Attenzione alla revoca!
Il mancato mantenimento dei benefici non è da confondersi con la revoca (art. 4, commi 3 e 3 bis). Questa prevede che gli studenti che non abbiano conseguito entro il
30 novembre dell'anno successivo a quello di iscrizione almeno 20 crediti, perderanno non solo la borsa, ma dovranno anche
restituire quanto percepito fino a quel momento (sia sotto forma di denaro che di servizi effettivamente
goduti, come ad esempio mense e alloggi).
Un esempio pratico può aiutare a comprendere meglio la differenza fra revoca e mancato mantenimento dei benefici: se uno
studente non consegue entro il 10 agosto del primo anno di un corso di laurea almeno 25 crediti, non potrà mantenere i benefici per l'anno
successivo, ma non dovrà restituire nulla se riuscirà comunque ad accumulare almeno 20 crediti entro il 30 novembre seguente.
Solo in caso contrario dovrà restituire quanto fino a quel momento percepito.
Il termine del 30 novembre non è però
tassativo, è prevista infatti la possibilità per regioni, organismi regionali di gestione e province autonome di differirlo di tre mesi al massimo in non meglio specificati "casi eccezionali". Come si vede, l'istituto della revoca opera soltanto una volta, il 30 novembre dell'anno successivo a quello di iscrizione, dopodiché si può incorrere mal che vada nella
perdita dei benefici, ma non si può essere più costretti a restituire nulla.
La ragione è semplice: si vuole che le matricole, ottenendo la borsa esclusivamente sulla base della condizione
economica dimostrino, con un minimo di impegno e predisposizione agli studi, di meritare effettivamente quanto è stato concesso loro, per così dire, "
sulla fiducia". In caso di revoca, la restituzione può anche essere rateale se regioni, organismi regionali e province autonome definiscono accordi in tal senso.
Un'ultima avvertenza: il
bonus non può essere utilizzato per raggiungere il numero di crediti necessario ad evitare la revoca.