Valutazione
(Art. 2, comma 4) Lo studente ha inoltre il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
(Art.4, comma 3) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
Ciò vuol dire innanzi tutto che devono essere chiaramente illustrati i criteri di valutazione da parte dei singoli insegnanti, che non possono essere rifiutate spiegazioni sui voti assegnati o sui criteri stessi. Si stabilisce inoltre la tempestività della valutazione.
Questo vuol dire che i voti delle interrogazioni devono essere comunicati in breve tempo (possibilmente subito), così come i voti dei compiti in classe, che non possono quindi essere riconsegnati, ad esempio, un mese dopo il loro svolgimento.
Diritto alla libertà di apprendimento
(Art. 2, commi 6 e 7) Gli studenti hanno il diritto alla libertà di apprendimento... [omissis]. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono.