Assemblea d'istituto: cos'è, idee, durata, normativa

Cos'è, come si richiede e chi partecipa all'assemblea di istituto.Qual è la differenza fra assemblea ordinaria e straordinaria. Normativa e idee

Assemblea d'istituto: cos'è, idee, durata, normativa
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ASSEMBLEA D'ISTITUTO: COS'È

Assemblea d'istituto: idee e normativa
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Cos'è un'assemblea di istituto? È un momento in cui gli studenti di una scuola si riuniscono per discutere della situazione scolastica secondo un programma definito, fatto di punti all'ordine del giorno.

La durata dell'assemblea equivale a una giornata scolastica: in sostanza le lezioni si fermano per dare spazio all'assemblea studentesca.

Qual è la normativa che regola le assemble d'istituto? Quante se ne possono richiedere?
Secondo i decreti delegati del 1974 gli studenti hanno diritto ad un'assemblea d'istituto al mese (della durata di un giorno di scuola) e di un'assemblea di classe sempre al mese (della durata di due ore, il giorno dev'essere sempre diverso). Gli studenti non hanno diritto all'assemblea nel mese precedente la fine delle lezioni. 

COME RICHIEDERE UN'ASSEMBLEA DI ISTITUTO

L'assemblea d'istituto può essere richiesta dalla maggioranza del comitato studentesco (formato dai rappresentanti di classe) oppure dal 10% degli studenti. Nella richiesta va indicato di solito il giorno di svolgimento e l'ordine del giorno, completo di tutti i temi e le idee delle quali si vuole discutere durante l'assemblea.

  • Gli esperti esterni: può essere utile e prestigioso invitare degli "esperti" esterni durante le assemblee d'istituto. Si può fare per 4 volte ogni anno, ma serve prima l'approvazione del consiglio d'istituto. Occhio quindi che l'invito potrebbe non essere approvato da docenti e preside.
  • Un'opportunità poco sfruttata: spesso l'assemblea d'istituto diventa una noiosissima plenaria con tutta la scuola, che fa finta di ascoltare il rappresentante o l'esperto di turno. La legge prevede però che essa si possa articolare anche per classi parallele: potete cioè decidere di organizzare "corsi" o dibattiti diversi - come i cineforum - in più classi proprio come si fa durante un'autogestione.

ASSEMBLEA D'ISTITUTO: NORMATIVA

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. (Art. 18, Costituzione della Repubblica)

  • LE ASSOCIAZIONI E IL DIRITTO DI RIUNIRSI IN ASSEMBLEA
    (Art. 2, comma 10 D.L. 297/94) I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte.
    (Art. 12 D.L. 297/94) Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

  • LE ASSEMBLEE
    (Art. 2, comma 9 D.L. 297/94) La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
    (Art. 13 D.L. 297/94)
    1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
    2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto
    3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
    4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d'istituto.
    5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.
    6. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto e di una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
    7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
    8. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

  • ALTRE NORME SULLE ASSEMBLEE
    (Art. 14 D.L. 297/94)
    1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.
    2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
    3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
    4. Il comitato studentesco. ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
    5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
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