La disposizione dell'art. 1 c.p., prevedendo che "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge" codifica il c.d. principio di legalità il quale trova riconoscimento e garanzia nella Costituzione all'art.. 25: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"