Appunti audio di Diritto canonico

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DIRITTO CANONICO




Il diritto canonico e la questione terminologia
L’espressione “diritto canonico” indica generalmente la manifestazione del diritto nella vita della Chiesa cattolica, un diritto che riguarda una grande comunità umana sparsa in tutto il mondo.

Le ragioni dello studio del diritto canonico
Le ragioni per cui si studia il diritto canonico sono fondamentalmente tre.

Nascita del diritto canonico
La Chiesa, in quanto realtà spirituale, sacramentale, carismatica, trascendente, le cui finalità sono rivolte al bene delle anime, non dovrebbe avere bisogno di diritto.

Diritto canonico e altri diritti religiosi
Il diritto non è solo il diritto dello Stato ma esistono altre espressioni della giuridicità, tante quante sono le forme di aggregazione umana.

Diritto canonico e diritto secolare
Il diritto canonico indica con il termine diritto civile, “ius civile”, il diritto delle comunità politiche; il ricorso dell’espressione latina vuole indicare il diritto prodotto dal legislatore statale nel suo complesso.

Diritto canonico e teologia
Il termine “teologia” deriva dal greco “teos” Dio e “logos” discorso, quindi è l’indagine su Dio, il sapere speculativo relativo a Dio.

Evoluzione del diritto canonico
Parlare di esperienza giuridica nel divenire della storia significa parlare dell’evoluzione nel corso di venti secoli del diritto canonico, inteso come insieme di norme (diritto scritto) interpretate e la giurisprudenza (diritto vivente) ma anche inteso come complesso di istituti giuridici ovvero strutture ecclesiali.

Periodo pregrazianeo del diritto canonico
Il primo millennio è chiamato periodo pregrazianeo perché precede l’opera di Graziano.

Il periodo classico del diritto canonico
Il periodo classico inizia nella metà del XIII secolo grazie all’apporto dato sia alla scienza sia alla pratica del diritto dal Decretum di Graziano, monaco camaldolese e professore all’Università di Bologna, che per ragioni didattiche raccolse una molteplicità di fonti canoniche delle quali, di volta in volta, cercava di offrire un’interpretazione coerente.

Il periodo moderno del diritto canonico
Il periodo moderno è caratterizzato dalle riforme del Concilio di Trento, convocato per rispondere alla grave frattura operata nella Chiesa d’Occidente dal moto riformatore di Martin Lutero.

Il periodo contemporaneo del diritto canonico
Il periodo contemporaneo è caratterizzato soprattutto dal Concilio Vaticano II, voluto da Giovanni XXIII insieme alla revisione del codice di diritto canonico.

Diritto canonico tra Occidente ed Oriente
Il diritto canonico contiene due grandi tradizioni: quella Occidentale, la Chiesa latina, e quella Orientale, le Chiese sui iuris orientali cattoliche.

Caratteristiche del diritto canonico
L’azione missionaria o “implantatio Ecclesiae”, che segue le grandi scoperte geografiche dell’inizio dell’era moderna (1492), ha un influsso sugli sviluppi del diritto canonico.

Le fonti del diritto canonico
Con il termine fonti si possono indicare varie realtà: fonti di produzione, fonti di cognizione, fonti storiche.

Il diritto divino naturale e positivo
La particolarità dell’ordinamento giuridico della Chiesa è che ha alla sua base il diritto divino, cioè un complesso di norme che non sono state poste dal legislatore ecclesiastico, cioè da un’autorità umana, ma da questa sono fatte valere.

Diritto umano o ecclesiastico
Altra fonte del diritto canonico è il diritto umano o ecclesiastico, cioè il diritto posto dai soggetti competenti nella Chiesa.

Il diritto canonico e la Costituzione della Chiesa
A livello giuridico le costituzioni sono ciò che attiene alle grandi rivoluzioni (americana e francese) che segnano la reazione allo Stato assoluto, cioè lo Stato nella figura del re (l’état c’est moi) al di sopra della legge (legibus solutus) senza divisione dei poteri.

Diritto canonico e “ius civile”
Partendo dal presupposto che gli Stati sovrani negano l’esistenza di un’altra autorità sul popolo e sul territorio, diciamo che ogni ordinamento si costruisce attorno a dei valori che lo tengono insieme e lo rendono chiuso alla penetrazione di valori che vengono dall’esterno, altrimenti si potrebbe creare contrasto nell’ordine pubblico, cioè una norma non segue quei valori.

La Chiesa come popolo di Dio
Una delle più importanti operazioni effettuate dal legislatore canonico è la traduzione sul piano del diritto positivo di una categoria del tutto estranea alla tradizione culturale del giurista.

I “Christifideles” e i diversi stati di vita
I richiami al Concilio Vaticano II sono essenziali per comprendere l’impostazione data dal codice vigente alle norme sulle persone.
 
I diritti e i doveri fondamentali del diritto canonico
Dal canone 208 al canone 223 viene delineato lo stato comune a tutti i fedeli, cioè il legislatore ha formulato una catalogo di doveri e diritti comuni sotto il titolo “Obblighi e diritti di tutti i fedeli” o “De omnium christifidelium obligationibus et iuribus”.

Ordinamento canonico e diritti fondamentali
Se il diritto canonico contempli i diritti fondamentali è una questione ambigua perché si può essere d’accordo sulla loro applicazione ma non sul loro fondamento.

Il diritto canonico ed i fedeli laici
Un famoso testo di s. Girolamo, riportato nel Decretum di Graziano, inizia precisando che esistono due categorie di fedeli (“Duo sunt genera christianorum”).

La cooperazione dei laici alle funzioni gerarchiche
I fedeli laici possono essere chiamati a collaborare con i ministri sacri (chierici) all’esercizio delle loro tre funzioni.

Le associazioni di fedeli nel diritto canonico
Con il diritto di libertà di associazione riconosciuto dal can. 215, il codice detta un’ampia disciplina al fenomeno associativo nella Chiesa.

La sacra potestas
La Chiesa è una societas gerarchicamente ordinata, ha ricevuto dal suo Fondatore il compito di predicare il Vangelo a tutte le genti (munus docendi) e di amministrare i sacramenti (munus santificandi).

La potestà di ordine e la potestà di magistero
La potestà di ordine è ordinata alla santificazione degli uomini mediante l’azione liturgica e l’amministrazione dei sacramenti (can. 834).

La potestà di giurisdizione
La potestà di giurisdizione, o potestas regiminis, è il potere di governare i fedeli nella vita sociale della Chiesa ed esiste per istituzione divina (can. 129).

La tripartizione dei poteri nel diritto canonico
Il codice ha introdotto ex novo la distinzione della potestas regiminis in potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria (can. 135).

La dinamica del potere nella Chiesa
Nella costituzione conciliare “Lumen gentium” si dice che Gesù Cristo ha edificato la santa Chiesa e ha mandato gli Apostoli, inoltre volle che i loro successori, i Vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli.

Gli organi di governo della Chiesa universale
Il Collegio dei Vescovi è formato da tutti i Vescovi in forza della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica con il capo, il Sommo Pontefice, e con i membri, poiché in esso permane perennemente il corpo apostolico (can. 336).

Il Sinodo dei Vescovi
Il Sinodo dei Vescovi è uno dei vari modi con cui i Vescovi cooperano con il Pontefice, esso realizza una forma di partecipazione dell’episcopato alle funzioni di governo sulla Chiesa universale (can. 334).

Le Chiese particolari
La dottrina della collegialità e sacramentalità dell’ufficio dei Vescovi e la visione della Chiesa come popolo di Dio, portano una rinnovata concezione dei rapporti tra Chiesa universale e Chiese particolari.

Ufficio dei Vescovi
E’ un istituto di diritto divino in quanto i Vescovi sono successori degli Apostoli (successione apostolica), la loro autorità discende dall’appartenenza al Collegio episcopale.

I raggruppamenti di Chiese particolari
La costituzione “Lumen gentium” dice che l’unione collegiale appare anche nelle relazioni tra i singoli Vescovi e le Chiese particolari e la Chiesa universale.

La struttura interna delle Chiese particolari
La curia diocesana ha il compito di assistere il Vescovo nella direzione dell’attività pastorale, nell’amministrazione della diocesi e nell’esercizio della potestà giudiziaria.

Il diritto canonico ed il regime degli atti
Nel regime degli atti prende concretamente forma l’attività di governo del popolo di Dio.

Il matrimonio nel diritto canonico
La Chiesa, per il raggiungimento del suo fine, utilizza mezzi che si classificano in due diversi ordini: l’insegnamento e la santificazione.

Il matrimonio come sacramento
Il matrimonio sacramento è un patto mediante il quale l’uomo e la donna pongono in essere un consorzio per tutta la vita.

Struttura giuridica del matrimonio canonico
Il matrimonio canonico è un patto (foedus) o contratto, che sorge esclusivamente dalla libera volontà dei soggetti contraenti, cioè gli sposi.

La forma canonica della celebrazione del matrimonio
Il matrimonio è un negozio a forma vincolante, quindi l’inosservanza della forma di celebrazione comporta l’invalidità del matrimonio.

Gli effetti del matrimonio religioso
Sacramento è il matrimonio come atto, non il rapporto che dura nel tempo.

Annullamento e convalidazione del matrimonio religioso
Il matrimonio è contratto invalidamente se c’è un vizio del consenso, un impedimento non dispensabile o non dispensato, un vizio di forma.

Separazione e scioglimento del matrimonio religioso

L’essenza della condizione matrimoniale è data dalla comunità per tutta la vita (consortium totius vitae: can. 1055) che comporta il dovere di osservare la coabitazione tra gli sposi, quindi la comunanza di letto, di mensa e di abitazione (communio tori, mensae et habitationis).

I beni ecclesiastici nel diritto canonico
Il codice non detta una definizione chiara, ma nel can. 1257 troviamo due parametri per individuare i beni detti ecclesiastici.

La costituzione del patrimonio ecclesiastico
Esistono due modi di acquisto dei beni temporali da parte della Chiesa.

Amministrazione dei beni ecclesiastici nel diritto canonico
Il diritto canonico precisa quali sono gli organi legittimati a porre in essere gli atti necessari all’incremento, alla conservazione, alla fruizione e all’alienazione del patrimonio ecclesiastico.

I beni culturali nel diritto canonico
I beni culturali sono una categoria unitaria di beni considerati degni di una particolare protezione perché connessi allo sviluppo integrale della persona umana.

Il sostentamento del clero
Il sistema di sostentamento del clero è stato profondamente modificato nel corso del tempo.

Disciplina e punizione nel diritto canonico
Il can. 1311 afferma che la Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.

Elementi del delitto nel diritto canonico
Il codice non fornisce una definizione ma può essere ricavata dal can. 1321 che individua il soggetto passivo nelle sanzioni penali.

Il soggetto attivo del delitto nel diritto canonico

Soggetti attivi del delitto sono solo i fedeli cattolici.

Le pene nel diritto canonico
Le pene canoniche consistono nella privazione di un bene spirituale o temporale.

Le fattispecie delittuose nel diritto canonico
Il codice classifica i delitti in sei categorie diverse, a seconda della natura dell’interesse che l’azione delittuosa lede.

La soluzione delle controversie nella Chiesa
Anche nella comunità ecclesiale possono insorgere dei conflitti fra i consociati, che devono essere risolti per assicurare la giustizia e la pacifica convivenza.

Lo spirito della giustizia canonica
La Chiesa ha un diritto originario e proprio di assicurare davanti ad un giudice la tutela dei diritti e dei relativi doveri contemplati dal diritto canonico.

Giurisdizione e competenza nel diritto canonico
Il termine giurisdizione, o potestas iudicialis, indica il potere conferito al giudice ecclesiastico di giudicare controversie e di applicare le norme canoniche.

Ordinamento giudiziario nel diritto canonico
E’ strutturato in tribunali di prima istanza (can. 1419), istituiti in ogni diocesi, e di seconda istanza (can. 1438) istituiti presso l’arcidiocesi, infatti l’appello si propone al tribunale del Vescovo Metropolita.

Il giudizio ordinario e i giudizi speciali
Il sistema processuale canonico è costituito da un unico modello di processo detto giudizio contenzioso ordinario.

La santità canonizzata
Con il termine “santità canonizzata” si indica la solenne proclamazione, da parte della competente autorità ecclesiastica, che determinati fedeli, nel corso della loro vita terrena, hanno praticato in modo eroico le virtù e sono vissuti nella fedeltà alla grazia di Dio.

Le evoluzioni storiche del diritto canonico
La venerazione dei fedeli è presente sin dai primi tempi della Chiesa, viceversa la disciplina di particolari forme processuali comincia a svilupparsi solo agli albori del secondo millennio.

La disciplina odierna del diritto canonico
Tutto il procedimento assume carattere inquisitorio; tende alla valutazione della vita e delle virtù, o del martirio, del servo di Dio, all’esame dei suoi scritti per la loro coerenza col dogma e con la morale, all’accertamento dei miracoli.

Diritto canonico e dualismo cristiano
I rapporti fra religione e politica si sono definiti secondo assetti riconducibili alla fondamentale distinzione tra sistemi monisti e sistemi dualisti.

Principi canonistici sui rapporti fra Chiesa e comunità politica
Una teoria canonistica dei rapporti fra Chiesa e comunità politica si può elaborare sulla base di due testi del Concilio Vaticano II.

Il principio di libera scelta religiosa nel diritto canonico
La libertà religiosa venne recisamente condannata nel 1864 da Pio IX nel “Sillabo” e un secolo dopo fu riconosciuta dal Concilio Vaticano II nella dichiarazione “Dignitatis humanae” del 1965.

Concordati ed altri accordi
La tradizionale forma di collaborazione sono i concordati, ovvero accordi di diritto internazionale.

La Chiesa e la comunità internazionale

La presenza della Chiesa nella vita della comunità internazionale è un dato storico incontrovertibile.


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