Considerazioni generali
Viene accolta così la concezione
formale di legalità, per la quale reato è soltanto ciò
che è previsto come tale dalla legge, anziché la concezione
sostanziale, fatta propria dagli ordinamenti di tipo assolutistico come
quello nazista e bolscevita, secondo la quale è reato qualsiasi fatto
socialmente pericoloso, anche se non previsto dalla legge. Il principio
di legalità, di matrice illuministica e di origine non strettamente
penalistica ma eminentemente politica, è quindi, connaturale con
gli ordinamenti democratici, in quanto tutela l'individuo contro gli eventuali
abusi dello Stato.
La traduzione in termini giuridico-penali del fondamento politico del principio
di legalità risale agli inizi dell'ottocento e avviene ad opera del
criminalista tedesco Anselm Feuerbach il quale lo sintetizza nel brocardo
latino nullum crimen, nulla poena sine lege.
Il principio di legalità si suddivide in quattro sotto-principi che
qui di seguito analizzeremo: 1) la riserva di legge; 2) la tassatività
o sufficiente determinatezza della fattispecie penale; 3) il divieto di
retroattività o irretroattività della legge penale; 4) il
divieto di analogia in materia penale.
La riserva di legge
Il principio di riserva di legge, corollario naturale del principio
di legalità, individuando nella legge l'unica e sola fonte normativa
in materia penale, di fatto tende a garantire i cittadini dagli abusi
del potere esecutivo, al quale non è consentita l'emanazione di
norme penali.
Il problema che da sempre pervade e divide la dottrina è se la
riserva di legge debba essere assoluta o relativa, se si possa cioè
consentire che atti normativi "secondari" (regolamenti) concorrano
alla creazione della fattispecie penale. I fautori della riserva di legge
assoluta sostengono che il ricorso a fonti normative di grado inferiore
alla legge sia gravemente lesivo del principio di legalità in quanto
il procedimento legislativo appare lo strumento più adeguato a
salvaguardare il bene della libertà personale. Per i sostenitori
della riserva relativa è possibile, al contrario, il concorso di
fonti normative diverse dalla legge purché, come, tra l'altro,
è stato esplicitamente sancito dalla Corte Costituzionale, "sia
una legge dello Stato a indicare con sufficiente specificazione, i caratteri,
il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa"
(C. Cost, sent. n. 26/1966). È comunemente ammesso, quindi, un
apporto regolamentare limitato ad accertamenti tecnici che puntualizzi
le scelte politiche incriminatrici essenziali, riservate esclusivamente
alla legge. In altre parole: le scelte di fondo relative all'incriminazione
rimangono monopolio del legislatore, mentre rimane affidata alla fonte
normativa secondaria la possibilità di specificare dal punto di
vista tecnico, il contenuto di elementi di fattispecie già delineati
in sede legislativa ( ). Tale modello integrativo prende il nome di norma
penale in bianco. Con tale denominazione ci si riferisce a quelle norme
(ritenute legittime dalla sentenza della Corte Costituzionale n.168/71)
nelle quali la sanzione è prevista dalla legge, mentre il precetto
(comportamento vietato) è formulato dalla legge in modo generico
così da essere completato da un provvedimento amministrativo. Ad
esempio l'art. 73 del T.U. 9-10-90, n. 309, prevede e punisce severamente
il traffico di stupefacenti, senza indicare le "sostanze" il
cui traffico è vietato, e rinvia genericamente ad elenchi di stupefacenti
contenuti in tabelle predisposte a cura del Ministero della Sanità.
E' di tutta evidenza, dunque, come nelle norme penali in bianco, il precetto
penale trovi necessaria integrazione in un atto amministrativo governativo.
Nessuna funzione incriminatrice o aggravatrice del trattamento punitivo
può svolgere la consuetudine. Essa risulta, altresì, priva
di qualsiasi capacità abrogatrice della norma penale, cosicchè
soltanto l'emanazione di una legge successiva può espressamente
abrogare una norma vigente, anche se di fatto inapplicata per lungo tempo.
E' ammissibile, invece, la funzione scriminante della consuetudine. Le
cause di giustificazione, infatti, non possedendo specifico carattere
penale e non essendo, di conseguenza, necessariamente subordinate al principio
della riserva di legge, possono avere la loro fonte in norme diverse dalla
legge.
Riguardo al rapporto tra riserva di legge e normativa comunitaria, occorre
evidenziare che la nostra Corte Costituzionale ha recepito quasi integralmente
il principio del primato del diritto comunitario, fissato dalla Corte
di Giustizia della CEE, per il quale la norma comunitaria deve prevalere
sulla norma penale interna. Tale principio vige, tuttavia, soltanto per
alcune specie di norma comunitaria: sono immediatamente applicabili i
regolamenti comunitari ed i Trattati aventi pieno contenuto dispositivo..
E' esclusa l'applicabilità delle direttive a carattere generale
in quanto esse lasciano libere gli Stati membri in ordine ai mezzi idonei
al perseguimento degli scopi presi di mira, mentre sono direttamente applicabili,
almeno secondo un certo orientamento dottrinale (MUCCIARELLI, SGUBBI,
GRASSO), le c.d. direttive analitiche, quelle cioè che contengono
precetti sufficientemente individuati e specifici.
La dottrina più intransigente ritiene che la maggiore garanzia
di tutela delle minoranze rappresentative del popolo nel Parlamento, sia
offerta dal concetto di legge nella sua veste eminentemente formale, ossia
l'atto normativo emanato ex art. 70 Cost.. Tuttavia, la dottrina prevalente
ammette, tra le fonti del diritto penale, anche le leggi in senso sostanziale,
vale a dire il decreto legge (art. 77 Cost.) e il decreto legislativo
(art. 76 Cost.), e giustifica la sua scelta facendo leva su di un approccio
giuridico formale che riflette la gerarchia delle fonti fissata dal legislatore
costituente: cioè, posto che lo stesso ordinamento costituzionale
riconosce al decreto delegato e al decreto legge efficacia pari a quella
delle leggi ordinarie, se ne deduce la loro rilevanza anche in materia
penale.
Il principio di legalità opera, come riserva di legge assoluta,
anche rispetto alle pene (art 1 c.p. ultima parte: "...né
con pene che non siano da essa (dalla legge) stabilite"): ovvero,
soltanto la legge o un atto normativo equiparato (decreto legge o decreto
legislativo) possono stabilire con quale sanzione ed in quale misura debba
essere punito il fatto criminoso, con conseguente limitazione del bene
della libertà personale. Predeterminazione legale della sanzione
non significa, tuttavia, esclusione di ogni potere discrezionale del giudice.
Al contrario, una certa estensione dello spazio edittale della pena e
la possibilità per l'organo giudicante di scegliere tra più
tipi di sanzioni, garantiscono l'esercizio della discrezionalità
del giudice nel rispetto della Costituzione e della libertà dell'individuo.
Uno spazio di pena edittale oscillante tra limiti eccessivamente dilatati
(es. pena detentiva da venti giorni a vent'anni), risulterebbe, di conseguenza,
sostanzialmente elusivo del principio di riserva di legge, in quanto attributivo
di eccessivo potere al giudice, e determinerebbe l'insorgere di problemi
di costituzionalità della norma. Se così è, il principio
di legalità della pena è veramente rispettato soltanto se
lo spazio edittale oscilli entro minimi e massimi ragionevoli, ragionevolezza
da rapportare al rango del bene protetto e alla gravità dell' offesa
arrecata dal fatto incriminato.
La riserva assoluta di legge riguarda sia le pene principali che le pene
accessorie e concerne, altresì, gli effetti penali della condanna.
Infine, la garanzia della legalità e da intendersi estesa anche
alla fase dell' esecuzione della pena.
Il principio di tassatività
Il principio di tassatività o di sufficiente determinatezza
della fattispecie penale, impone al legislatore di formulare la norma
penale in modo preciso e univoco, in modo che sia possibile conoscere
con sufficiente precisione ciò che è penalmente lecito o
vietato, circoscrivendo in limiti ben definiti l'attività interpretativa
del giudice e garantendo, così, i cittadini dagli abusi del potere
giudiziario. L'assenza di una tale previsione consentirebbe la configurazione
dei comportamenti penalmente sanzionati in termini così generici
che il principio di legalità risulterebbe rispettato nella forma
ma eluso nella sua sostanza. Il principio di tassatività, inoltre,
si accompagna al già esaminato principio della frammentarietà,
cioè se la tutela penale è tendenzialmente apprestata soltanto
contro specifiche forme di aggressione ai beni giuridici, è necessario
che il legislatore specifichi con sufficiente precisione i comportamenti
che integrano siffatte modalità aggressive.
Il principio di irretroattività: limiti temporali di applicabilità
della legge penale
Il principio di irretroattività o del divieto di retroattività
della legge penale, facendo divieto di applicare la legge penale a fatti
commessi prima della sua entrata in vigore, tende a garantire i cittadini
dagli abusi del potere legislativo.
Il principio in esame è previsto, per tutte le leggi, nell'art.
11 delle preleggi il quale sancisce che "La legge non dispone che
per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", mentre esso trova
riconoscimento costituzionale soltanto per la materia penalistica; l'art.
25 Cost. - 2° comma recita infatti: "Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso".
A livello di legislazione ordinaria il principio di irretroattività
della legge penale trova collocazione nella struttura dell'art. 2 (comma
1°) il quale, stabilendo i criteri di successione delle leggi penali
nel tempo, disciplina altresì l'ipotesi della retroattività
di una eventuale norma più favorevole al reo, emanata successivamente
(commi 2° e 3°).
Analizziamo in dettaglio l'art. 2 c.p.:
a) Il 1° comma sancisce che "nessuno può essere punito
per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva
reato". Si tratta della c.d. nuova incriminazione alla quale si applica
il principio della irretroattività della legge penale, espressamente
previsto dall'art. 25 - 2° comma Cost. Per meglio intenderci: se Tizio
nell'anno 1995 commette un fatto non previsto dalla legge come reato,
egli, oggi, non può essere condannato anche se lo stesso fatto
è previsto come reato dalla legislazione attuale. Quanto al tempus
commissi delicti, è appena il caso di ricordare che l'opinione
dominante ritiene che il momento da prendere in considerazione per la
commissione del reato, ai fini della successione di leggi penali nel tempo,
sia quello della condotta (e non del verificarsi dell'evento), in quanto
è in tale momento che il soggetto, nella vigenza di una determinata
legge, si pone contro il diritto. Il divieto di punire fatti considerati
leciti da una legge emanata successivamente alla loro realizzazione consente
al cittadino di evitare i rischi, ai quali egli sarebbe continuamente
esposto, di arbitrii e persino di rappresaglie da parte dei detentori
del potere politico. Da questo punto di vista, il principio di irretroattività
si salda con quello di legalità, fondendosi nella formula nullum
crimen, nulla poena sine "praevia" lege penali.
b) Il 2° comma prevede che "nessuno può essere punito
per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato;
e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti
penali". Tale è il fenomeno della c.d. abolitio criminis,
cioè dell'abolizione di incriminazioni prima esistenti, nei confronti
del quale si applica il principio della retroattività della legge
favorevole al reo: sarebbe illogico e contraddittorio, infatti, continuare
a punire l'autore di un fatto che l' ordinamento non ritiene più
antigiuridico. Esemplificando: se Tizio nel 1995 commette un fatto previsto
dalla legge come reato e, nell'attesa del giudizio, lo stesso fatto viene
depenalizzato, egli non potrà essere più punito. Nel caso
poi in cui la depenalizzazione segua alla condanna, di quest'ultima cessano
l'esecuzione e gli effetti penali.
c) Il 3° comma sancendo che "se la legge del tempo ,in cui fu
commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile", disciplina la successione di leggi modificative,
ove la successione di leggi, anziché creare (1° comma) o abolire
(2° comma), modifica incriminazioni precedenti. Invero la nuova disposizione
si applica al reo soltanto nel caso in cui essa risulti favorevole al
reo, cioè essa retroagisce al momento della commissione del reato;
nel caso contrario continua a vigere il principio di irretroattività.
Una difficoltà che sovente si incontra è di riuscire a discernere
se se la legge successiva abroghi quella precedente ex 2° comma, facendo
divenire lecito il comportamento prima vietato, oppure la modifichi semplicemente
ex 3° comma, continuando a prevedere come reato il comportamento precedente,
salva l'applicazione della norma più favorevole. Per risolvere
il problema un primo orientamento dottrinale, largamente sostenuto dalla
dottrina tedesca, ritiene che ci si trovi in presenza di un fenomeno di
successione di leggi modificative, con applicazione della legge più
favorevole al reo, ogni qualvolta tra la norma anteriore e quella successiva
esista una "continuità del tipo d'illecito". I parametri
per verificare la sussistenza di tale continuità sono costituiti
dall'identità del bene protetto e dalle modalità di aggressione
dello stesso, onde si verificherebbe la successione quando, nonostante
la novazione legislativa, permangono identici gli elementi predetti.
A tale criterio di natura eminentemente sostanziale se ne aggiunge uno
più rigoroso, di natura formale, facente leva sull'esistenza o
meno di un rapporto di continenza fra la nuova e la vecchia fattispecie:
si può parlare di modificazione ogni qualvolta la nuova legge penale
è caratterizzata da un 'area comune alla precedente normativa,
ma con l'aggiunta di elementi che la rendono più specifica, in
modo tale che se non fosse esistita la seconda norma, il fatto sarebbe
rientrato sicuramente nella prima. Nell'ipotesi contraria, ovvero nel
caso in cui una norma di portata più specifica viene sostituita
da una fattispecie dal contenuto più generale, il fenomeno della
successione di legge penali in senso modificativo si verifica soltanto
se la vecchia fattispecie possiede caratteristiche che risultano inglobate
in quella nuova, altrimenti si avrebbe una vera e propria abrogazione.
Per intenderci, la nuova fattispecie dell'infanticidio in condizione di
abbandono materiale e morale ex art. 578 punisce un comportamento che
nulla ha in comune con la vecchia fattispecie dell'infanticidio per causa
di onore, per cui, fra le due fattispecie, non si instaura alcun fenomeno
successorio-modificativo, bensì trattasi di abrogazione.
d) Il 4° comma dispone che "se si tratta di leggi eccezionali
o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti".
In tali casi vige il principio del tempus regit actum, e quindi si applica
esclusivamente la disposizione in vigore al tempo in cui è stato
commesso il fatto. La ratio di tale norma risiede nella finalità
di evitare che la normativa introdotta per far fronte ad esigenze eccezionali
o temporanee possa essere elusa attraverso violazioni che rimarrebbero,
per effetto del favor rei, impunite. Per esempio: Tizio, commettendo un
crimine che secondo la legge temporanea, emanata per far fronte ad un'emergenza
sociale, è punito con una pena più severa, non potrà
godere del trattamento punitivo più favorevole previsto dalla normativa
precedente, secondo il principio di retroattività ex comma 3°.
La stessa disciplina è prevista per le leggi penali finanziarie,
ai sensi dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4: "le disposizioni
penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione
delle dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni
erano in vigore, sebbene le disposizioni medesime siano abrogate o modificate
al tempo della loro applicazione". Il fondamento di tale previsione
si rinviene nell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi.
e) Una deroga al principio di retroattività della legge più
favorevole è prevista anche dal 5° comma il quale sancisce
che "Le disposizioni dell'art. 2 si applicano altresì nei
casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso
di un decreto convertito in legge con emendamenti". Tale disposizione
si è posta, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione
del 1948, in contrasto con l'art. 77 - 3° comma Cost., il quale sancisce
che "i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti
in legge...". A rimuovere tale incongruenza normativa è
intervenuta la Corte Costituzionale che con sentenza 19-2-1985, n. 51
ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del 5° comma
dell'art. 2 c.p. nella parte in cui esso consenta l'applicazione del decreto-legge
non convertito (contenente disposizioni più favorevoli al reo)
ai fatti pregressi, cioè realizzati prima dell'entrata in vigore
dello stesso decreto. Nulla ha detto però la Consulta, sui fatti
concomitanti, ossia commessi durante il periodo di vigenza del decreto
introducente una disciplina più favorevole al reo o abrogante un'incriminazione
preesistente. La dottrina dominante (FIANDACA, MANTOVANI, PADOVANI), ritiene,
in tal caso, sulla scorta dell' interpretazione dei motivi della sentenza
sopracitata, della Corte Costituzionale, che debbano essere applicate
le norme più favorevoli previste dal decreto, in ossequio al principio
di irretroattività della legge penale che risulterebbe violato
laddove si punisse un fatto che non era reato quando fu commesso (al tempo
della vigenza del decreto), o fosse sanzionato in maniera più grave
di quanto previsto al tempo della commissione. In altre parole, se per
es. nel mese di gennaio 1998 Tizio compie un fatto di reato punito con
la pena di 4 anni di reclusione, e nel mese di febbraio 1998 un decreto-legge,
successivamente non convertito, prevede, per il reato medesimo, la pena
di 2 anni di reclusione, si applicherà la sanzione prevista dalla
norma così come non modificata dal decreto non ratificato. Se invece
Tizio compie un crimine, durante la vigenza del decreto introducente norme
più favorevoli al reo, anche se successivamente non convertito
in legge, troveranno applicazione, in ossequio al principio di legalità,
le disposizioni previste dall'atto governativo.
Una soluzione identica si prospetta per l'ipotesi di leggi dichiarate
incostituzionali. In forza della disposizione dell'art. 136 Cost., secondo
il quale "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale
di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa
di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione",
la dichiarazione di incostituzionalità ha effetto ex tunc. Di conseguenza
sarebbe da escludersi l'ipotesi di un fenomeno successorio tra una legge
preesistente e una legge posteriore dichiarata costituzionalmente illegittima,
considerato che la norma invalidata non poterbbe essere applicata neanche
ai fatti di reato commessi durante la sua vigenza. Tuttavia, così
come per il decreto-legge non convertito, l'opinione prevalente è
orientata nel senso che si debba continuare ad applicare, ai fatti concomitanti,
la norma incostituzionale, più favorevole al reo.
Il divieto di analogia
L'analogia consiste nell'assegnare giuridico regolamento a un caso
non regolato né esplicitamente né implicitamente dalla legge,
confrontandolo con altro caso simile, oggetto di una norma di legge, e
fondandosi su quell' elemento di somiglianza che servì di base
al legislatore per stabilire la norma stessa.
Il nostro ordinamento giuridico prevede il c.d. divieto di analogia in
materia penale. Esso è disciplinato dall'art. 14 delle preleggi
il quale stabilisce che "le leggi penali non si applicano oltre i
casi e i tempi in esse considerati". Lo stesso principio risulta,
implicitamente, dall'art. 25 - 2° comma Cost. ("nessuno può
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso") e 3° comma ("nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge"),
dal testo dell'art. 1 c.p. ("nessuno può essere punito per
un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato")
e dall'art. 199 c.p. ("nessuno può essere sottoposto a misure
di sicurezza fuori dai casi dalla legge previsti"). Tuttavia, non
tutte le leggi attinenti al diritto penale sono da comprendersi nel suddetto
divieto, bensì soltanto le norme penali in senso stretto, cioè
le norme penali sfavorevoli al reo. Al contrario, tutte le disposizioni
di diritto penale che non contengono incriminazioni o sanzioni, o che
altrimenti non importano restrizioni di diritti, soggiaciono, in relazione
all'analogia, alle regole che valgono per le leggi non penali, cioè
possono costituire la base per il procedimento analogico. Tale concezione
del divieto di analogia, oggi avallata dalla dottrina dominante, ha carattere
dunque relativo e si contrappone all'indirizzo minoritario secondo cui
il divieto avrebbe valenza assoluta, nel senso che riguarderebbe sia le
norme incriminatrici, sia le norme di favore (scriminanti, cause di non
punibilità o di estinzione del reato, ecc.).
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