| Precisiamo subito che è diversa la composizione
del tribunale, collegiale o monocratico, chiamato a decidere e che è
previsto anche un procedimento sommario di cui ci occuperemo in seguito.
E' rimasta,inoltre, alla Corte d'appello la decisione sulle controversie
di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Distinguiamo quindi, secondo la composizione del tribunale
e secondo il tipo di rito.
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cause che devono essere decise
dal collegio
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| A) rapporti societari,
ivi compresi quelli concernenti le società di fatto,
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione
di un rapporto societario, le azioni di responsabilità
da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo,
i liquidatori e i direttori generali delle società, delle
mutue assicuratrici e delle società cooperative |
| B) trasferimento delle
partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente
ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti |
| C) patti parasociali,
anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis
del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo
2341-bis, ultimo comma, del codice civile |
| D) rapporti in materia
di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e
contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori,
fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione
accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari,
ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche
di acquisto e di scambio, contratti di borsa |
| F) credito per le
opere pubbliche |
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Passiamo ora all'ipotesi di decisione affidata al tribunale
in composizione monocratica.
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cause che devono essere decise
dal tribunale in composizione monocratica
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| E)
materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
quando la relativa controversia é promossa da una banca
nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni
rappresentative di consumatori o camere di commercio |
la decisione è del tribunale in composizione monocratica
anche quando l'azione di cui al punto E) è promossa dalle
associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere
di commercio |
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Diversamente da quanto stabilito dall'art. 40 c.p.c. ,
il rito speciale prevale anche nelle ipotesi in cui vi sia connessione
tra la causa relativa al diritto societario ed altra causa a norma degli
articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile.
E' da chiedersi, in merito a quest'ultimo punto, quale rito bisognerà
seguire se la causa connessa si riferisce ai casi dell'art. 409 c.p.c.
aventi ad oggetto rapporti di lavoro. Considerando che l'art. 1 del decreto
legislativo 17\01\2003 n. 5 è norma speciale rispetto all'art.
40 c.p.c. , bisognerà applicare la nuova procedura sul diritto
societario. E' anche vero, però, che questo tipo di procedura è
sicuramente incompatibile con la tutela dei diritti del lavoratore a causa
della tortuosità dell'iter preliminare e degli scopi per i quali
è stata concepita. Non rimane che concludere che, in caso di connessione
tra questi rapporti e quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. ,il giudice
non potrà far altro che disporre la separazione della cause connesse.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla nuova
normativa, si applicheranno le norme del codice di procedura civile in
quanto compatibili, e restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione.
Il comma 5 del decreto legislativo dispone che il giudice
" Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui
al comma 1 é stata proposta in forme diverse da quelle previste
dal presente decreto, dispone con ordinanza il mutamento di rito e la
cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza
decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini
di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'articolo
7; restano ferme le decadenze già maturate".
Questa ipotesi deve essere puntualizzata in quanto si riferisce a diverse
ipotesi.
si propone nelle forme ordinarie una causa relativa a
rapporti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17\01\2003 n. 5 e il
giudice rileva il vizio nella prima udienza di comparizione;------>
Il giudice dispone con ordinanza il mutamento del rito e la cancellazione
della causa dal ruolo -----> comunicazione alle parti dell'ordinanza
------> l'attore entro 30 gg. dalla comunicazione notifica la memoria
di cui all'art. 6 dando inizio alla fase preliminare.
si propone nelle forme ordinarie una causa relativa a rapporti di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 17\01\2003 n. 5 e il giudice rileva
il vizio in ogni altra fase diversa dalla prima udienza -----> Il giudice
dispone con ordinanza il mutamento del rito e la cancellazione della causa
dal ruolo -----> comunicazione alle parti dell'ordinanza ------>
attore, convenuto o altra parte entro 30 gg. dalla comunicazione notificano
la memoria di cui all'art. 7 o istanza di fissazione di udienza.
E' da ritenere che nel primo caso non sia possibile notificare istanza
di fissazione di udienza perché il comma 5 dell'art. 1 fa riferimento
ai termini di cui all'art. 6, dove non si prevede la fissazione di udienza,
prevista nel caso di detto articolo dall'art. 8.
Nel secondo caso,all'opposto, il richiamato articolo 7 prevede l'istanza
di fissazione di udienza.
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