
DIRITTO ROMANO
Diritto romano
Il diritto è l’ordinamento proprio
dell’organizzazione dello Stato.
Periodo arcaico del diritto romano
Il periodo arcaico si distingue in 2 fasi una Monarchica (la cd.
Monarchia etrusca) ed una Repubblicana.
Periodo preclassico del diritto
romano
Il periodo preclassico è quello del pareggiamento tra
patrizi e
plebei, con la formazione di una nuova classe dirigente politica la
nobilitas patrizio-plebea, è anche il periodo
dell’espansione imperialistica di Roma.
Periodo classico del diritto romano
Tale periodo inizia nel 27 a. C. con l’assunzione di Augusto
dei
poteri costituzionali di Princeps: la Tribunicia Potestas, in base alla
quale egli poteva interporre l’intercessio (veto) agli atti
dei
magistrati come i tribuni della plebe, senza subirla e
l’Imperium
Proconsulare maius et infinitum cioè il potere di comando su
tutte le province dell’Impero, invece il potere dei singoli
proconsoli (consoli usciti di carica ai quali veniva prorogato
l’imperium) e dei singoli propretori riguardava una
provincia.
Periodo postclassico del diritto
romano
Il periodo postclassico vede al suo sorgere la divisione
dell’Impero in 2 partes: Pars Orientis con capitale
Costantinopoli e Pars Occidentis con capitale Roma.
Partizioni del diritto romano
Il Ius Quiritium è il diritto dei cittadini romani, esso si
sostanzia nei vecchi mores maiorum e viene invocato in giudizio solo
per le potestà.
Processo per legis actiones
La forma più antica delle legis actiones fu abolita nel 17
a.C dalla lex Iulia iudiciorum privatorum.
Processo per formulas o per
concepta verba
Si affermarono nell’ambito della iurisdictio del praetor
peregrinus.
Processo extra ordinem
Si sviluppò sin dalla fine del periodo repubblicano, fino a
trionfare in epoca postclassica.
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