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è una creazione della Redazione
Un lavoratore è autonomo se dietro un compenso compie un opera
o un servizio operando in proprio, in modo indipendente (secondo criteri
modalità da lui scelti).
Un lavoratore è "subordinato" se è assoggettato ad un potere organizzativo,
gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e se osserva comportamenti
e orari subordinati (firma una scheda orari o chiede i permessi per assentarsi
al datore di lavoro).
Capita spesso, per esempio nei call center, che si faccia un contratto
da lavoratore autonomo ad uno che in realtà fa le stesse cose di
un "subordinato". Questa cosa viene fatta per evitare
che il lavoratore faccia richieste riguardo ferie, contributi e altri
diritti che spettano ai lavoratori dipendenti.
Questa cosa è un po' una truffa mal riuscita perchè comunque
quello che conta è il tipo di rapporto che si instaura effettivamente
e non il nome che decide di dargli il vostro datore di stipendio. In altre
parole un finto lavoratore autonomo è solo una vittima di una forma
raffinata di "lavoro nero". Tra l'essere indipendenti e l'essere dipendenti
c'è una via di mezzo. Per sapere cos'è leggetevi il prossimo
paragrafo.
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Diamone una definizione colta. Si tratta della possibilità di offrire
ad un committente (datore di lavoro) che ne faccia richiesta la propria
prestazione di lavoro, per un periodo determinato. In parole povere
si tratta di un lavoro che svolgiamo per conto di un'azienda in un periodo
di tempo determinato e con una mansione ben precisa.
Esempi di collaborazioni coordinate e continuative possono essere la realizzazione
di un sito web oppure il coordinamento di operazioni di promozione e di
marketing per una società.
Come forse avrete capito stiamo parlando di prestazioni che di norma hanno
un alto contenuto professionale. Questo tipo di contratti in Italia
coinvolge sempre più laureati e laureandi in fase specializzazione o dottorato.
Se la collaborazione riguarda una sola impresa e si svolge con continuità
il rapporto rientra nella categoria delle collaborazioni coordinate e
continuative equiparate al lavoro autonomo. In questo caso è prevista
una minima copertura previdenziale attraverso un versamento pari al dieci
per cento della retribuzione pattuita (due terzi a carico del datore e
un terzo a carico del lavoratore). La contrattazione è individuale e non
esiste nessuna tutela nè garanzia particolare per quelle
professioni che non hanno un ordine professionale (sigh!!)
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