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Spinelli a scuola: la versione di Bruno Dagnini, l'ex preside del Liceo di Rho

Pubblichiamo la lettera dell'ex preside del Liceo Majorana di Rho in cui racconta come si sono svolti i fatti e ci preannuncia come andrà a finire la sua avventura giudiziaria

di Redazione 8 maggio 2006

"AVVISO DI CONCLUSIONE INDAGINI DEL 2003.
Nel maggio del 2003 i CC, ipotizzando un grande "giro" di stupefacenti nelle scuole di Rho, perquisivano il liceo Majorana, rinvenendo in una scala di sicurezza 23,4 grammi di hascisc e fermando uno studente in possesso di alcuni spinelli (accusa di spaccio). Su un muretto, in prossimità dell'edificio scolastico, veniva anche ritrovata una bustina contenente un grammo circa di cocaina. Nel settembre dello stesso anno ricevevo un avviso di conclusione indagini in cui, in relazione ai pochi elementi emersi nella perquisizione, accompagnati dalle dichiarazioni denigratorie di due docenti e della mamma di un minore dedito alla cannabis anche e soprattutto in ambienti extrascolastici (per sua stessa ammissione), venivo descritto come una specie di delinquente abituale, con un triplice capo di imputazione: omessa denuncia, favoreggiamento degli studenti spacciatori, agevolazione del consumo di cannabis e cocaina nei locali del liceo (per questo solo reato la pena andava da un minimo di 3 a un massimo di 7 anni di reclusione). Mi venivano contestate anche le aggravanti (per i minorenni e per la scuola) e l'ampio protrarsi nel tempo del "disegno criminoso". Un avviso che, senza esagerazioni, poteva valere 6-7 anni di galera.

GIUDIZIO DEL 2004
Nel giudizio in primo grado cadeva la tesi "spaccio cocaina" e il processo verteva sulla presenza della sola cannabis in istituto. Venivo condannato su due capi di imputazione, in quanto, secondo il gip, attraverso un comportamento omissivo avevo dolosamente "aiutato gli spacciatori a sottrarsi alle ricerche delle autorità" (favoreggiamento), e "consentivo o comunque tolleravo il consumo di stupefacenti" nei locali scolastici (agevolazione). In totale 20 mesi con doppi benefici (condizionale e non menzione della condanna). Erano semplicemente ignorate le dichiarazioni dei docenti incaricati della sorveglianza (ampiamente documentate) e dei progetti antidroga (prova evidente di comportamento non omissivo). La sentenza risultava inoltre contradditoria anche dal punto di vista dell'accusa. Come si fa ad accordare i doppi benefici a un preside dopo aver sostenuto che aiuta gli spacciatori e consente il consumo di droghe in istituto?

GIUDIZIO DEL 2006
In appello la sentenza è stata parzialmente riformata. Si è preso atto dell'insussistenza degli elementi posti alla base della condanna per "favoreggiamento dello spaccio", pervenendo all'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste". È rimasta invece in piedi l'ipotesi di facilitazione del consumo (12 mesi con doppi benefici). La nuova tesi è così formulabile: Qualora un preside "omissivo" non disponga idonee misure per il contrasto del consumo di spinelli nella scuola, senza incorrere in favoreggiamento è comunque imputabile del reato di cui all'art. 79 del DPR 309/90 (agevolazione), che punisce "chiunque avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope" (da 1 a 4 anni per la cannabis). Quali sono le "idonee misure", dal momento che la presenza di progetti antidroga e addirittura di operatori del Sert in istituto non viene riconosciuta come prova a discarico? La nuova motivazione dovrà spiegarcelo. Non è difficile prevedere che, come è accaduto nella sentenza di primo grado, non lo farà.

PERCHÈ QUEL CHE RIMANE DEL TEOREMA CADRÀ IN CASSAZIONE
Anche la nuova sentenza riformata in appello è sbagliata, in fatto e in diritto:
A) Continuando a non prendere in considerazione la dettagliata documentazione prodotta nel corso delle indagini difensive si travisano i fatti, non riconoscendo l'opera di prevenzione e contrasto ampiamente svolta da preside e docenti, in ottemperanza all'art. 106 del DPR 309 (sportello CIC, piani territoriali in collaborazione con comuni e Sert, normali attività di informazione, prevenzione, sorveglianza);
B) il reato di agevolazione è stato riconosciuto dalla legge al fine di contrastare la criminalità che lucra sul consumo degli stupefacenti. Viene commesso da chi mette a disposizione locali per convegni di drogati. Presuppone che chi lo compie, come recita la norma, abbia "la disponibilità di un immobile" e sia titolare del cosiddetto "ius excludendi" (il potere di escludere da un luogo i frequentatori indesiderati). Ma il dirigente di una scuola non si trova in questa posizione rispetto all'edificio scolastico. Non può inoltre essere individuato come responsabile unico della sorveglianza, che in una organizzazione complessa è un compito esercitato collegialmente, affidato in primo luogo ai docenti (art. 2048 del c.c.). Tutta la giurisprudenza sul tema verte su discoteche, locali notturni, circoli privati. Attribuire al preside il reato di cui all'art. 79, e per di più solo a lui, dimenticando gli 80 docenti in servizio nel liceo e le norme relative al loro stato giuridico (e parallelamente ignorando anche gli effettivi poteri che la legge attribuisce al dirigente scolastico), è sbagliato in diritto , indipendentemente da presunte o reali "omissività".

SENTENZE CREATIVE
La sentenza di appello, anche se più blanda della prima, a sua volta più blanda di un iniziale avviso che si presentava come una promessa di galera, è costruita su un solo reato, impropriamente contestato in ambiente scolastico, considerando solo una parte degli atti e non prendendo in esame le prove a discarico fornite dalla difesa. È pertanto due volte illegittima, nell'iter seguito nella valutazione delle "prove" e nell'interpretazione della norma, e non passerà l'esame della Corte di Cassazione. Ma poco importa, dal punto di vista di chi l'ha emessa. Un risultato lo otterrà comunque. Susciterà infatti un certo allarme e spingerà qualcuno ad operare in senso più repressivo. È questo lo scopo di varie sentenze "creative" (cioè in contrasto col diritto vigente e con la giurisprudenza) pronunciate negli ultimi tempi in tema di stupefacenti. Si veda, ad esempio, la recentissima condanna di un giovane a 2 anni e 3 mesi per la cessione di un solo spinello, prodotta dalla fantasia di un gip, mentre il pm aveva chiesto 4 mesi. Anche questa destinata a essere riformata in appello, e presto o tardi cassata. Sono gli effetti di un'azione penale che può essere impunemente esercitata non per reprimere reati ma per influenzare fenomeni sociali, da parte di giudici che agiscono al di là e al di fuori dei loro compiti. Continueranno a farlo, dal momento che, tutti noi, a destra e a sinistra (e spesso, ahimè, più a sinistra che a destra), non trovando un accordo sul tema della giustizia, lo consentiamo e lo tolleriamo, almeno in questo veramente omissivi."

> Vai all'articolo sulla vicenda

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3
Commenti

John John Della Fioba mercoledì, 1 aprile 2009

Risposta al caso Dagnini

Non è lo Stato Intollerante... è il sistema CORROTTO.
Se venissero applicati i reali protocolli queste cose non succederebbero e il Sig. Dagnini sarebbe ora seduto sulla propria cattedra, che per sentito dire ricopre in maniera egregia.
E quei tre personaggi coinvolti nel caso dovrebbero rispondere di DIFFAMAZIONE.

Ma il tutto è presto detto... o in Italia cambiano le cose... oppure tornerà la RESISTENZA!!!

n° 3
John John della Fioba mercoledì, 24 gennaio 2007

Forza Dagnini!!!

Speriamo che si risolva per il meglio...
"Se torna la dittatura tornerà la Resistenza"
Promesso...

n° 2
eusebio lunedì, 13 novembre 2006

stato intollerante

penso che qusta vicenda, come tante sia pazzesca. Cosa centra il preside? Ma poi 23 grammi di hascisc in tutta una scuola cosa sono... a me ne partono 50 al mese da solo di erba. E poi ci permettono di comprarci super alcolici a gogo nei supermerati...MA????
Con una canna in bocca un saluto, speriamo che la vicenda si concludi al meglio

n° 1
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