genitori del bullo. È la nuova legge 910, attualmente al vaglio della Camera, che prevede l’introduzione di un nuovo articolo nel codice penale che definisce e punisce i reati di bullismo e cyberbullismo.
La motivazione risiederebbe nei dati emersi dal report HBSC-Italia (Health Behaviour in School-aged Children), secondo cui circa il 20% degli 11enni subisce atti di bullismo e cyberbullismo, con una percentuale che però si riduce al 10% nei gruppi di età successivi. un fenomeno, quello del bullismo, che va quindi contrastato il prima possibile.
Bullismo: legge 910
La legge 910 inasprisce la già presente legge 19 maggio 2017, introducendo però anche una voce specifica per i genitori che non curano l'istruzione obbligatoria dei figli:
Il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che omette di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria, è punito con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000.
Pene previste per i bulli
Ma cosa dice il testo della legge a proposito dei bulli?
Il fatto di bullismo e cyberbullismo, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sette anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori o diffamatori o ogni altro atto idoneo, intimidisce, minaccia o molesta taluno, in modo da porlo in stato di grave soggezione psicologica, ovvero da isolarlo dal proprio contesto sociale.
“È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, trovandosi nella possibilità di impedire o denunciare i fatti di cui al primo comma, non si avvale di tale possibilità.
La pena è della reclusione da due a otto anni se i fatti di cui al primo comma sono commessi mediante la rete internet o la rete di telefonia mobile.
La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, da un convivente o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da tre o più persone riunite o a danno di un minore o di una persona con disabilità o di una donna in stato di gravidanza.
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