L'Unione Europea | Video

L'Unione europea è un'organizzazione sovranazionale che dal 1° gennaio 2007 comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici

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I principali organismi o istituzioni dell’Unione Europea, che costituiscono il suo quadro istituzionale, sono:

- il Parlamento europeo;
- il Consiglio europeo;
- il Consiglio dei ministri dell’Unione europea;
- la Commissione europea;
- la Corte di giustizia

Il Parlamento Europeo è l’organo che esercita funzioni legislative e di bilancio,insieme al Consiglio, e funzioni di indirizzo e controllo politico.
E' composto da 732 parlamentari, suddivisi tra i diversi Paesi in proporzione alla popolazione ed eletti direttamente dai cittadini europei.

All'interno del parlamento opera un Presidente ed i gruppi politici, aggregazioni volontarie trasversali composte da deputati di nazionalità diverse ma con analogo orientamento politico.

Le funzioni principali del Parlamento Europeo sono: la partecipazione all’attività legislativa, l’approvazione e il controllo del bilancio e l’attività di indirizzo e di controllo politico.

Un organismo comunitario di recente creazione è il Consiglio Europeo, organo di impulso ed indirizzo politico dell’Unione Europea.
Il Consiglio non ha funzioni legislative ma ha il compito di dare all’Unione gli impulsi necessari per il suo sviluppo e di definirne gli orientamenti e le priorità politiche generali. All'interno del Consiglio è presente un Presidente, eletto a maggioranza qualificata dallo stesso Consiglio per un periodo di due anni e mezzo.

Dal Consiglio Europeo si distingue il Consiglio dei ministri dell’Unione europea, organo con funzioni legislative e deliberative.
Si tratta dell’organo che è posto al vertice dell’organizzazione comunitaria e a cui sono attribuiti ampi poteri normativi e decisionali.

Il Consiglio dei ministri non è permanente, perché si riunisce soltanto quando deve deliberare su una questione di sua competenza, ed è a composizione variabile, perché si riunisce in formazioni distinte.

È da notare inoltre, che il Consiglio dell’Unione europea non rappresenta i cittadini europei bensì gli Stati membri, e più precisamente, i loro Governi nazionali.

Le funzioni principali del Consiglio dei ministri dell’Unione europea riguardano:
- la funzione legislativa e di bilancio;
- la definizione delle politiche comuni e il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;
ed infine la conclusione di accordi internazionali con Paesi terzi o con altre organizzazioni internazionali.

Il vero e proprio “motore” dell’attività comunitaria è la Commissione europea, organo con funzioni di iniziativa legislativa ed esecutiva.
La Commissione ha sede a Bruxelles ed è diretta da un Presidente che definisce l’attività della Commissione, prende decisioni riguardanti l’attribuzione delle competenze dei suoi membri e nomina i vicepresidenti della Commissione.
Uno di questi è il Ministro degli affari esteri dell’Unione Europea nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo.

Il Ministro degli Esteri è responsabile della politica estera della UE, in quanto contribuisce alla elaborazione di una politica estera, di sicurezza e di difesa comune e presiede il Consiglio Affari esteri.
La Commissione è un organo collegiale, permanente e a composizione stabile perchè si riunisce periodicamente e, nel corso della legislatura, i commissari non possono essere sostituiti o revocati.
La Commissione svolge principalmente le funzioni di iniziativa legislativa, di esecuzione del bilancio comunitario e gestione dei programmi comunitari, di coordinamento e l’attuazione delle politiche comunitarie.
Vigila inoltre sull’applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri.
L’ultimo organo comunitario è la Corte di giustizia, organo giudiziario che assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. Ha sede in Lussemburgo ed è formata dalla Corte di giustizia, dal Tribunale e dagli eventuali Tribunali specializzati competenti in alcune materie specifiche.

La Corte di giustizia è formata da un giudice per ogni Stato membro e da un certo numero di avvocati generali. I suoi giudici sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri e sono rinnovabili alla scadenza del loro mandato.

La Corte di giustizia è competente essenzialmente per i ricorsi per inadempimento degli obblighi comunitari da parte degli Stati membri e
garantisce l’uniformità dell’interpretazione del diritto comunitario pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali, cioè sull’interpretazione e sulla legittimità delle norme comunitarie da applicare in un giudizio in corso.

Alla fine degli anni Ottanta, per ridurre il carico della Corte di giustizia è stato istituito il Tribunale dell’Unione Europea che ha il compito di giudicare in primo grado i ricorsi che non sono attribuiti alla Corte di giustizia
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