60 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione

Svolgimento prima prova maturità 2008

60 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione
La Costituzione italiana in vigore dal 1948 è tutt'oggi la legge per eccellenza della Repubblica Italiana; essa è formata da 139 articoli che possono essere modificati dalle leggi vigenti solo attraverso un iter parlamentare abbastanza lungo e complicato. Tra gli articoli sotto il I titolo dei rapporti civili l'art 24 è dedicato alla difesa processuale soltanto l'art. 24: nel secondo  comma viene sancito che <<La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento>>. Una norma che nel giudizio generale di studiosi e uomini polictici ha sempre fatto discutere soprattutto negli ultimi due decenni; infatti prima  gli scandali politici come tangentopoli nel 1992 poi i fatti di mafia e di cronaca hanno sicuramnte condizionato l'opinione pubblica sulla possibilità di modificare questo articolo o almeno di poterlo attualizzare  alla luce delle più recenti esigenze contemporanee.

Analizzando le problematiche legate all'articolo in questione risulta che nell'opinione generale esso sia visto sotto una duplice interpretazione: da un lato la legge è definita lapidaria e perentoria senza possibilità di interpretazione; d'altra parte invece alcuni l'hanno vista come una legge soggetta non a una ma a molteplici interpretazioni; infatti, la norma, troppo distratta dall'esigenza di porre fine agli abusi, alle incertezze, alle deficienze che avevano vulnerato l'istituto della difesa nei tempi passati, aveva trascurato di enunciare una chiara conformazione delle garanzie difensive, ossia di definire l'essenza stessa del diritto di cui si accingeva a sancire la inviolabilità, e ciò costituiva una grave lacuna poiché, come è stato correttamente rilevato la difesa non è in nessun modo assimilabile ad una situazione di fatto che sussista indipendentemente dalla predisposizione di una disciplina: essa si configura quale situazione "di diritto", in quanto la relazione che intercorre, a fini difensivi, tra il soggetto ed una determinata vicenda processuale è esclusivo prodotto dell'intervento del legislatore.

La verità incontestabile che questa considerazione porta con sé evidenzia come, in ogni ordinamento che voglia assicurare già a livello normativo l'effettività del diritto di difesa occorre che il concetto di "difesa" sia riempito di contenuti: questa opera di concretizzazione spetta in via primaria al legislatore e, in via suppletiva, alla Corte costituzionale la quale, tuttavia, dinanzi ad una enunciazione di principio può scegliere di adagiarsi su considerazioni di conformità costituzionale legate strettamente al modello processuale in concreto adottato ed alle garanzie difensive compatibili con esso. Solo di recente, è storia degli ultimi anni, il nostro ordinamento ha scelto la via della definizione "costituzionale" dell'essenza del diritto di difesa, ossia di quel diritto di cui la prima parte della Costituzione continua a sancire la "inviolabilità".

Tale “modifica si riferisce alla riforma costituzionale dell'art. 111, cioè articolo che sancisce le modalità di procedura in processo penale dove  la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; inoltre che si disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. A questo riguardo con la suddetta modifica attuata con la legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 la quale, tuttavia, nella specificità delle previsioni che la compongono risulta essere priva di riferimenti espressi alla materia delle indagini difensive. Tuttavia, come evidenziato, non è da sottovalutare la funzione orientativa dell'operato del legislatore ordinario che, per la tematica che forma oggetto del presente scritto, assume la previsione di un diritto dell'accusato di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa.
D'altra parte è evidente che sarebbe inconcepibile un modello preparatorio di un'adeguata difesa che possa prescindere da strumenti normativi diretti a creare e regolamentare momenti di contatto con le fonti di prova che si ritiene possano essere a discarico.

Dunque, la realizzazione della prescrizione costituzionale esige, quale condizione costituzionalmente necessaria e preminente rispetto ad ogni altra, la tutela del "diritto all'indagine difensiva" e, ancora prima, la predisposizione di strumenti che rendano effettivo siffatto diritto.  Di fronte a questa molteciplità di interpretazioni e a queste problematiche sopra elencate è naturale che l'articolo continui a far discutere: ad esempio per quanto riguarda l'ambito politico istituzionale la difesa delle personalità parlamentari imputate in processi è da sempre un tema “caldo” oggetto di discussioni e dibattimenti; in questo è naturale che l'articolo 24 e quelli ad esso collegati siano oggetto di attenzione. In ultima analisi il problema secondo la mia personale interpretazione ma anche secondo una visione oggettiva e razionale che soprattutto prescinda da ogni spinta chiaramente schierata fa emergere che la legge in tali problemi non sia pre nulla chiara; in questo non di deve fare la solita polemica sulle istituzioni del nostro Paese; d'altra parte sarebbe bene far chiarezza e provvedere a modificare o almeno a rendere più semplice la legge su questi punti.

Infattti è chiaro che le leggi quando diventano obsolete o comunque attaccabili vadano migliorate e rese attuali; basti pensare ai gravi problemi che abbiamo avuto negli ultimi annni in Italia:ibasti pensare ai processi legati alla criminalità organizzata che non si risolvonno e lasciano impuniti reati gravisssimi (è notizia di questi giorni di un processso trascinatosi per otto annni che alla fine ha causato l'assoluzione degli imputati) inoltre si potrebbero citare anche ai recenti fatti di cronaca nera degli ultimi anni in italia; ossia quei processi, quasi tutti per omicidi allla ricerca del colpevole, che si trascinano per anni senza conclusioni e giudizi definitivi: su tutti sono esemplificativo i casi degli omicidi senza colpevole come il processo ad Annamaria Franzoni fino ad arrivare ai recenti processi per i cruenti omicidi del picccolo Tommaso Onofri, della studentessa americana Meredith, dell'omicidio di Garlasco. Processi infiniti dove le prove sembrano non bastare mai facendo slittare di conseguenza le definitive condanne proprio a causa di questa difficoltà di interpretazioni e di molteplici interesssi in ballo; interesssi che se non verranno messi da perte continuerannno a provocare gravi lacune non solo nell'ordinamento giuridico italiano ma, in più di un caso, lasceranno impuniti molti criminali.
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