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CEPU: l'azienda risponde

A fronte dei tanti messaggi lasciati sui forum di Studenti.it da clienti Cepu non soddisfatti dei servizi acquistati, abbiamo chiesto all'azienda in questione di dare una propria versione dei fatti. Ecco come ha risposto alle nostre domande

a cura di Testimonianza raccolta da Marta Ferrucci

redatto mercoledì 22.11.2006

Studenti.it è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che non sono rimasti soddisfatti dei servizi Cepu: come mai tante persone ce l'hanno con voi?
"Studenti.it purtroppo riporta solo i casi negativi mentre non fa menzione di chi ha vissuto esperienze positive con Cepu, raggiungendo con successo i propri obiettivi. Poche persone agguerrite in un forum, che scrivono periodicamente, possono avere una grande visibilità. Tante persone soddisfatte e silenziose non hanno invece forza di comunicazione. A questo proposito vorremmo sottoporvi alcuni dati per evidenziare come Cepu si attesti tra le migliori aziende che operano nel settore servizi (con una percentuale di soddisfatti superiore al 96%). In allegato i dati del nostro ufficio customer care su un numero significativo di casi."

 

 

 

I telefonata

Accoglienza

 

Insuff

Suff

Buono

Ottimo

CEPU . . . .

10

36

4370

98

GS . . . . .

2

35

3264

92

Altro. . . .

7

499

16

TOTALE . . . .

12

78

8133

206

 

0,14%

0,93%

96,49%

2,44%

 

 

 

Totale clienti

8429

 

II telefon.

Qualità servizio dopo 6 mesi

 

Insuff

Suff

Buono

Ottimo

CEPU . . . .

142

579

3155

309

GS . . . . .

112

400

2068

182

Altro. . . .

12

29

236

22

TOTALE . . . .

266

1008

5459

513

 

3,67%

13,91%

75,34%

7,08%

 

 

 

Totale clienti

7246

"Stiamo realizzando anche la telefonata di fine servizio, abbiamo iniziato da poco e sono pochi casi. Vi invieremo i dati quando saranno significativi (fra circa tre mesi)."

I problemi sollevati da chi non è rimasto contento della vostra assistenza sono di una certa rilevanza. Avete in mente una strategia aziendale per far fronte alle questioni denunciate? Come vi state muovendo - se vi state muovendo - per riconquistare gli insoddisfatti?
"Naturalmente, come accade in tutte le aziende di servizi, ci sono delle persone che rimangono insoddisfatte. Oltretutto il nostro è un servizio in cui, affinchè ci siano risultati completamente positivi, è fondamentale che entrambe le due parti (società di formazione e studente) lavorino sodo e con impegno. L'unica cosa certa è che qualunque dei due non ottemperi il proprio dovere alla perfezione, la colpa ricada inevitabilmente su di noi. Ci troviamo quindi spesso a gestire controversie in cui il mancato raggiungimento dell'obiettivo è derivato da uno scarso impegno dello studente, anche se naturalmente non lo ammette.

Per tutti i casi comunque esiste oltre al contatto diretto con la Sede di riferimento, anche un Ufficio Clienti a livello di Direzione Generale dove rivolgersi per qualsiasi richiesta, osservazione o lamentela. Ogni osservazione o lamentela è oggetto di attenta analisi con l'obiettivo di recuperare la soddisfazione del cliente e agire sulle cause che hanno generato l'insoddisfazione".

Chi lascia la propria testimonianza sui forum di Studenti.it racconta spesso che le materie su cui si è stati preparati dal tutor Cepu non coincidevano con gli argomenti che andavano effettivamente presentati all'esame all'università. Esiste una forma di controllo sui tutor, qualcosa che attesti la loro effettiva preparazione, il loro aggiornamento, la competenza sugli argomenti che insegnano, sia per quanto riguarda Cepu che Grandi Scuole?
"Cepu è una società certificata ISO per cui le proprie procedure devono sottostare a dei parametri di riferimento ben precisi. I tutor devono sottostare a questa procedura:

  1. esame curricula (in numero molto elevato e con votazioni molto alte)
  2. colloquio individuale
  3. corso di qualificazione (3 prove)
  4. test di ingresso
  5. affiancamento attivo e passivo
  6. corso di riqualifica ogni 6 mesi

Oltre a queste prassi esistono tutte le procedure di erogazione del servizio oltre al materiale didattico a cui fare riferimento per ogni lezione."

C'è chi dice che i tutor Cepu siano giovani neolaureati senza esperienze di lavoro ne' di insegnamento e che per svolgere questo ruolo non hanno ricevuto alcuna formazione specifica. Chi sono veramente i vostri tutor e qual è il vostro famoso metodo di studio?
"I tutor Cepu sono per scelta persone giovani, dinamiche e che abbiano il più possibile un vivo ricordo della didattica universitaria. Devono infatti prima di tutto comprendere le difficoltà che incontrano gli studenti e aiutarli a superare quei momenti in cui loro stessi si sono trovati, con risultati naturalmente migliori, alcuni anni prima. Il tutor è prima di tutto un amico, un compagno di studio molto preparato, un supporto su cui poter contare in qualsiasi momento. La didattica si basa poi su un manuale del servizio molto dettagliato, con materiale di studio aggiornato e supporti. Ripetiamo, questo metodo è quello che dà risultati molto importanti a livello di raggiungimento obiettivi. Non vogliamo naturalmente replicare il professore universitario e l'attività didattica universitaria. Noi facciamo un altro lavoro."

Ultimamente, con la riforma Fioroni della maturità, si parla molto di "diplomifici". Cosa rispondete a chi pensa che attraverso Grandi Scuole, divisione scolastica Cepu, sia più facile superare la maturità?
"Cepu e Grandi Scuole forniscono assistenza e preparazione per chi deve sostenere gli esami universitari e per chi deve diplomarsi. Gli studenti quindi da noi si preparano e basta. Poi vanno regolarmente a sostenere gli esami nelle Università e nelle Scuole pubbliche ed è lì che si decide formalmente e legalmente l'esito e il voto della prova. Che fortunatamente molto spesso si conclude positivamente per i nostri iscritti. Va sottolineato inoltre il fatto che la maggior parte dei nostri concorrenti sono scuole parificate che oltre a preparare gli studenti rilasciano anche il titolo di studio. Da noi ci si prepara solamente, gli studenti vanno poi alla scuola pubblica a sostenere gli esami."

Un ragazzo che necessita di assistenza per la preparazione degli esami universitari sta riflettendo sul fatto di affidarsi a voi oppure no. Cosa gli dite per convincerlo? Che valore aggiunto darebbe Cepu alla preparazione di questo studente rispetto alla preparazione che potrebbe offrirgli qualcun altro?
"Non siamo a conoscenza di cosa gli altri fanno. Quello che possiamo dire è che Grandi Scuole e Cepu operano nel campo della formazione da oltre 30 anni con circa 15.000 studenti l'anno che si preparano con noi con risultati molto postivi. Naturalmente c'è sempre da migliorare ed è in atto una riorganizzazione societaria molto profonda che ha come mission quella di andare sempre più verso il cliente e verso una erogazione del servizio sempre migliore. La clausola Promosso o Ripreparato (cioè l'impegno di CEPU e Grandi Scuole di ripreparare gratuitamente il cliente qualora l'esame non sia andato bene) che è presente in tutti i nostri contratti, sta a dimostrare proprio questa strada intrapresa."

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(17)

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morko martedì, 3 marzo 2009

pubblicita ingannevole

dico soltanto che ho un contratto da circa 10.000 euro e che non sono per niente soddisfatto
ho studiato mattina e sera e non ho superato nessun esame in 5 mesi di cepu
ho un contratto annuale che fra poco scadera e chissa cosa riusciro a fare
non fate questo sbaglio non burùttate i soldi""""!!!

diffondete questo messagio

n° 17
Alessandro lunedì, 19 maggio 2008

Cepu condannato per pubblicita ingannevole

PI6426 - CEPU-ESAME UNIVERSITARIO GRATIS
Provvedimento n. 18259
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 10 aprile 2008;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo,
come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e
comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal
“Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato
con delibera dell’Autorità
pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007 ed entrato in vigore
il 6 dicembre 2007;
VISTI gli atti del procedimento;
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 agosto 2007,
integrata da ultimo in data 11 ottobre
2007, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza di un
messaggio pubblicitario
diffuso su Canale 5, in data 11 giugno 2007, alle ore 8:59 circa,
dalla società Cesd S.r.l., relativo ad
un’offerta per la preparazione gratuita di un esame universitario con
il metodo Cepu. Nella
richiesta di intervento si evidenzia che il sopraccitato spot
pubblicitario, nel reclamizzare la
possibilità di preparare gratuitamente un esame universitario con
Cepu, ometterebbe di specificare
l’esistenza di una particolare condizione di fruibilità della
promozione, consistente nella necessità
di acquistare un “pacchetto” di più esami (almeno quattro) per poter
godere della preparazione
gratuita ad un esame.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in uno
spot televisivo, diffuso
sull’emittente “Canale 5”.
Il messaggio, della durata di circa 20 secondi, è caratterizzato dalla
presenza di una voce fuori
campo che recita: “Esame strepitoso all’Università? Preparalo insieme
a CEPU e scegli poi se
continuare a studiare con noi. La qualità della preparazione CEPU è
garantita. Informati subito 800
33 11 88”. Per tutta la durata dello spot, compaiono sullo schermo
scritte in sovrimpressione che
riportano alcune parole chiave del messaggio vocale e, in particolare:
“Esame strepitoso”,
“Insieme a CEPU”, “Gratuitamente” “Prova un esame con Cepu e scegli”,
“Preparazione
Garantita”, “Informati subito CEPU 800 33 11 88”. Inoltre,
contemporaneamente alla scritta
“Prova un esame con Cepu e scegli”, compare esposto, in carattere di
nota e per circa 2 secondi, un
testo di quattro righe di colore blu recante: “Promozione valida per
chi si iscrive fino al 30 giugno
ad un minimo di quattro esami, il primo è gratuito. E se non lo superi
puoi decidere di non
continuare perdendo solo la quota di iscrizione, fino a un massimo di
mille euro”.
BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
66
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 19 ottobre 2007, è stato comunicato al consumatore ed alla
società Cesd S.r.l. (di seguito
anche Cesd), in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del
procedimento, precisando che
l’eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della richiesta di
intervento sarebbe stata valutata
ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, nella versione
vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto
2007, n. 145 e n. 146.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento del 19
ottobre 2007, è stato
richiesto alla Cesd S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, di
fornire informazioni, corredate
dalla relativa documentazione, riguardanti: le caratteristiche della
promozione di cui al messaggio
pubblicitario in oggetto, con particolare riferimento alle condizioni
ed ai limiti di fruibilità della
stessa; il periodo di validità dell’offerta pubblicizzata nel
messaggio segnalato; il numero degli
esami al quale occorre iscriversi per poter beneficiare dell’offerta,
nonché il costo della relativa
iscrizione; l’entità del rimborso in caso di rinuncia all’offerta per
mancato superamento di un
esame.
La memoria della società Cesd S.r.l.
Con memoria pervenuta in data 8 novembre 2007, la società Cesd S.r.l.,
con riferimento al
messaggio in esame ed alla relativa promozione, ha rappresentato, in
sintesi, quanto segue:
– il messaggio pubblicitario in esame è relativo ad un’offerta di CEPU
propriamente denominata
“Esame strepitoso all’Università”;
– il messaggio pubblicitario de quo è stato diffuso tra il 25 maggio
ed il 28 luglio 2007 e non è più
stato riproposto;
– dall’esame del contenuto sia audio che video del messaggio, emerge
la possibilità per il
consumatore di poter provare un esame con CEPU. Inoltre, è altresì
evidente che la fruibilità della
promozione è connessa all’iscrizione ad un minimo di quattro esami e
la prosecuzione nello studio
è subordinata alla scelta del consumatore di continuare o meno nello
studio, come evidenziato sia
nel messaggio audio (“Scegli se poi continuare”, che nel testo video
(“Scegli”);
– il messaggio assolve integralmente al necessario dovere di
informazione, ed appare indubitabile
ed incontrovertibile che il contenuto del messaggio pubblicitario CEPU
non presunta alcun
elemento riconducibile alla fattispecie tipica di ingannevolezza,
essendo assolutamente veritiero,
trasparente e palese;
– di nessun rilievo è l’assunto contenuto nella richiesta di
intervento che ha determinato il presente
procedimento, in relazione alla presunta omessa indicazione circa
l’esistenza di una particolare
condizione di fruibilità della promozione, consistente nella necessità
di acquistare un pacchetto di
più esami, atteso che nella parte video del messaggio si evince
espressamente “Promozione valida
per chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo di quattro esami, il
primo è gratuito. E se non lo
superi puoi decidere di non continuare, perdendo solo la quota di
iscrizione fino ad un massimo di
mille euro”;
– anche qualora il messaggio a video non fosse ritenuto satisfattivo
dell’onere di informazione
sulle condizioni dell’offerta, tale onere sarebbe comunque interamente
assolto dalla fase
BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
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precontrattuale. Il consumatore ha infatti la possibilità di
concludere il contratto vedendosi
garantito quanto il messaggio reclamizza. La prova di un esame
gratuito con CEPU è assolta dal
prezzo applicato che, senza promozione, è pari a 9.900 euro per
quattro esami, mentre con la
promozione è pari a 8.016,80 euro, con un risparmio di 1.883, 20 euro;
– inoltre, nel caso in cui non venga superato l’esame, è facoltà del
consumatore quella di risolvere
il contratto ottenendo il relativo rimborso, decurtato della sola
quota di iscrizione, pari a 1883,20
euro;
– in sostanza, quanto enunciato nel messaggio non viene disatteso
nella fase di formazione
contrattuale, anzi viene espressamente consolidato dal momento che
l’affidamento legittimo del
consumatore nella promessa contenuta nel messaggio pubblicitario trova
un preciso riscontro nelle
stesse clausole contrattuali, che risultano del tutto conformi con il
messaggio stesso.
In data 30 gennaio 2008 è stata comunicata alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato “Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di
pratiche commerciali scorrette”.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento risulta diffuso
a mezzo spot televisivo, in
data 13 febbraio 2008 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni.
Con parere pervenuto in data 11 marzo 2008, la suddetta Autorità ha
ritenuto che il messaggio
sottoposto alla sua valutazione costituisca una fattispecie di
pubblicità ingannevole. In particolare,
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rilevato che il
messaggio - per l’enfasi e la
categoricità, attribuita nei super e nel testo audio, alla gratuità
del corso ed alla possibilità di
provare per decidere successivamente se aderire ad un’offerta
articolata - lascia intendere che sia
possibile provare CEPU gratuitamente, senza oneri. Del resto, il super
che riporta le condizioni di
fruibilità dell’offerta pubblicizzata, per la brevità della sua durata
sullo schermo, insufficiente a
garantirne la lettura, per le dimensione del corpo tipografico,
inidoneo a consentirne una compita
comprensione e per la sua contestualità al super principale, di
evidente leggibilità ed enfasi
relativamente alla possibilità di scegliere se aderire dopo la prova,
non appare sufficiente a rendere
edotto il destinatario su tali condizioni, il che equivale
all’omissione delle stesse informazioni. Il
messaggio risulta pertanto idoneo a orientare indebitamente le scelte
dei consumatori, in
considerazione anche dell’enfasi riservata all’aspetto della gratuità
e della possibilità della prova,
perché lascia intendere, contrariamente al vero, che sia possibile
provare un esame con CEPU
gratuitamente, ossia a costo zero e in assenza di condizioni di
fruibilità, inducendo i destinatari del
messaggio al contatto con l’operatore Cesd S.r.l. sulla base di
erronei convincimenti.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in
esame è effettuata ai sensi del
Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima
dell’entrata in vigore dei Decreti
Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
Il messaggio diffuso a mezzo spot televisivo da Cesd S.r.l. ha ad
oggetto la promozione di
un’offerta, denominata “Esame strepitoso all’Università” relativa, tra
l’altro, alla possibilità di
BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
68
usufruire gratuitamente di un corso di preparazione ad un esame
universitario con il metodo
CEPU.
In particolare, la decodifica del messaggio lascia intendere,
attraverso l’enfasi delle indicazioni
vocali - “Esame strepitoso all’Università? Preparalo insieme a CEPU e
scegli poi se continuare a
studiare con noi” - e testuali – “Esame strepitoso”, “Insieme a CEPU”,
“Gratuitamente” “Prova
un esame con Cepu e scegli” – che la promozione in oggetto consenta a
chi vi aderisce di poter
provare (“Prova un esame con Cepu e scegli”) senza alcuna spesa
(“Gratuitamente”) il metodo
CEPU per la preparazione di un esame universitario e quindi, soltanto
una volta provato il suddetto
metodo, decidere se aderire o meno ad un’offerta più articolata della
stessa CEPU (“Preparalo
insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi” “Prova
un esame con Cepu e
scegli”).
In realtà, come meglio chiarito nella memoria difensiva della società
Cesd, la promozione in
oggetto non permette affatto la fruizione gratuita ed incondizionata
di un corso di preparazione ad
un esame universitario, all’esito della quale il consumatore possa
valutare se aderire o meno ad
una più articolata proposta commerciale. Al contrario, la fruizione
“gratuita” dell’esame è
subordinata all’iscrizione ad un minimo di quattro esami, per cui, a
parte la quota di iscrizione di
1.883,20 euro, è previsto il pagamento di una somma di 8.016,80 euro,
comprensiva di tre corsi al
costo unitario di 1.883,20 euro e del materiale editoriale (484 euro).
Secondo Cesd, tale essenziale condizione di fruibilità della
promozione sarebbe sufficientemente
esplicitata sia dal super presente nella schermata video e recante il
testo “Promozione valida per
chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo di quattro esami, il
primo è gratuito. E se non lo
superi puoi decidere di non continuare, perdendo solo la quota di
iscrizione, fino ad un massimo
di mille euro”, sia dalle informazioni rese in fase precontrattuale
dalla stessa Cesd e riportate
altresì sulla relativa modulistica contrattuale. Inoltre, Cesd ha
fatto presente che, in ogni caso, è
facoltà del consumatore - che non abbia superato il primo esame e non
intenda fruire della
garanzia “Promosso o ripreparato” - di risolvere il contratto
ottenendo il rimborso delle somme
versate, ad eccezione della sola quota di iscrizione.
Le argomentazioni di Cesd appaiono prive di pregio. Per quanto
concerne, in primo luogo, il super
informativo, deve osservarsi, conformemente a quanto rilevato
dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, che questo risulta manifestamente inidoneo a garantire
al destinatario del
messaggio una corretta informazione circa le condizioni di fruibilità
dell’offerta e, in particolare,
sulla circostanza che la fruizione dell’esame “gratuito” sia
subordinata all’iscrizione ad un
pacchetto di almeno quattro esami. A questo proposito, risultano
elementi determinanti nel
processo valutativo: la brevità della durata del super, che appare e
scompare dopo poco più di due
secondi e rende alquanto difficoltosa la lettura del messaggio;
l’insufficiente dimensione del testo,
estremamente ridotta, anche in relazione al corpo principale del
messaggio, e tale da non garantire
una perfetta comprensibilità del contenuto del super; la contestualità
con il super principale, che
risulta al contrario di evidente leggibilità ed enfasi circa la
possibilità di scegliere se aderire a
CEPU soltanto dopo la prova; l’evidente contraddittorietà tra
messaggio vocale – “Preparalo
insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi” – e
super informativo - “E se non lo
superi puoi decidere di non continuare”.
Per quanto concerne, in secondo luogo, l’eccezione di Cesd sulla
possibilità di acquisire
chiarimenti ed informazioni sulla promozione in fase precontrattuale,
è sufficiente ricordare in
BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
69
questa sede che l’Autorità ha avuto modo di chiarire in più occasioni
che l’idoneità ingannatoria
del messaggio non può essere esclusa dalla circostanza che il
consumatore sia in grado di
apprendere informazioni essenziali – come, in questo caso, le
condizioni di fruizione della
promozione - in un momento immediatamente successivo alla
consultazione del messaggio, quale
la fase precontrattuale, da fonti esterne al messaggio medesimo.
Infatti, il Codice del Consumo
intende salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore
da ogni interferenza
ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque
all’operatore commerciale un
preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria
comunicazione d’impresa.
Per quanto riguarda, da ultimo, la valutazione circa la facoltà
riservata al consumatore che non
superi il primo esame di risolvere il contratto ottenendo un parziale
rimborso delle somme versate,
deve osservarsi che questa risulta assorbita dalle considerazioni già
formulate sull’insufficiente
leggibilità del super informativo. In ogni caso, l’assunto di Cesd si
pone in evidente contrasto con
l’apparente carattere “gratuito” della preparazione reclamizzata nel
messaggio in esame. Infatti,
anche iscrivendosi al pacchetto di quattro esami, il consumatore che
non riesca a superare il primo
esame e conseguentemente decida di risolvere il contratto non otterrà
il rimborso dell’intera
somma versata, in quanto verrà in ogni caso trattenuto il valore della
quota di iscrizione.
Circostanza quest’ultima che risulta ex se determinante nel dimostrare
la non gratuità della
promozione e la conseguente ingannevolezza del messaggio
pubblicitario.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05,
nella versione vigente prima
dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e
n. 146, con la decisione che
accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da
1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione. Nel caso di specie,
infatti, la condotta è stata posta a partire da una data antecedente
il 21 settembre 2007, data di
entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n.
146/07.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in
quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del
richiamo previsto all’articolo 26,
comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente
prima dell’entrata in vigore
dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in
particolare, della gravità della violazione,
dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione,
della personalità dell’agente,
nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, si è considerata
l’ampiezza e la capacità di penetrazione
del messaggio che, in ragione delle modalità di diffusione, spot
televisivo su emittenti nazionali, è
suscettibile di aver raggiunto un numero considerevole di consumatori.
Nella fattispecie in esame,
si è sì tenuto conto, altresì, della debolezza psicologica dei
destinatari del messaggio, atteso che la
promozione è rivolta a soggetti che necessitano di una particolare
assistenza nella preparazione di
esami universitari. Va, inoltre, tenuta in considerazione l’importanza
dell’operatore pubblicitario
posto che Cesd – Cepu rappresenta uno dei principali operatori
nazionali nel settore della
preparazione agli esami universitari. Per quanto riguarda la durata,
dagli elementi disponibili in atti
forniti dallo stesso operatore pubblicitario e indicati nelle
risultanze istruttorie, risulta che il
BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
70
messaggio oggetto della presente valutazione è stato diffuso tra
maggio e luglio del 2007, per un
periodo complessivo pari a circa due mesi.
Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società
Cesd S.r.l. è determinata in
misura pari a 33.600 € (euro trentatremilaseicento euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni,
che il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa dalla società
Cesd S.r.l., per i profili
evidenziati, è idoneo ad indurre in errore i consumatori circa le
caratteristiche dell’offerta
reclamizzata, con particolare riferimento alle omissioni circa
l’esistenza di particolari condizioni di
fruibilità della promozione “Esame strepitoso all’Università”,
potendo, per tale motivo,
pregiudicarne il comportamento economico, ai sensi degli articoli 19,
20 e 21, lettere a) e b), del
Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima
dell’entrata in vigore dei Decreti
Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II del
presente provvedimento, diffuso dalla
società Cesd S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
b), del Decreto Legislativo n.
206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei
Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n.
145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che, per la violazione di cui al punto a), alla società Cesd S.r.l.
sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 33.600 € (trentatremilaseicento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve
essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con
versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega
alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento,
così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a
decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In
caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n.
689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il
ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione
assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante Codice
del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2
agosto 2007, n. 146, in caso di
inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da
BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
71
10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità
può disporre la sospensione
dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi
dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante Codice del
consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto
2007, n. 146, entro sessanta
giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero
può essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo
8, comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine
di centoventi giorni dalla
data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
il presente provvedimento non è definitivo

n° 16
Luana venerdì, 27 marzo 2009

Re: Cepu condannato per pubblicita ingannevole

> PI6426 - CEPU-ESAME UNIVERSITARIO GRATIS
> Provvedimento n. 18259
> L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
> NELLA SUA ADUNANZA del 10 aprile 2008;
> SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
> VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6
> settembre 2005, n. 206,
> recante Codice del consumo,
> come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto
> 2007, n. 146;
> VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in
> materia di
> pubblicità ingannevole e
> comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n.
> 284, sostituito dal
> “Regolamento sulle procedure
> istruttorie in materia di pratiche commerciali
> scorrette”, adottato
> con delibera dell’Autorità
> pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007 ed
> entrato in vigore
> il 6 dicembre 2007;
> VISTI gli atti del procedimento;
> I. RICHIESTA DI INTERVENTO
> Con richiesta di intervento pervenuta in data 27
> agosto 2007,
> integrata da ultimo in data 11 ottobre
> 2007, un consumatore ha segnalato la presunta
> ingannevolezza di un
> messaggio pubblicitario
> diffuso su Canale 5, in data 11 giugno 2007, alle
> ore 8:59 circa,
> dalla società Cesd S.r.l., relativo ad
> un’offerta per la preparazione gratuita di un esame
> universitario con
> il metodo Cepu. Nella
> richiesta di intervento si evidenzia che il
> sopraccitato spot
> pubblicitario, nel reclamizzare la
> possibilità di preparare gratuitamente un esame
> universitario con
> Cepu, ometterebbe di specificare
> l’esistenza di una particolare condizione di
> fruibilità della
> promozione, consistente nella necessità
> di acquistare un “pacchetto” di più esami (almeno
> quattro) per poter
> godere della preparazione
> gratuita ad un esame.
> II. MESSAGGIO
> Il messaggio oggetto della richiesta di intervento
> consiste in uno
> spot televisivo, diffuso
> sull’emittente “Canale 5”.
> Il messaggio, della durata di circa 20 secondi, è
> caratterizzato dalla
> presenza di una voce fuori
> campo che recita: “Esame strepitoso all’Università?
> Preparalo insieme
> a CEPU e scegli poi se
> continuare a studiare con noi. La qualità della
> preparazione CEPU è
> garantita. Informati subito 800
> 33 11 88”. Per tutta la durata dello spot,
> compaiono sullo schermo
> scritte in sovrimpressione che
> riportano alcune parole chiave del messaggio vocale
> e, in particolare:
> “Esame strepitoso”,
> “Insieme a CEPU”, “Gratuitamente” “Prova un esame
> con Cepu e scegli”,
> “Preparazione
> Garantita”, “Informati subito CEPU 800 33 11 88”.
> Inoltre,
> contemporaneamente alla scritta
> “Prova un esame con Cepu e scegli”, compare
> esposto, in carattere di
> nota e per circa 2 secondi, un
> testo di quattro righe di colore blu recante:
> “Promozione valida per
> chi si iscrive fino al 30 giugno
> ad un minimo di quattro esami, il primo è gratuito.
> E se non lo superi
> puoi decidere di non
> continuare perdendo solo la quota di iscrizione,
> fino a un massimo di
> mille euro”.
> BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
> 66
> III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
> In data 19 ottobre 2007, è stato comunicato al
> consumatore ed alla
> società Cesd S.r.l. (di seguito
> anche Cesd), in qualità di operatore pubblicitario,
> l’avvio del
> procedimento, precisando che
> l’eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto
> della richiesta di
> intervento sarebbe stata valutata
> ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto
> Legislativo 6
> settembre 2005, n. 206, nella versione
> vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti
> Legislativi 2 agosto
> 2007, n. 145 e n. 146.
> IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
> Contestualmente alla comunicazione di avvio del
> procedimento del 19
> ottobre 2007, è stato
> richiesto alla Cesd S.r.l., in qualità di operatore
> pubblicitario, di
> fornire informazioni, corredate
> dalla relativa documentazione, riguardanti: le
> caratteristiche della
> promozione di cui al messaggio
> pubblicitario in oggetto, con particolare
> riferimento alle condizioni
> ed ai limiti di fruibilità della
> stessa; il periodo di validità dell’offerta
> pubblicizzata nel
> messaggio segnalato; il numero degli
> esami al quale occorre iscriversi per poter
> beneficiare dell’offerta,
> nonché il costo della relativa
> iscrizione; l’entità del rimborso in caso di
> rinuncia all’offerta per
> mancato superamento di un
> esame.
> La memoria della società Cesd S.r.l.
> Con memoria pervenuta in data 8 novembre 2007, la
> società Cesd S.r.l.,
> con riferimento al
> messaggio in esame ed alla relativa promozione, ha
> rappresentato, in
> sintesi, quanto segue:
> – il messaggio pubblicitario in esame è relativo ad
> un’offerta di CEPU
> propriamente denominata
> “Esame strepitoso all’Università”;
> – il messaggio pubblicitario de quo è stato diffuso
> tra il 25 maggio
> ed il 28 luglio 2007 e non è più
> stato riproposto;
> – dall’esame del contenuto sia audio che video del
> messaggio, emerge
> la possibilità per il
> consumatore di poter provare un esame con CEPU.
> Inoltre, è altresì
> evidente che la fruibilità della
> promozione è connessa all’iscrizione ad un minimo
> di quattro esami e
> la prosecuzione nello studio
> è subordinata alla scelta del consumatore di
> continuare o meno nello
> studio, come evidenziato sia
> nel messaggio audio (“Scegli se poi continuare”,
> che nel testo video
> (“Scegli”);
> – il messaggio assolve integralmente al necessario
> dovere di
> informazione, ed appare indubitabile
> ed incontrovertibile che il contenuto del messaggio
> pubblicitario CEPU
> non presunta alcun
> elemento riconducibile alla fattispecie tipica di
> ingannevolezza,
> essendo assolutamente veritiero,
> trasparente e palese;
> – di nessun rilievo è l’assunto contenuto nella
> richiesta di
> intervento che ha determinato il presente
> procedimento, in relazione alla presunta omessa
> indicazione circa
> l’esistenza di una particolare
> condizione di fruibilità della promozione,
> consistente nella necessità
> di acquistare un pacchetto di
> più esami, atteso che nella parte video del
> messaggio si evince
> espressamente “Promozione valida
> per chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo
> di quattro esami, il
> primo è gratuito. E se non lo
> superi puoi decidere di non continuare, perdendo
> solo la quota di
> iscrizione fino ad un massimo di
> mille euro”;
> – anche qualora il messaggio a video non fosse
> ritenuto satisfattivo
> dell’onere di informazione
> sulle condizioni dell’offerta, tale onere sarebbe
> comunque interamente
> assolto dalla fase
> BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
> 67
> precontrattuale. Il consumatore ha infatti la
> possibilità di
> concludere il contratto vedendosi
> garantito quanto il messaggio reclamizza. La prova
> di un esame
> gratuito con CEPU è assolta dal
> prezzo applicato che, senza promozione, è pari a
> 9.900 euro per
> quattro esami, mentre con la
> promozione è pari a 8.016,80 euro, con un risparmio
> di 1.883, 20 euro;
> – inoltre, nel caso in cui non venga superato
> l’esame, è facoltà del
> consumatore quella di risolvere
> il contratto ottenendo il relativo rimborso,
> decurtato della sola
> quota di iscrizione, pari a 1883,20
> euro;
> – in sostanza, quanto enunciato nel messaggio non
> viene disatteso
> nella fase di formazione
> contrattuale, anzi viene espressamente consolidato
> dal momento che
> l’affidamento legittimo del
> consumatore nella promessa contenuta nel messaggio
> pubblicitario trova
> un preciso riscontro nelle
> stesse clausole contrattuali, che risultano del
> tutto conformi con il
> messaggio stesso.
> In data 30 gennaio 2008 è stata comunicata alle
> parti la data di
> conclusione della fase istruttoria ai
> sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato
> “Regolamento sulle
> procedure istruttorie in materia di
> pratiche commerciali scorrette”.
> V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
> COMUNICAZIONI
> Poiché il messaggio oggetto del presente
> provvedimento risulta diffuso
> a mezzo spot televisivo, in
> data 13 febbraio 2008 è stato richiesto il parere
> all’Autorità per le
> Garanzie nelle Comunicazioni.
> Con parere pervenuto in data 11 marzo 2008, la
> suddetta Autorità ha
> ritenuto che il messaggio
> sottoposto alla sua valutazione costituisca una
> fattispecie di
> pubblicità ingannevole. In particolare,
> l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha
> rilevato che il
> messaggio - per l’enfasi e la
> categoricità, attribuita nei super e nel testo
> audio, alla gratuità
> del corso ed alla possibilità di
> provare per decidere successivamente se aderire ad
> un’offerta
> articolata - lascia intendere che sia
> possibile provare CEPU gratuitamente, senza oneri.
> Del resto, il super
> che riporta le condizioni di
> fruibilità dell’offerta pubblicizzata, per la
> brevità della sua durata
> sullo schermo, insufficiente a
> garantirne la lettura, per le dimensione del corpo
> tipografico,
> inidoneo a consentirne una compita
> comprensione e per la sua contestualità al super
> principale, di
> evidente leggibilità ed enfasi
> relativamente alla possibilità di scegliere se
> aderire dopo la prova,
> non appare sufficiente a rendere
> edotto il destinatario su tali condizioni, il che
> equivale
> all’omissione delle stesse informazioni. Il
> messaggio risulta pertanto idoneo a orientare
> indebitamente le scelte
> dei consumatori, in
> considerazione anche dell’enfasi riservata
> all’aspetto della gratuità
> e della possibilità della prova,
> perché lascia intendere, contrariamente al vero,
> che sia possibile
> provare un esame con CEPU
> gratuitamente, ossia a costo zero e in assenza di
> condizioni di
> fruibilità, inducendo i destinatari del
> messaggio al contatto con l’operatore Cesd S.r.l.
> sulla base di
> erronei convincimenti.
> VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
> In via preliminare, si rileva che la valutazione
> della fattispecie in
> esame è effettuata ai sensi del
> Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione
> vigente prima
> dell’entrata in vigore dei Decreti
> Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
> Il messaggio diffuso a mezzo spot televisivo da
> Cesd S.r.l. ha ad
> oggetto la promozione di
> un’offerta, denominata “Esame strepitoso
> all’Università” relativa, tra
> l’altro, alla possibilità di
> BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
> 68
> usufruire gratuitamente di un corso di preparazione
> ad un esame
> universitario con il metodo
> CEPU.
> In particolare, la decodifica del messaggio lascia
> intendere,
> attraverso l’enfasi delle indicazioni
> vocali - “Esame strepitoso all’Università?
> Preparalo insieme a CEPU e
> scegli poi se continuare a
> studiare con noi” - e testuali – “Esame
> strepitoso”, “Insieme a CEPU”,
> “Gratuitamente” “Prova
> un esame con Cepu e scegli” – che la promozione in
> oggetto consenta a
> chi vi aderisce di poter
> provare (“Prova un esame con Cepu e scegli”) senza
> alcuna spesa
> (“Gratuitamente”) il metodo
> CEPU per la preparazione di un esame universitario
> e quindi, soltanto
> una volta provato il suddetto
> metodo, decidere se aderire o meno ad un’offerta
> più articolata della
> stessa CEPU (“Preparalo
> insieme a CEPU e scegli poi se continuare a
> studiare con noi” “Prova
> un esame con Cepu e
> scegli”).
> In realtà, come meglio chiarito nella memoria
> difensiva della società
> Cesd, la promozione in
> oggetto non permette affatto la fruizione gratuita
> ed incondizionata
> di un corso di preparazione ad
> un esame universitario, all’esito della quale il
> consumatore possa
> valutare se aderire o meno ad
> una più articolata proposta commerciale. Al
> contrario, la fruizione
> “gratuita” dell’esame è
> subordinata all’iscrizione ad un minimo di quattro
> esami, per cui, a
> parte la quota di iscrizione di
> 1.883,20 euro, è previsto il pagamento di una somma
> di 8.016,80 euro,
> comprensiva di tre corsi al
> costo unitario di 1.883,20 euro e del materiale
> editoriale (484 euro).
> Secondo Cesd, tale essenziale condizione di
> fruibilità della
> promozione sarebbe sufficientemente
> esplicitata sia dal super presente nella schermata
> video e recante il
> testo “Promozione valida per
> chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo di
> quattro esami, il
> primo è gratuito. E se non lo
> superi puoi decidere di non continuare, perdendo
> solo la quota di
> iscrizione, fino ad un massimo
> di mille euro”, sia dalle informazioni rese in fase
> precontrattuale
> dalla stessa Cesd e riportate
> altresì sulla relativa modulistica contrattuale.
> Inoltre, Cesd ha
> fatto presente che, in ogni caso, è
> facoltà del consumatore - che non abbia superato il
> primo esame e non
> intenda fruire della
> garanzia “Promosso o ripreparato” - di risolvere il
> contratto
> ottenendo il rimborso delle somme
> versate, ad eccezione della sola quota di
> iscrizione.
> Le argomentazioni di Cesd appaiono prive di pregio.
> Per quanto
> concerne, in primo luogo, il super
> informativo, deve osservarsi, conformemente a
> quanto rilevato
> dall’Autorità per le Garanzie nelle
> Comunicazioni, che questo risulta manifestamente
> inidoneo a garantire
> al destinatario del
> messaggio una corretta informazione circa le
> condizioni di fruibilità
> dell’offerta e, in particolare,
> sulla circostanza che la fruizione dell’esame
> “gratuito” sia
> subordinata all’iscrizione ad un
> pacchetto di almeno quattro esami. A questo
> proposito, risultano
> elementi determinanti nel
> processo valutativo: la brevità della durata del
> super, che appare e
> scompare dopo poco più di due
> secondi e rende alquanto difficoltosa la lettura
> del messaggio;
> l’insufficiente dimensione del testo,
> estremamente ridotta, anche in relazione al corpo
> principale del
> messaggio, e tale da non garantire
> una perfetta comprensibilità del contenuto del
> super; la contestualità
> con il super principale, che
> risulta al contrario di evidente leggibilità ed
> enfasi circa la
> possibilità di scegliere se aderire a
> CEPU soltanto dopo la prova; l’evidente
> contraddittorietà tra
> messaggio vocale – “Preparalo
> insieme a CEPU e scegli poi se continuare a
> studiare con noi” – e
> super informativo - “E se non lo
> superi puoi decidere di non continuare”.
> Per quanto concerne, in secondo luogo, l’eccezione
> di Cesd sulla
> possibilità di acquisire
> chiarimenti ed informazioni sulla promozione in
> fase precontrattuale,
> è sufficiente ricordare in
> BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
> 69
> questa sede che l’Autorità ha avuto modo di
> chiarire in più occasioni
> che l’idoneità ingannatoria
> del messaggio non può essere esclusa dalla
> circostanza che il
> consumatore sia in grado di
> apprendere informazioni essenziali – come, in
> questo caso, le
> condizioni di fruizione della
> promozione - in un momento immediatamente
> successivo alla
> consultazione del messaggio, quale
> la fase precontrattuale, da fonti esterne al
> messaggio medesimo.
> Infatti, il Codice del Consumo
> intende salvaguardare la libertà di
> autodeterminazione del consumatore
> da ogni interferenza
> ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario,
> imponendo dunque
> all’operatore commerciale un
> preciso onere di completezza e chiarezza nella
> redazione della propria
> comunicazione d’impresa.
> Per quanto riguarda, da ultimo, la valutazione
> circa la facoltà
> riservata al consumatore che non
> superi il primo esame di risolvere il contratto
> ottenendo un parziale
> rimborso delle somme versate,
> deve osservarsi che questa risulta assorbita dalle
> considerazioni già
> formulate sull’insufficiente
> leggibilità del super informativo. In ogni caso,
> l’assunto di Cesd si
> pone in evidente contrasto con
> l’apparente carattere “gratuito” della preparazione
> reclamizzata nel
> messaggio in esame. Infatti,
> anche iscrivendosi al pacchetto di quattro esami,
> il consumatore che
> non riesca a superare il primo
> esame e conseguentemente decida di risolvere il
> contratto non otterrà
> il rimborso dell’intera
> somma versata, in quanto verrà in ogni caso
> trattenuto il valore della
> quota di iscrizione.
> Circostanza quest’ultima che risulta ex se
> determinante nel dimostrare
> la non gratuità della
> promozione e la conseguente ingannevolezza del
> messaggio
> pubblicitario.
> VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
> Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto
> Legislativo n. 206/05,
> nella versione vigente prima
> dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2
> agosto 2007, n. 145 e
> n. 146, con la decisione che
> accoglie il ricorso, l’Autorità dispone
> l’applicazione di una sanzione
> amministrativa pecuniaria da
> 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e
> della durata della
> violazione. Nel caso di specie,
> infatti, la condotta è stata posta a partire da una
> data antecedente
> il 21 settembre 2007, data di
> entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi
> n. 145/07 e n.
> 146/07.
> In ordine alla quantificazione della sanzione deve
> tenersi conto, in
> quanto applicabili, dei criteri
> individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81,
> in virtù del
> richiamo previsto all’articolo 26,
> comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella
> versione vigente
> prima dell’entrata in vigore
> dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n.
> 146: in
> particolare, della gravità della violazione,
> dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o
> attenuare l’infrazione,
> della personalità dell’agente,
> nonché delle condizioni economiche dell’impresa
> stessa.
> Con riguardo alla gravità della violazione, si è
> considerata
> l’ampiezza e la capacità di penetrazione
> del messaggio che, in ragione delle modalità di
> diffusione, spot
> televisivo su emittenti nazionali, è
> suscettibile di aver raggiunto un numero
> considerevole di consumatori.
> Nella fattispecie in esame,
> si è sì tenuto conto, altresì, della debolezza
> psicologica dei
> destinatari del messaggio, atteso che la
> promozione è rivolta a soggetti che necessitano di
> una particolare
> assistenza nella preparazione di
> esami universitari. Va, inoltre, tenuta in
> considerazione l’importanza
> dell’operatore pubblicitario
> posto che Cesd – Cepu rappresenta uno dei
> principali operatori
> nazionali nel settore della
> preparazione agli esami universitari. Per quanto
> riguarda la durata,
> dagli elementi disponibili in atti
> forniti dallo stesso operatore pubblicitario e
> indicati nelle
> risultanze istruttorie, risulta che il
> BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
> 70
> messaggio oggetto della presente valutazione è
> stato diffuso tra
> maggio e luglio del 2007, per un
> periodo complessivo pari a circa due mesi.
> Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da
> applicare alla società
> Cesd S.r.l. è determinata in
> misura pari a 33.600 € (euro trentatremilaseicento
> euro).
> RITENUTO, pertanto, in conformità al parere
> dell’Autorità per le
> Garanzie nelle Comunicazioni,
> che il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo
> stampa dalla società
> Cesd S.r.l., per i profili
> evidenziati, è idoneo ad indurre in errore i
> consumatori circa le
> caratteristiche dell’offerta
> reclamizzata, con particolare riferimento alle
> omissioni circa
> l’esistenza di particolari condizioni di
> fruibilità della promozione “Esame strepitoso
> all’Università”,
> potendo, per tale motivo,
> pregiudicarne il comportamento economico, ai sensi
> degli articoli 19,
> 20 e 21, lettere a) e b), del
> Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione
> vigente prima
> dell’entrata in vigore dei Decreti
> Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
> DELIBERA
> a) che il messaggio pubblicitario descritto al
> paragrafo II del
> presente provvedimento, diffuso dalla
> società Cesd S.r.l., costituisce, per le ragioni e
> nei limiti esposti
> in motivazione, una fattispecie di
> pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20
> e 21, lettere a) e
> b), del Decreto Legislativo n.
> 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata
> in vigore dei
> Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n.
> 145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> b) che, per la violazione di cui al punto a), alla
> società Cesd S.r.l.
> sia irrogata una sanzione
> amministrativa pecuniaria di 33.600 €
> (trentatremilaseicento euro).
> La sanzione amministrativa di cui alla precedente
> lettera b) deve
> essere pagata entro il termine di
> trenta giorni dalla notificazione del presente
> provvedimento, con
> versamento diretto al
> concessionario del servizio della riscossione
> oppure mediante delega
> alla banca o alle Poste
> Italiane, presentando il modello allegato al
> presente provvedimento,
> così come previsto dal
> Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
> Decorso il predetto termine, per il periodo di
> ritardo inferiore a un
> semestre, devono essere
> corrisposti gli interessi di mora nella misura del
> tasso legale a
> decorrere dal giorno successivo alla
> scadenza del termine del pagamento e sino alla data
> del pagamento. In
> caso di ulteriore ritardo
> nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
> 6, della legge n.
> 689/81, la somma dovuta per
> la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per
> ogni semestre a
> decorrere dal giorno successivo
> alla scadenza del termine del pagamento e sino a
> quello in cui il
> ruolo è trasmesso al
> concessionario per la riscossione; in tal caso la
> maggiorazione
> assorbe gli interessi di mora
> maturati nel medesimo periodo.
> Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata
> comunicazione
> all’Autorità attraverso
> l’invio di copia del modello attestante il
> versamento effettuato.
> Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Decreto
> Legislativo 6 settembre
> 2005, n. 206, recante Codice
> del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto
> Legislativo 2
> agosto 2007, n. 146, in caso di
> inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
> applica la sanzione
> amministrativa pecuniaria da
> BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
> 71
> 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata
> inottemperanza l'Autorità
> può disporre la sospensione
> dell'attività di impresa per un periodo non
> superiore a trenta giorni.
> Il presente provvedimento verrà notificato ai
> soggetti interessati e
> pubblicato nel Bollettino
> dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
> Mercato.
> Avverso il presente provvedimento può essere
> presentato ricorso al TAR
> del Lazio, ai sensi
> dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo
> 6 settembre 2005,
> n. 206, recante Codice del
> consumo, come modificato da ultimo dal Decreto
> Legislativo 2 agosto
> 2007, n. 146, entro sessanta
> giorni dalla data di notificazione del
> provvedimento stesso, ovvero
> può essere proposto ricorso
> straordinario al Presidente della Repubblica, ai
> sensi dell’articolo
> 8, comma 2, del Decreto del
> Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
> 1199 entro il termine
> di centoventi giorni dalla
> data di notificazione del provvedimento stesso.
> IL SEGRETARIO GENERALE
> Luigi Fiorentino
> IL PRESIDENTE
> Antonio Catricalà
> il presente provvedimento non è definitivo
>
>
>
>

Ciao a tutti! Ho lavorato quasi un anno al Cepu di Milano e poi mi sono licenziata perchè secondo loro avevo un attività da concorrente e quindi incompatibile con le lezioni che effettuavo presso la sede milanese.
Qualche lezione privata qua e la per la città, pagata normalmente come una normalissima lezione privata, ovvero 20 euro l’ora e non un tozzo di pane come quella che ti forniscono loro.( Mai firmato un patto di non concorrenza…ma tutti i colleghi hanno una doppia vita lavorativa, anche perchè a pochi centinaia di metri c’è una scuola di recupero anni che paga subito, bene ed è professionale….ma non ha tutti gli alunni di Grandi Scuole….solo perchè non investe in pubblicità, ma nella risorsa professionale dei suoi docenti ).
Un anno da precaria.
E che dire? Corsi dedicati ai tutor con perdite di circa 40 ore non pagate, Riunioni mai pagate, Tagli di ore-lezioni-compensi per mancanza di budget (?), Per assenze impreviste dell’alunno, Perché il responsabile non ha raggiunto l’obiettivo o è un frustrato che non ha una vita privata e si deve pur sfogare, riassunti su riassunti, tesine, logica evangelica degli “ultimi saranno i primi”… vale a dire che per evitare un presunto potere per anzianità di servizio vengono favorite le new entry, amiche dell’ultima scelta sbagliata di una referente, che si trova li a fare quel mestiere perchè non c’è altro da farle fare….. anche se i colleghi saprebbero bene dove collocarla! (Qualche anno fa trascorreva ore ed ore in bagno…a far quello per cui la famosa Monica Lewisky faceva sotto il tavolo del Presidente degli Stati Uniti) E che dire della nuova figura…il tutor on-line? Nato per abbattere il costo del tutoraggio. Già nelle figura del tutor sono presenti: la mela in bocca e la carota in c…..manca solo la fettina di limone e l’arrosto è pronto!E che dire di docenti che lavoravano da novembre 2008 e hanno visto un misero acconto solo a marzo, senza uno straccio di contratto? Come si fa a pagarli? Semplicemente togliendo qualche soldino da ognuno e via l’acconto di stipendio alle continue richieste!
E che dire dei contributi INPS?
Sulle buste paga sono enunciati e con grandi cifre ma…da controllo effettuato…nulla di nulla….sembra che siano svaniti come neve neve al sole. A conti fatti siamo pagati circa 5 euro l’ora…… meno di una donna che si occupa delle pulizie, meno di un operatrice call center…ma abbiamo un nome….TUTOR. Insomma: “ho visto cose che voi umani…”, un compendio di tutte le peggiori nefandezze protocapitalistiche, di tutti gli sfruttamenti da liberismo selvaggio, di trattamento da pura manovalanza intellettuale…Per fortuna lavoro anche nella scuola statale e conosco centri di recupero anni veramente seri, dove ti pagano 18 euro l’ora netti, ti versano i contributi e fanno il loro lavoro in modo serio e professionale. Non capisco come mai questi mega-ultra dirigenti, con tanto di laurea e titoli e studi professionali, rimangano a fare questo lavoro? Certi “mestieri” non conoscono crisi…perchè non rimboccarsi le maniche e cominciare a fare gli ingegneri, gli architetti, i docenti, gli avvocati, i commercialisti anzichè mettere da parte queste professioni bellissime e ben pagate per fare i dirigenti in queste strutture?Io penso a due ipotesi….O non sanno fare il proprio lavoro, quello per cui hanno studiato e quindi…..si sono riciclati in questo …..oppure …questo “lavoro” se così si può chiamare….ladrocinio autorizzato …… rende molto di più!! I veri ladri sono questi dirigenti dei centri studi che non dovrebbero marcire nelle patrie galere, come afferma la collega,ma essere destinati ai lavori socialmente utili, in quanto non mi sembra giusto che, in galera debba mantenerli io.

Betty giovedì, 17 aprile 2008

Che fanno i tutor ? non fatemi ridere

I tutor dovrebbero sostenere quelle prove ? non fatemi ridere, al termine di un disastroso corso in webdesign mi venne proposto di essere io stessa tutor e di iniziare IMMEDIATAMENTE .... peccato non avessi imparato NULLA e che ne sapessi più io dei docenti. Un esempio ? "F. mi dici cosa sono i layer nei siti web ?" e lui "humm non lo so aspetta, ci guardo a casa e te lo dico". I programmi ? ho pagato per averli ORIGINALI invece mi hanno fornito dei CD taroccati, copiati e con tanto di crack !!!!

n° 15
Corin sabato, 10 novembre 2007

Lavoratori CEPU spiegateci (Per Sara e gli altri)

Per favore Sara visto che hai detto che lavori al CEPU e conosci bene la situazione interna pensi che nel caso in cui esistono dei dipendenti che non fanno il loro dovere e che danneggiano gli studenti che si trovano a scrivere all'Ufficio Cienti quest'ultimo ci possa mettere più di 2 anni a rispondere vista la mole di lavoro? E se è vero che si parla di professionalità e un metodo CEPU infallibile ti posso assicurare che non è evidente all'esterno dai racconti che stò leggendo.
Fornisci la tua email o numero di telefono dell'ufficio in cui operi e come testimonianza CEPU forse ci piacerebbe attuare un confronto con te per capire come funziona questo meccanismo CEPU e capire se stanno sbagliando proprio quelli che si sentono "fregati" da CEPU.
Grazie se risponderai

n° 14
Corin sabato, 10 novembre 2007

Ufficio Clienti e Direzione Generale inesistente

Beh per fortuna che ho seguito la prassi che qui è confermata. Scrivi a ufficio clienti e viene valutato il tuo caso e tutto si risolve. Cosi' scrive CEPU ma non funziona affatto.
Scrivi e nessuno risponde e le cose non si risolvono e niente cambia anzi peggiora e se provi a rivolgerti alla tua sede ancora peggio non sanno rispondere a niente.
CEPU sarà forse investito da una magia che nasconde tutte le lamentele e non le risolve architettando il mondo per far stancare chi studia e poi far scattare le pratiche legali accusando poi lo studente di mancata diligenza e cattiva fede. Forse CEPU non è davvero così fantastico come dice nelle pubblicità dove il costo esorbitante cela una fregatura. Un ragazzo che conosco era bravo nello studio ed ha lottato con tutte le sue forze per ottenere maggiore professionità da CEPU. Risultato: vie legali e personale CEPU che ha raccontato delle bugie per salvare il posto di lavoro. Ora voglio sperare che la giustizia faccia il suo giusto corso in tutti i vostri casi.
Ragazzi non demordete e denunciate.

n° 13
Patrixia80 lunedì, 12 novembre 2007

Re: Ufficio Clienti e Direzione Generale inesisten

ho studiato con cepu per preparare 2 esami universitari, ad un certo punto del mio percorso ho avuto dei problemi sulla pianificazione degli esami con il mio tutor. ho chiamato il servizio clienti (il cui numero telefonico era indicato nel contratto che ho sottoscritto). Mi ha risposto una signorina molto educata ké ha ascoltato il mio caso con molta disponibilità (senza fretta e senza sbruffare)... e dopo solo due giorni mi è stato fissato un incontro in sede con una responsabile! devo dire ké nonostante alcune cose non sono state risolte del tutto, ho ricevuto un discreto servizio, monta disponibiltà e attenzione.. per me l'ufficio clienti del cepu funziona e ha gente in gamba al suo interno. ciao

Pimpi martedì, 13 novembre 2007

Re: Ufficio Clienti e Direzione Generale inesisten

Patrixia, se dici così è ancora peggio. Il caso raccontato da Corin ha seguito l'iter prestabilito eppure nessun riscontro nè scritto, nè orale.
Perchè non hanno voluto vedere nè sentire e non è intervenuto l'Ufficio Clienti?
Sono felice per te ma tale Ufficio quindi effettua delle scelte non trattando tutti gli studenti allo stesso modo. C'è trascuratezza e non cura. E' veramente gravissimo.

Patrixia80 martedì, 13 novembre 2007

Re: Ufficio Clienti e Direzione Generale inesisten

caro Pimpi, io ho solo raccontato la mia di esperienza, e come ogni esperienza di qualsiasi tipo essa sia è diversa l'una dall'altra, perchè diversi sono i fattori e le cause. Continuo ad affermare che all'ufficio clienti ho trovato gente in gamba ... d'altronde come tu sai le mele marcie stanno ovunque in qualsiasi contesto azinedale e non, ma ciò non vuol dire che per questo è proprio tutto da buttare. Ciao

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