A questi paesi si aggiungono Slovenia e Bosnia che, assieme alla Grecia, hanno stipulato con l'Italia accordi di reciprocità; restava quindi fuori la stragrande maggioranza degli studenti stranieri. Va ricordato che alcuni enti o aziende regionali per il diritto allo studio, negli anni passati, hanno fatto fronte a questa situazione erogando alcuni benefici.
LA LEGGE TURCO-NAPOLITANO E SUCCESSIVE
La legge Turco-Napolitano (40/'98) ha portato delle modifiche sostanziali nell'accesso per gli studenti stranieri al sostegno economico per lo studio universitario. Il problema è che con le modifiche alla normativa sull'immigrazione della Bossi-Fini (una coppia di firme adatte per un testo di legge tanto aberrante!) si deve ancora attendere per capire se ci saranno nuovi regolamenti attuativi.
- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
Legge 30 luglio 2002, n.189
- Diritto di soggiorno in Italia degli studenti dei Paesi membri dell'Unione Europea
D.LGS. 2 agosto 1999, n.358 - art.1
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, in attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE concernenti il soggiorno di cittadini comunitari
- Accesso degli stranieri ai corsi delle università
D.LGS. 25 luglio 1998, n.286 - art.39
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- Accesso degli stranieri alle università
D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 - art.46
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero