Controllo utente in corso...

Ambito di applicazione delle nuove norme del diritto societario

L'articolo 1 del decreto legislativo 17\2003 n. 5 delimita l'ambito di applicazione della procedura speciale

di Avv. Claudio Mellone 19 gennaio 2006

Precisiamo subito che è diversa la composizione del tribunale, collegiale o monocratico, chiamato a decidere e che è previsto anche un procedimento sommario di cui ci occuperemo in seguito. E' rimasta,inoltre, alla Corte d'appello la decisione sulle controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Distinguiamo quindi, secondo la composizione del tribunale e secondo il tipo di rito.

cause che devono essere decise dal collegio
A) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative
B) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti
C) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile
D) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa
F) credito per le opere pubbliche

Passiamo ora all'ipotesi di decisione affidata al tribunale in composizione monocratica.

cause che devono essere decise dal tribunale in composizione monocratica
E) materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia é promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio

la decisione è del tribunale in composizione monocratica anche quando l'azione di cui al punto E) è promossa dalle associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio

Diversamente da quanto stabilito dall'art. 40 c.p.c. , il rito speciale prevale anche nelle ipotesi in cui vi sia connessione tra la causa relativa al diritto societario ed altra causa a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile.
E' da chiedersi, in merito a quest'ultimo punto, quale rito bisognerà seguire se la causa connessa si riferisce ai casi dell'art. 409 c.p.c. aventi ad oggetto rapporti di lavoro. Considerando che l'art. 1 del decreto legislativo 17\01\2003 n. 5 è norma speciale rispetto all'art. 40 c.p.c. , bisognerà applicare la nuova procedura sul diritto societario. E' anche vero, però, che questo tipo di procedura è sicuramente incompatibile con la tutela dei diritti del lavoratore a causa della tortuosità dell'iter preliminare e degli scopi per i quali è stata concepita. Non rimane che concludere che, in caso di connessione tra questi rapporti e quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. ,il giudice non potrà far altro che disporre la separazione della cause connesse.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla nuova normativa, si applicheranno le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili, e restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione.

Il comma 5 del decreto legislativo dispone che il giudice " Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 é stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze già maturate".
Questa ipotesi deve essere puntualizzata in quanto si riferisce a diverse ipotesi.

si propone nelle forme ordinarie una causa relativa a rapporti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17\01\2003 n. 5 e il giudice rileva il vizio nella prima udienza di comparizione;------> Il giudice dispone con ordinanza il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo -----> comunicazione alle parti dell'ordinanza ------> l'attore entro 30 gg. dalla comunicazione notifica la memoria di cui all'art. 6 dando inizio alla fase preliminare.
si propone nelle forme ordinarie una causa relativa a rapporti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17\01\2003 n. 5 e il giudice rileva il vizio in ogni altra fase diversa dalla prima udienza -----> Il giudice dispone con ordinanza il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo -----> comunicazione alle parti dell'ordinanza ------> attore, convenuto o altra parte entro 30 gg. dalla comunicazione notificano la memoria di cui all'art. 7 o istanza di fissazione di udienza.
E' da ritenere che nel primo caso non sia possibile notificare istanza di fissazione di udienza perché il comma 5 dell'art. 1 fa riferimento ai termini di cui all'art. 6, dove non si prevede la fissazione di udienza, prevista nel caso di detto articolo dall'art. 8.
Nel secondo caso,all'opposto, il richiamato articolo 7 prevede l'istanza di fissazione di udienza.

Ti è piaciuto questo articolo? Vuoi rimanere sempre aggiornato?

Seguici su Facebook Seguici su Twitter Iscriviti alla newsletter
Caricamento in corso: attendere qualche istante...

0
Commenti

Chiudi
Aggiungi un commento a Ambito di applicazione delle nuove norme del diritto societario...
  • * Nome:
  • Indirizzo E-Mail:
  • Notifica automatica:
  • Sito personale:
  • * Titolo:
  • * Avatar:
  • * Commento:
  • * Trascrivi questo codice:
* campi obbligatori