
DIRITTO CANONICO
Il diritto canonico e la questione
terminologia
L’espressione “diritto canonico” indica
generalmente
la manifestazione del diritto nella vita della Chiesa cattolica, un
diritto che riguarda una grande comunità umana sparsa in
tutto
il mondo.
Le ragioni dello studio del diritto
canonico
Le ragioni per cui si studia il diritto canonico sono fondamentalmente
tre.
Nascita del diritto canonico
La Chiesa, in quanto realtà spirituale, sacramentale,
carismatica, trascendente, le cui finalità sono rivolte al
bene
delle anime, non dovrebbe avere bisogno di diritto.
Diritto canonico e altri diritti
religiosi
Il diritto non è solo il diritto dello Stato ma esistono
altre
espressioni della giuridicità, tante quante sono le forme di
aggregazione umana.
Diritto canonico e diritto secolare
Il diritto canonico indica con il termine diritto civile,
“ius
civile”, il diritto delle comunità politiche; il
ricorso
dell’espressione latina vuole indicare il diritto prodotto
dal
legislatore statale nel suo complesso.
Diritto canonico e teologia
Il termine “teologia” deriva dal greco
“teos”
Dio e “logos” discorso, quindi è
l’indagine su
Dio, il sapere speculativo relativo a Dio.
Evoluzione del diritto canonico
Parlare di esperienza giuridica nel divenire della storia significa
parlare dell’evoluzione nel corso di venti secoli del diritto
canonico, inteso come insieme di norme (diritto scritto) interpretate e
la giurisprudenza (diritto vivente) ma anche inteso come complesso di
istituti giuridici ovvero strutture ecclesiali.
Periodo pregrazianeo del diritto
canonico
Il primo millennio è chiamato periodo pregrazianeo
perché precede l’opera di Graziano.
Il periodo classico del diritto
canonico
Il periodo classico inizia nella metà del XIII secolo grazie
all’apporto dato sia alla scienza sia alla pratica del
diritto
dal Decretum di Graziano, monaco camaldolese e professore
all’Università di Bologna, che per ragioni
didattiche
raccolse una molteplicità di fonti canoniche delle quali, di
volta in volta, cercava di offrire un’interpretazione
coerente.
Il periodo moderno del diritto
canonico
Il periodo moderno è caratterizzato dalle riforme del
Concilio di Trento, convocato per rispondere alla grave frattura
operata nella Chiesa d’Occidente dal moto riformatore di
Martin Lutero.
Il periodo contemporaneo del
diritto canonico
Il periodo contemporaneo è caratterizzato soprattutto dal
Concilio Vaticano II, voluto da Giovanni XXIII insieme alla revisione
del codice di diritto canonico.
Diritto canonico tra Occidente ed
Oriente
Il diritto canonico contiene due grandi tradizioni: quella Occidentale,
la Chiesa latina, e quella Orientale, le Chiese sui iuris orientali
cattoliche.
Caratteristiche del diritto canonico
L’azione missionaria o “implantatio
Ecclesiae”, che segue le grandi scoperte geografiche
dell’inizio dell’era moderna (1492), ha un influsso
sugli sviluppi del diritto canonico.
Le fonti del diritto canonico
Con il termine fonti si possono indicare varie realtà: fonti
di produzione, fonti di cognizione, fonti storiche.
Il diritto divino naturale e
positivo
La particolarità dell’ordinamento giuridico della
Chiesa è che ha alla sua base il diritto divino,
cioè un complesso di norme che non sono state poste dal
legislatore ecclesiastico, cioè da
un’autorità umana, ma da questa sono fatte valere.
Diritto umano o ecclesiastico
Altra fonte del diritto canonico è il diritto umano o
ecclesiastico, cioè il diritto posto dai soggetti competenti
nella Chiesa.
Il diritto canonico e la
Costituzione della Chiesa
A livello giuridico le costituzioni sono ciò che attiene
alle grandi rivoluzioni (americana e francese) che segnano la reazione
allo Stato assoluto, cioè lo Stato nella figura del re
(l’état c’est moi) al di sopra della
legge (legibus solutus) senza divisione dei poteri.
Diritto canonico e “ius
civile”
Partendo dal presupposto che gli Stati sovrani negano
l’esistenza di un’altra autorità sul
popolo e sul territorio, diciamo che ogni ordinamento si costruisce
attorno a dei valori che lo tengono insieme e lo rendono chiuso alla
penetrazione di valori che vengono dall’esterno, altrimenti
si potrebbe creare contrasto nell’ordine pubblico,
cioè una norma non segue quei valori.
La Chiesa come popolo di Dio
Una delle più importanti operazioni effettuate dal
legislatore canonico è la traduzione sul piano del diritto
positivo di una categoria del tutto estranea alla tradizione culturale
del giurista.
I
“Christifideles” e i diversi stati di vita
I richiami al Concilio Vaticano II sono essenziali per comprendere
l’impostazione data dal codice vigente alle norme sulle
persone.
I diritti e i doveri fondamentali
del diritto canonico
Dal canone 208 al canone 223 viene delineato lo stato comune a tutti i
fedeli, cioè il legislatore ha formulato una catalogo di
doveri e diritti comuni sotto il titolo “Obblighi e diritti
di tutti i fedeli” o “De omnium christifidelium
obligationibus et iuribus”.
Ordinamento canonico e diritti
fondamentali
Se il diritto canonico contempli i diritti fondamentali è
una questione ambigua perché si può essere
d’accordo sulla loro applicazione ma non sul loro fondamento.
Il diritto canonico ed i fedeli
laici
Un famoso testo di s. Girolamo, riportato nel Decretum di Graziano,
inizia precisando che esistono due categorie di fedeli (“Duo
sunt genera christianorum”).
La cooperazione dei laici alle
funzioni gerarchiche
I fedeli laici possono essere chiamati a collaborare con i ministri
sacri (chierici) all’esercizio delle loro tre funzioni.
Le associazioni di fedeli nel diritto canonico
Con il diritto di libertà di
associazione riconosciuto dal can. 215, il codice detta
un’ampia disciplina al fenomeno associativo nella Chiesa.
La sacra potestas
La Chiesa è una societas gerarchicamente ordinata, ha
ricevuto dal suo Fondatore il compito di predicare il Vangelo a tutte
le genti (munus docendi) e di amministrare i sacramenti (munus
santificandi).
La potestà di ordine e
la potestà di magistero
La potestà di ordine è ordinata alla
santificazione degli uomini mediante l’azione liturgica e
l’amministrazione dei sacramenti (can. 834).
La potestà di
giurisdizione
La potestà di giurisdizione, o potestas regiminis,
è il potere di governare i fedeli nella vita sociale della
Chiesa ed esiste per istituzione divina (can. 129).
La tripartizione dei poteri nel
diritto canonico
Il codice ha introdotto ex novo la distinzione della potestas regiminis
in potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria (can. 135).
La dinamica del potere nella Chiesa
Nella costituzione conciliare “Lumen gentium” si
dice che Gesù Cristo ha edificato la santa Chiesa e ha
mandato gli Apostoli, inoltre volle che i loro successori, i Vescovi,
fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli.
Gli organi di governo della Chiesa
universale
Il Collegio dei Vescovi è formato da tutti i Vescovi in
forza della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica con
il capo, il Sommo Pontefice, e con i membri, poiché in esso
permane perennemente il corpo apostolico (can. 336).
Il Sinodo dei Vescovi
Il Sinodo dei Vescovi è uno dei vari modi con cui i Vescovi
cooperano con il Pontefice, esso realizza una forma di partecipazione
dell’episcopato alle funzioni di governo sulla Chiesa
universale (can. 334).
Le Chiese particolari
La dottrina della collegialità e sacramentalità
dell’ufficio dei Vescovi e la visione della Chiesa come
popolo di Dio, portano una rinnovata concezione dei rapporti tra Chiesa
universale e Chiese particolari.
Ufficio dei Vescovi
E’ un istituto di diritto divino in quanto i Vescovi sono
successori degli Apostoli (successione apostolica), la loro
autorità discende dall’appartenenza al Collegio
episcopale.
I raggruppamenti di Chiese
particolari
La costituzione “Lumen gentium” dice che
l’unione collegiale appare anche nelle relazioni tra i
singoli Vescovi e le Chiese particolari e la Chiesa universale.
La struttura interna delle Chiese
particolari
La curia diocesana ha il compito di assistere il Vescovo nella
direzione dell’attività pastorale,
nell’amministrazione della diocesi e nell’esercizio
della potestà giudiziaria.
Il diritto canonico ed il regime
degli atti
Nel regime degli atti prende concretamente forma
l’attività di governo del popolo di Dio.
Il matrimonio nel diritto canonico
La Chiesa, per il raggiungimento del suo fine, utilizza mezzi che si
classificano in due diversi ordini: l’insegnamento e la
santificazione.
Il matrimonio come sacramento
Il matrimonio sacramento è un patto mediante il quale
l’uomo e la donna pongono in essere un consorzio per tutta la
vita.
Struttura giuridica del matrimonio
canonico
Il matrimonio canonico è un patto (foedus) o contratto, che
sorge esclusivamente dalla libera volontà dei soggetti
contraenti, cioè gli sposi.
La forma canonica della
celebrazione del matrimonio
Il matrimonio è un negozio a forma vincolante, quindi
l’inosservanza della forma di celebrazione comporta
l’invalidità del matrimonio.
Gli effetti del matrimonio religioso
Sacramento è il matrimonio come atto, non il rapporto che
dura nel tempo.
Annullamento e convalidazione del
matrimonio religioso
Il matrimonio è contratto invalidamente se
c’è un vizio del consenso, un impedimento non
dispensabile o non dispensato, un vizio di forma.
Separazione e scioglimento del matrimonio religioso
L’essenza della condizione matrimoniale è data
dalla comunità per tutta la vita (consortium totius vitae:
can. 1055) che comporta il dovere di osservare la coabitazione tra gli
sposi, quindi la comunanza di letto, di mensa e di abitazione (communio
tori, mensae et habitationis).
I beni ecclesiastici nel diritto
canonico
Il codice non detta una definizione chiara, ma nel can. 1257 troviamo
due parametri per individuare i beni detti ecclesiastici.
La costituzione del patrimonio
ecclesiastico
Esistono due modi di acquisto dei beni temporali da parte della Chiesa.
Amministrazione dei beni
ecclesiastici nel diritto canonico
Il diritto canonico precisa quali sono gli organi legittimati a porre
in essere gli atti necessari all’incremento, alla
conservazione, alla fruizione e all’alienazione del
patrimonio ecclesiastico.
I beni culturali nel diritto
canonico
I beni culturali sono una categoria unitaria di beni considerati degni
di una particolare protezione perché connessi allo sviluppo
integrale della persona umana.
Il sostentamento del clero
Il sistema di sostentamento del clero è stato profondamente
modificato nel corso del tempo.
Disciplina e punizione nel diritto
canonico
Il can. 1311 afferma che la Chiesa ha il diritto nativo e proprio di
costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.
Elementi del delitto nel diritto
canonico
Il codice non fornisce una definizione ma può essere
ricavata dal can. 1321 che individua il soggetto passivo nelle sanzioni
penali.
Il soggetto attivo del delitto nel diritto canonico
Soggetti attivi del delitto sono solo i fedeli cattolici.
Le pene nel diritto canonico
Le pene canoniche consistono nella privazione di un bene spirituale o
temporale.
Le fattispecie delittuose nel
diritto canonico
Il codice classifica i delitti in sei categorie diverse, a seconda
della natura dell’interesse che l’azione delittuosa
lede.
La soluzione delle controversie
nella Chiesa
Anche nella comunità ecclesiale possono insorgere dei
conflitti fra i consociati, che devono essere risolti per assicurare la
giustizia e la pacifica convivenza.
Lo spirito della giustizia canonica
La Chiesa ha un diritto originario e proprio di assicurare davanti ad
un giudice la tutela dei diritti e dei relativi doveri contemplati dal
diritto canonico.
Giurisdizione e competenza nel
diritto canonico
Il termine giurisdizione, o potestas iudicialis, indica il potere
conferito al giudice ecclesiastico di giudicare controversie e di
applicare le norme canoniche.
Ordinamento giudiziario nel diritto
canonico
E’ strutturato in tribunali di prima istanza (can. 1419),
istituiti in ogni diocesi, e di seconda istanza (can. 1438) istituiti
presso l’arcidiocesi, infatti l’appello si propone
al tribunale del Vescovo Metropolita.
Il giudizio ordinario e i giudizi
speciali
Il sistema processuale canonico è costituito da un unico
modello di processo detto giudizio contenzioso ordinario.
La santità canonizzata
Con il termine “santità canonizzata” si
indica la solenne proclamazione, da parte della competente
autorità ecclesiastica, che determinati fedeli, nel corso
della loro vita terrena, hanno praticato in modo eroico le
virtù e sono vissuti nella fedeltà alla grazia di
Dio.
Le evoluzioni storiche del diritto
canonico
La venerazione dei fedeli è presente sin dai primi tempi
della Chiesa, viceversa la disciplina di particolari forme processuali
comincia a svilupparsi solo agli albori del secondo millennio.
La disciplina odierna del diritto
canonico
Tutto il procedimento assume carattere inquisitorio; tende alla
valutazione della vita e delle virtù, o del martirio, del
servo di Dio, all’esame dei suoi scritti per la loro coerenza
col dogma e con la morale, all’accertamento dei miracoli.
Diritto canonico e dualismo
cristiano
I rapporti fra religione e politica si sono definiti secondo assetti
riconducibili alla fondamentale distinzione tra sistemi monisti e
sistemi dualisti.
Principi canonistici sui rapporti
fra Chiesa e comunità politica
Una teoria canonistica dei rapporti fra Chiesa e comunità
politica si può elaborare sulla base di due testi del
Concilio Vaticano II.
Il principio di libera scelta
religiosa nel diritto canonico
La libertà religiosa venne recisamente condannata nel 1864
da Pio IX nel “Sillabo” e un secolo dopo fu
riconosciuta dal Concilio Vaticano II nella dichiarazione
“Dignitatis humanae” del 1965.
Concordati ed altri accordi
La tradizionale forma di collaborazione sono i concordati, ovvero
accordi di diritto internazionale.
La Chiesa e la comunità internazionale
La presenza della Chiesa nella vita della comunità
internazionale è un dato storico incontrovertibile.
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