Atto giudiziario su quesito di Diritto Penale

Tizio, titolare di un porto d'arma da fuoco, venuto a diverbio con Caio, lo colpisce più volte al capo con il calcio della propria pistola regolarmente denunciata e detenuta procurandogli lesioni giudicate guaribili in 40 giorni

Atto giudiziario su quesito di Diritto Penale

Denunciato a piede libero, viene rinviato a giudizio con rito direttissimo per rispondere del reato di lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma.
Dell’udienza per il giudizio direttissimo, fissata per il 15 novembre 1994, l’avv. Mevio, difensore di fiducia dell’imputato, su richiesta del P.M. viene avvisato dalla Polizia a mezzo di telefono sull’utenza a lui intestata alle ore 11,00 del 14 novembre 1994.
L’Ufficiale di Polizia Giudiziaria attesta che la chiamata telefonica è stata ricevuta da una persona qualificatasi “consorte” del legale.
All’udienza l’avv. Mevio non compare e Tizio viene difeso dall’avv. Sempronio nominato difensore d’ufficio.
Il candidato assunte le vesti del difensore di Tizio rediga l’atto giudiziario più idoneo a salvaguardare la posizione di questi.

SVOLGIMENTO
Svolgimento di Anonimo, votazione 30/50

Il sottoscritto avv. Sempronio, difensore di ufficio di Tizio, imputato nell’odierno procedimento per rispondere del reato di lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma, dinanzi a codesto pretore, competente ex artt. 4 e 7 c.p.p., in via eccezionale eccepisce: la nullità assoluta della notifica con la quale la Polizia Giudiziaria, su richiesta del giudice, in data 14/11/1994 ore 11,00, provvedeva a comunicare all’avv. Mevio, difensore di fiducia di Tizio, che il giorno successivo 15/11/94, si sarebbe tenuta udienza nei confronti del suo assistito con rito direttissimo; in quanto a detta notifica effettuata a mezzo telefono, ai sensi dell’art. 149 c.p.p., non seguiva telegramma di conferma prescritto dal 4° comma del medesimo articolo, vedi (C. 28/5/92, Costa, 92, 799).

Infatti, in casi di particolare urgenza vero è che ai sensi dell’art. 149 c.p.p., la P.G. può comunicare al difensore di fiducia dell’imputato, i dati relativi alla fissazione dell’udienza, ma se tale comunicazione telefonica non viene seguita da apposita conferma mediante telegramma, non si realizza integralmente la procedura della notificazione urgente, che è nulla perché la conferma telegrafica è specificamente prevista dalla legge come condizione di validità della notificazione stessa. (C. 19/10/90 Prete, R 91, 726). Ma vi è di più.

A sommesso parere della difesa, deve essere eccepita anche l’invalidità del giudizio direttissimo del caso di specie. Ai sensi dell’art. 449 c.p.p., i presupposti indispensabili affinchè possa procedersi a giudizio direttissimo sono innanzitutto che la parte sia stata tratta in arresto in flagranza di reato, e che si svolga il contestuale giudizio di convalida. (L. 19/4/91); lo status detentionis costituisce altro presupposto ed infine, in via alternativa, che il reo abbia reso confessione.

E’ di tutto evidenza, invece, che nessuna di queste ipotesi si è realizzata a carico di Tizio, verificandosi così in mancanza di tali elementi una grave violazione di norme procedurali.
L’odierno imputato è infatti stato denunciato a piede libero, non configurandosi così nessuna delle condizioni previste dall’art. 449 c.p.p., si è venuta a creare una situazione che inficia la legittimità del giudizio instaurato.
La scelta del PM nel richiedere il giudizio direttissimo in forza dell’art. 12 bis D.L. 8/6/92 n. 306, per i rati in materia di armi ed esplosivi, cade anche in ragione delle motivazioni che qui di seguito verranno indicate, in quanto come verrà dimostrato non vi è in alcun modo l’aggravante dell’uso dell’arma.
Per quanto concerne, infatti, il capo di imputazione, la difesa ritiene che Tizio dovrà rispondere esclusivamente di lesione personale ex art. 582 c.1 c.p.., non aggravata dall’uso dell’arma ex art. 585 c.1 c.p.

Infatti la circostanza aggravante del fatto commesso con l’arma, ricorre solo quando l’oggetto qualificato come arma, in questo caso la pistola, è usata in maniera propria, conformemente alla sua funzione di strumento idoneo e destinato alla offesa dell’incolumità personale (L. sez. I 91/187796).
Nel reato di lesioni personali, che vede imputato Tizio, va esclusa l’aggravante ex art. 585 c.p., in quanto l’arma viene usata da Tizio, non nella sua specifica destinazione materiale, come strumento idoneo all’offesa dell’incolumità individuale, bensì come semplice corpo contundente, avendo Tizio, solamente colpito col calcio della pistola, il capo di Caio.

Pertanto, in forza dei summenzionati motivi, questa difesa, chiede alla S.V. Illustrissima, di voler riconoscere le irregolarità e voler disporre la immediata restituzione degli atti al Pubblico Ministero ex art. 452 c.p.p., affinchè possa compiere i provvedimenti del caso.

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